B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1038/2018
Sen t en z a d e l 5 mar zo 201 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice
Emilia Antonioni Luftensteiner,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato l’(…),
Moldova,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 12 febbraio 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l’interessato ha presentato in data 18 dicembre
2017 in Svizzera,
il verbale d'audizione sulle generalità del 27 dicembre 2017 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale d’audizione sui motivi dell’11 gennaio 2018 (di
seguito: verbale 2) di A._______,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 12 febbraio 2018, notificata al ricorrente il 13 febbraio 2018 (cfr.
risultanze processuali: avviso di ricevimento), con la quale la SEM ha
respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS
142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha
designato la Moldavia come Stato esente da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
il ricorso del 20 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d’entrata: 21 febbraio 2018) contro la suddetta decisione, con il quale il
ricorrente ha concluso secondo il senso al riconoscimento della qualità di
rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, ha chiesto
la restituzione degli atti all’autorità inferiore per nuovo esame; altresì ha
richiesto l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie, protestando
spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 23 febbraio 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa,
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi,
che detto termine è stato osservato,
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti),
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino moldavo e di avere
lasciato il suo Paese d’origine nell’anno (…) per motivi essenzialmente
economici (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D16 segg.),
che egli allega aver in seguito principalmente lavorato e vissuto in
Bielorussia con un permesso di soggiorno permanente insieme alla moglie
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ed ai (…) figli (cfr. verbale 1, pag. 3 segg. e p.to 5.01 segg., pag. 7; verbale
2, D18 segg., pag. 3 seg.),
che altresì dichiara che se venisse rinviato in Moldova verrebbe estradato
in Bielorussia, Paese dove riferisce essere stato arrestato più volte,
incarcerato senza alcuna motivazione, subito in carcere pressioni
psicologiche di varia natura e l’isolamento, come pure accusato e
perseguito ingiustamente per reati che egli non avrebbe commesso; che
per questi motivi avrebbe lasciato lo stesso legalmente con un permesso
speciale per recarsi in Moldova dalla (…) ed il suo passaporto, che in
seguito avrebbe proseguito verso l’Europa senza fare ritorno in Bielorussia
entro la data stabilita dalle autorità di predetto Paese (cfr. verbale 1, pag. 8
seg.; verbale 2, D25, pag. 5 seg.),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che nella fattispecie, il richiedente è cittadino moldavo,
che il Consiglio federale ha inserito la Moldova (senza la Transnistria) nel
novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
SEM, stato: giugno 2014),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
che di regola non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a
causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d’origine o
di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una
convinzione o di un orientamento già ivi esistente (art. 3 cpv. 4 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),
che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data
con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
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che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti,
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che nella querelata decisione la SEM ha considerato irrilevanti in materia
d’asilo le allegazioni dell’interessato,
che invero le dichiarate problematiche di natura economica e di sviluppo
professionale nel suo Paese d’origine, non sarebbero pertinenti ai sensi
dell’art. 3 LAsi,
che per quanto riguarda le presunte accuse infondate e successive
incarcerazione e detenzione per presupposti reati che egli avrebbe
commesso non sarebbero rilevanti in materia d’asilo ed inoltre riconducibili
ad uno Stato terzo,
che difatti il suo caso sarebbe stato sottoposto alle autorità moldave da
parte della moglie e della madre, le quali sarebbero pertanto a conoscenza
di quanto egli allega successogli in Bielorussia,
che egli avrebbe dipoi unicamente richiesto e ricevuto delle informazioni
generali da parte di un funzionario in merito all’applicazione di un accordo
bilaterale tra Moldavia e Bielorussia, e che pertanto egli non avrebbe
intrapreso tutto quanto era nelle sue facoltà per ottenere protezione da
parte del suo Paese d’origine,
che egli non sarebbe inoltre l’oggetto di alcuna ricerca o segnalazione da
parte delle autorità bielorusse,
che tuttavia, anche nell’ipotesi in cui suddette autorità dovessero richiedere
la sua estradizione, non vi sarebbe alcuna evidenza che la Moldavia
accetterebbe l’estradizione verso tale Paese,
che comunque anche in sopracitata evenienza egli potrebbe adire le vie
legali per opporsi all’estradizione verso la Bielorussia,
che pertanto, non vi sarebbe alcun indizio che egli possa subire delle
persecuzioni,
che infine, a fronte della situazione politica in Moldavia, il Consiglio federale
avrebbe peraltro deciso di dichiarare la Moldova quale Stato sicuro (safe
country) ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
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che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non
soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di
rifugiato previste dall’art. 3 LAsi ed ha respinto la sua domanda d’asilo,
che nel ricorso l’insorgente rileva che in Moldavia egli potrebbe essere
estradato verso la Bielorussia, Paese dove egli non avrebbe fatto rientro
dopo il soggiorno concessogli a seguito del suo perseguimento penale per
reati dei quali egli dichiara la totale estraneità,
che difatti, malgrado sollecitate, non avrebbe ottenuto dalle autorità
moldave alcuna garanzia di protezione contro l’estradizione in Bielorussia
e vi sarebbero invece delle evidenze che proverebbero che egli verrebbe
consegnato alle autorità bielorusse qualora esse ne facessero richiesta alle
autorità moldave,
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano
manifestamente irrilevanti,
che la nozione di persecuzione presuppone difatti un pregiudizio ad opera
di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i
pregiudizi indipendenti dall’agire umano come ad esempio le difficoltà
derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di
vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi
insufficienti), dalla disorganizzazione o dalla mancanza di infrastrutture o
da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può
essere confrontata,
che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni,
che pertanto, i problemi allegati dall’insorgente legati alle difficoltà a
reperire un’attività lavorativa e di guadagno nel suo Paese d’origine non
costituiscono una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché inerenti alla
situazione economica generale in Moldova,
che per quanto riguarda i fatti addotti dal ricorrente ed il procedimento
penale aperto a carico del medesimo in Bielorussia, va anzitutto da una
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parte rilevato che gli stessi non sono rilevanti in materia d’asilo, in quanto
riferiti ad uno Stato terzo di cui egli non ha la cittadinanza,
che d’altra parte, come a giusto titolo ritenuto dall’autorità inferiore nella
decisione querelata, in merito alla presunta estradizione dalla Moldavia
verso la Bielorussia, il ricorrente non apporta alcuna motivazione
convincente atta a confutare la presunzione quale Stato sicuro per la
Moldova ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che difatti, né i mezzi di prova prodotti durante la fase istruttiva dell’autorità
di prime cure dal ricorrente, né le informazioni che l’interessato allega aver
ricevuto da parte di un impiegato della procura di B._______ (cfr. verbale
1, p.to 7.01, pag. 9 e verbale 2, D37 seg., pag. 7), giustificano una diversa
valutazione,
che invero l’estradizione di cittadini moldavi verso uno Stato terzo è vietato
sia dall’art. 18 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica di Moldavia, il
quale prevede che i suoi cittadini non possono essere estradati o espulsi
dal Paese (cfr. Constitution of the Republic of Moldova,
, consultato il 27.02.2018), sia
dall’art. 546 cpv. 1 del Codice di procedura penale della Repubblica di
Moldavia, che prevede una disposizione analoga, interdicendo
l’estradizione dei propri cittadini (cfr. Law Criminal Procedure Code of the
Republic of Moldova, No. 122-XV datato 14.03.2003 in: Legislationline,
/14, consultato il 27.02.2018),
che pertanto neppure le dichiarazioni rese dallo studio d’avvocatura
C._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9; doc. 8 agli atti), in merito agli
elementi che determinerebbero nella fattispecie un’estradizione
dell’insorgente dalla Moldavia alla Bielorussia, sono dimostrativi della
presunta estradizione verso quest’ultimo Paese dello stesso,
che inoltre, come rettamente rimarcato dall’autorità di prime cure nella
decisione querelata, il ricorrente oltre a richiedere delle spiegazioni
generiche dalla segreteria della procura di B._______ in merito alla sua
eventuale estradizione verso la Bielorussia se non fosse rientrato entro il
termine stabilito nel precitato Paese ed aver ricercato un avvocato che lo
rappresentasse in Moldavia (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 7 e seg.), non
avrebbe intrapreso alcunché di rilevante per denunciare il presunto agire
nei suoi confronti delle autorità bielorusse, rispettivamente per ottenere
protezione,
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che vieppiù, l’insorgente non ha dimostrato che lo Stato di cui è cittadino
non sia in grado o non abbia la volontà di proteggerlo contro eventuali
persecuzioni da parte delle autorità bielorusse,
che difatti la semplice allegazione dell’interessato secondo cui non si
sarebbe rivolto alle autorità moldave poiché le stesse non lo
proteggerebbero e glielo confermerebbero (cfr. verbale 2, D61, pag. 9),
non potrebbe giustificare la sua indolenza,
che tutt’altro, secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente le stesse hanno
risposto alla missiva della moglie, e la medesima sarebbe pure stata
ricevuta dal D._______ (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D43 segg.,
pag. 8),
che infine, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione
impugnata, egli avrebbe comunque possibilità di adire le vie di diritto
interne per opporsi alla sua estradizione verso la Bielorussia,
che pertanto, data la sussidiarietà della protezione internazionale e non
avendo l’insorgente confutato la presunzione dell’assenza di persecuzioni
da parte del suo Paese d’origine, le presunte future persecuzioni in uno
Stato terzo non sono rilevanti in materia d’asilo,
che di conseguenza, visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha
respinto la sua domanda d’asilo,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OASI 1, RS
142.311]),
che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2),
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che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM
dispone l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi),
che per invalsa prassi del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid.
10.2 e relativi riferimenti, WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed.
2009, n. 11.148 pag. 567 seg.),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l’esecuzione
dell’allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile,
che non essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato all’interessato, il
principio di non respingimento contemplato all’art. 5 cpv. 1 LAsi non
sarebbe applicabile,
che inoltre, non sussisterebbero indizi per ritenere un rischio per il
richiedente di essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati
dall’art. 3 CEDU,
che né la situazione politica attuale in Moldavia, né altri motivi individuali si
opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento,
che in Moldavia avrebbe una rete famigliare che potrebbe sostenerlo,
che inoltre la SEM rileva che il ricorrente è giovane e dispone di una buona
istruzione e di una consolidata esperienza professionale come (…),
che dipoi, il richiedente avrebbe la possibilità di farsi raggiungere in
Moldavia dalla moglie e dai figli,
che infine i problemi di salute dichiarati dal ricorrente, in particolare (…),
non costituirebbero un ostacolo al suo rientro nel suo Paese d’origine,
poiché nel precedente Stato vi sarebbero le strutture sanitarie adeguate
per il trattamento di tale affezione,
che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato
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d’origine o di provenienza verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4),
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni,
che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10),
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che nel caso di specie, ritenuto quanto evidenziato sopra, non v’è inoltre
motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio
(«real risk») per l’insorgente di essere esposto, in caso di allontanamento
nel suo Paese d’origine ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 della Conv. tortura (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro
Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06), essendo tra l’altro la Moldova
firmataria delle predette Convenzioni; che in altre parole, non sono stati
forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di
esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
disposizioni sopraccitate,
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi,
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che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che la situazione vigente in Moldova non risulta caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integrità del territorio nazionale,
che oltretutto, il Consiglio federale ha inserito la Moldova (esclusa la
Transnistria) nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle
periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi,
che quo alla situazione personale dell’insorgente, va rilevato che egli è
ancora relativamente giovane e dispone di una solida formazione
scolastica superiore nonché di una vasta esperienza professionale sia nel
settore (…) sia quale (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che per quanto attiene
alle relazioni sociali in patria, il ricorrente dispone di una rete sociale
soddisfacente sulla quale poter contare per costruire nuovamente una
base esistenziale, ritenuto che vi vivono la (…) e la (…) dell’insorgente (cfr.
verbale 2, D13 segg., pag. 3),
che inoltre, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, la moglie
ed i figli potranno richiedere il ricongiungimento con lo stesso in Moldova,
che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un’ammissione provvisoria senza che da
un esame d’ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 10; verbale 2, D7
segg., pag. 3; cfr. anche DTAF 2009/2 consid. 9.3.2),
che per le ragioni sopraindicate, l’esecuzione dell’allontanamento è nella
fattispecie ragionevolmente esigibile,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi),
che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,
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che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione la querelata decisione va confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: