Corte IV
D-1029/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
B._______,
C._______,
Nigeria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 febbraio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1029/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
19 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso agli interessati il medesimo giorno
e mediante il quale li ha resi attenti circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 28 gennaio 2009 e del 12 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 18 febbraio 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto dagli
interessati),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 18 febbraio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli
interessati hanno dichiarato di essere cittadini nigeriani e di aver
vissuto a D._______ dal (...), rispettivamente dal (...) fino alla loro
espatrio,
che essi hanno affermato di aver lasciato la Nigeria nel (...) perché, a
seguito della morte del padre dell'interessato, avvenuta il (...),
quest'ultimo sarebbe perseguitato dai membri del culto di cui faceva
parte suo padre, che lo esorterebbero a prendere il suo posto. A
seguito del rifiuto dell'interessato - che nel frattempo sarebbe venuto a
sapere che sua madre e i suoi fratelli sarebbero stati uccisi come
sacrificio a tale culto - lo avrebbero cercato più volte al suo domicilio,
ribadendo la loro richiesta, e avrebbero altresì incendiato il suo
negozio,
che, qualche giorno dopo l'incendio, l'interessato, sua moglie e sua
figlia sarebbero espatriati dalla Nigeria, raggiungendo in pullman
illegalmente dapprima la Libia, da dove si sarebbero imbarcati su una
nave fino ad arrivare in Spagna e da lì, avrebbero poi proseguito in
treno fino in Svizzera, dove sarebbero arrivati il (...), senza sapere da
quale valico, senza subire controlli e senza documenti,
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che gli interessati non hanno esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 18 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che i richiedenti non hanno consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito sostanzialmente di non
aver mai posseduto un passaporto, in quanto solo le persone che
viaggiano fuori dalla regione o dal Paese utilizzano i documenti, e
poiché, al momento della loro fuga, non avevano avuto né il tempo, né
erano nelle condizioni di procurarseli. Avrebbero quindi viaggiato
senza documenti e sarebbe loro oggettivamente impossibile far
arrivare qualsivoglia documento dalla Nigeria. Essi segnalano di aver
posseduto solo una carta d'identità che però sarebbe stata smarrita da
diverso tempo,
che, inoltre, il ricorrente ha addotto che, nel caso concreto,
ricorrerebbero i presupposti circa la necessità di ulteriori chiarimenti
per la determinazione dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento o in relazione alla qualità di rifugiato, ritenuto che,
a causa della loro vicenda legata al culto, non potrebbero beneficiare
della protezione della Polizia. La loro vita, in caso di rientro in Patria,
sarebbe pertanto in pericolo e sarebbero esposti a trattamenti
disumani e degradanti. Gli insorgenti contestano gli argomenti - senza
consistenza - rilevati dall'autorità inferiore a fondamento della
decisione impugnata, ribadendo che il marito non avrebbe conosciuto
il nome del culto, le sue pratiche perché questo non gli interessava,
mentre che egli avrebbe saputo dell'appartenenza del padre al culto
solo dopo la sua morte e, infine, quanto alla morte dei suoi familiari,
avrebbe riferito quel che avrebbe saputo,
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che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid.
6),
che, nel caso concreto, gli insorgenti non hanno esibito alcun
documento che adempia i citati criteri,
che non soccorrono gli insorgenti le dichiarazioni rese circa le
circostanze del loro viaggio di espatrio, secondo cui avrebbero
viaggiato senza documenti (cfr. ricorso pag. 2) e senza subire controlli
ed, in particolare, giungendo dalla Nigeria in pullman fino in Libia, da
dove si sarebbero imbarcati poi su una nave fino in Spagna e, una
volta a terra, avrebbero continuato il viaggio in treno per raggiungere
la Svizzera (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del 28 gennaio 2009
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pag. 6 e 7 e del ricorrente del 12 febbraio 2009 pag. 13-15 e della
ricorrente pag. 8-9). Infatti, a proposito di tali circostanze, essi non
hanno saputo indicare, tra gli altri, la città in cui sarebbero stati in Libia
per qualche tempo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 28
gennaio 2009 pag. 6), i Paesi che avrebbero attraversato prima di
entrare in Svizzera (cfr. verbale d'audizione dei ricorrenti del 28
gennaio 2009 pag. 7), nonché le stazioni dei treni e le città da cui
sarebbero transitati una volta arrivati in Europa (cfr. verbale
d'audizione dei ricorrenti del 28 gennaio 2009 pag. 7),
che, a ciò aggiungasi che gli insorgenti hanno viaggiato con la loro
figlia di pochi mesi, di modo che - alla luce dei controlli previsti di
fronte alla presenza di un minore - è inverosimile che essi abbiano
viaggiato senza documenti e senza subire controlli,
che, non da ultimo, il TAF osserva che la ricorrente - senza
giustificazione alcuna - non ha saputo fornire alcuna descrizione della
nave sulla quale avrebbero viaggiato per due giorni dalla Libia,
che, d'altronde non soccorrono nemmeno gli autori del gravame le
vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non sarebbe loro
possibile consegnare dei documenti e non potrebbero farli arrivare
dalla Nigeria, poiché sostanzialmente non ne avrebbero mai posseduti
o l'avrebbero smarriti o non avrebbero avuto la necessità di utilizzarli,
ecc. (cfr. ricorso pag. 2 e verbali d'audizione dei ricorrenti del 28
gennaio 2009 pag. 3-5 e del 12 febbraio 2009 pag. 3 e 4),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
dei ricorrenti, questo Tribunale ritiene che v'è ragione di concludere
che gli insorgenti dissimulino i loro documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli
insorgenti non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato dei richiedenti,
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria, da un lato, per il timore di essere ucciso dai membri del
culto, di cui era membro suo padre, dopo il suo rifiuto di entrare a
farne parte, e l'incendio del suo negozio, e dall'altro lato, non potendo
nemmeno beneficiare della protezione della Polizia contro questo
culto. Dal canto suo, la moglie dell'insorgente, assieme alla figlia,
sarebbe espatriata per seguire il marito,
che, codesto Tribunale ritiene che i ricorrenti non hanno presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, codesto
Tribunale osserva che la vicenda raccontata dagli insorgenti a
sostegno della loro domanda d'asilo è del tutto inverosimile, in
particolare riguardo alle asserite persecuzioni - di cui pretenderebbero
essere vittime gli insorgenti - da parte di un culto, a proposito del
quale il ricorrente non ha saputo dare informazioni circa il nome, i
membri o il luogo dello stesso (cfr. verbali d'audizione del ricorrente
del 28 gennaio 2009 pag. 6) ed ha allegato quale giustificazione di non
interessarsene (cfr. ricorso pag. 2). Basti ancora rilevare che non v'è
nemmeno ragione di credere che, quand'anche tale culto fosse
realmente esistito, esso possa essere posto in relazione alla vicenda
della famiglia, addotta dal ricorrente. Non soccorre infatti il ricorrente
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l'asserzione secondo cui che egli non avrebbe saputo
dell'appartenenza del padre al culto, prima della sua morte (cfr. ricorso
pag. 2): Peraltro, risulta alquanto inverosimile che gli zii del ricorrente,
solo a distanza di diversi anni, si sarebbero recati da uno stregone per
conoscere la causa delle morti della madre e dei due fratelli del
ricorrente, e solo a quel punto avrebbero scoperto che sarebbe stato a
causa del culto (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 12 febbraio
2009 pag. 7),
che vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dai ricorrenti addotte a sostegno dei motivi d'asilo, non v'è motivo di
ritenere che gli insorgenti non possano ottenere in Nigeria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato degli insorgenti medesimi,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale degli insorgenti, il TAF osserva
che sono entrambi giovani, e, in particolare, il marito ha una
formazione scolastica di base, conosce perfettamente l'inglese, e ha
alle spalle un'esperienza professionale come gestore di un negozio di
elettronica (cfr. verbali d'audizione del ricorrente del 28 gennaio 2009
pag. 2), mentre che la moglie ha terminato il ciclo di scuola secondaria
ed ha ottenuto la maturità (cfr. verbali d'audizione della ricorrente del
28 gennaio 2009 pag. 2 e del 12 febbraio 2009 pag. 3). Inoltre, in
Patria essi possono beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto
che la loro famiglia - tra cui il padre e un fratello della ricorrente (cfr.
verbali d'audizione della ricorrente del 28 gennaio 2009 pag. 2)
nonché le sorelle e gli zii del ricorrente (cfr. verbali d'audizione del
ricorrente del 28 gennaio 2009 pag. 2 e del 12 febbraio 2009 pag. 7) -
si trova ancora in loco,
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che, d'altra parte, i ricorrenti non hanno fatto valere in sede di ricorso
dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in
Svizzera per motivi medici, nonostante la segnalazione circa la tosse
della figlia dei ricorrenti (cfr. agli atti A12/1),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). i
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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