B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1057/2013
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 21 febbraio 2013 / N [...].
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
21 gennaio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 28 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
13 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 21 febbraio 2013, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. B16/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 27 febbraio 2013 (data d'entrata:
28 febbraio 2013; cfr. timbro del plico raccomandato);
l'incarto originale dell'UFM, trasmesso al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 1° marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, oltre ad una serie di dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili, il ri-
corrente non ha saputo portare una giustificazione per la mancata produ-
zione dei documenti; che, infatti, esso ha sostenuto che i propri documen-
ti sarebbero stati trattenuti dal passatore (cfr. verbale 1, pag. 5-6); che, in
merito agli sforzi intrapresi per ottenere dei documenti, ha inizialmente af-
fermato di non avere potuto fare nulla a causa della condanna che avreb-
be subito in Marocco (cfr. verbale 1, pag. 6); che, nel corso della seconda
audizione, ha invece sostenuto di avere dichiarato che avrebbe contattato
la sua famiglia ma unicamente dopo essere stato trasferito in un alloggio
del Cantone; che, non essendo stato trasferito, non avrebbe contattato la
famiglia in quanto privo di denaro (cfr. verbale 2, D10, pag. 2); che, tutta-
via, potrebbe procurarsi dei documenti anche in due giorni; che, ancora,
non avrebbe alcun problema a contattare una rappresentanza marocchi-
na in Svizzera; che, infine, nessuno li avrebbe mai detto di procurarsi il
passaporto o la carta d'identità (cfr. verbale 2, D12-21, pag. 3-4);
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, que-
sto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai
sensi dell'asilo;
che, infatti, l'insorgente ha affermato di avere lasciato il proprio Paese per
motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 7, verbale 2, D40, pag. 6); che ha
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aggiunto di essere stato condannato in Marocco per (...) (cfr. verbale 1,
pag. 7, verbale 2, D68-92, pag. 10); che i motivi economici sono palese-
mente irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo,
segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che anche l'asserita condanna, della
quale tra l'altro non è stata fornita alcuna prova concreta, non è di per sé
considerata una misura persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi, oltretutto ri-
tenuto che il ricorrente sembra ammettere il proprio reato;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della de-
cisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celi-
be; che il medesimo ha concluso le scuole elementari ed ha in seguito i-
niziato a svolgere vari lavori soprattutto nei cantieri e nei mercati
(cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria vivono i genitori quattro fratelli e due
sorelle oltre a vari cugini e zii (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, di-
spone di un'adeguata rete sociale in grado di sostenerlo nel suo reinseri-
mento;
che, quo al proprio problema di salute, occorre innanzitutto constatare
che agli atti è già presente un certificato medico recente
(25 febbraio 2013) in cui viene specificata diagnosi e trattamento in corso;
che, il Tribunale non ritiene necessario un ulteriore certificato medico;
che, pertanto, la richiesta di un congruo termine per la presentazione di
certificato medico completo è respinta;
che, inoltre, non vi è ragione di temere che in Marocco non possa godere
delle cure mediche necessarie; che infatti lo stesso ricorrente ha afferma-
to di avere seguito dei trattamenti medici nel Paese di origine
(cfr. verbale 2, D102-105, pag. 11); che, se del caso, l'autore del gravame
potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medi-
ca per un periodo limitato in Patria (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allonta-
namento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di concessione di un congruo termine per la presentazione
di un certificato medico completo è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: