Corte IV
D-1058/2009
D-1059/2009
D-1002/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Chiara Piras.
A._______
B._______
C._______
D._______
E._______
F._______
E._______, Afghanistan,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 6 e del 9 febbraio 2009 /
N (...), N (...), N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1058/2009
Fatti:
A.
Il 1° settembre 2008, gli interessati - cittadini afghani di etnia tagica,
residenti ad H._______ (provincia di Herat) - hanno presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 26 settembre e del 2
dicembre 2008), di essere espatriati a causa del sequestro del
capofamiglia nell'(...). Il primogenito, A._______, avrebbe svolto dal
(...) in patria propaganda per il cinema e la TV contro le piantagioni di
oppio e di papaveri. A causa di tale attività sarebbe stato minacciato
prima per telefono ed in seguito tramite lettere minatorie da parte di
sconosciuti. Una sera nell'(...) del (...) ([...], [...], [...], [...] o [...]) cinque
o sei persone vestite da agenti di polizia si sarebbero presentate
all'abitazione della famiglia chiedendo di A._______. Non trovandolo,
avrebbero rapito il capofamiglia. Il giorno seguente, l'intera famiglia si
sarebbe trasferita a I._______, a mezz'ora da H._______, dove
sarebbero rimasti nascosti fino all'espatrio. Avrebbero denunciato la
scomparsa due volte alla polizia, senza esito favorevole. Gli interessati
non avrebbero infatti avuto più notizie concrete del marito,
rispettivamente del padre, scomparso. A._______ avrebbe ricevuto
alcune chiamate telefoniche da parte dei rapinatori, che gli intimavano
di incontrarli di persona. L'interessato avrebbero però preferito
rendersi irreperibile ed avrebbe proseguito il proprio lavoro
clandestinamente ad H._______, prima di lasciare il Paese con tutta la
famiglia passando per l'Iran, la Turchia e l'Italia prima di arrivare in
Svizzera. Gli interessati hanno dichiarato di avere lasciato
l'Afghanistan unicamente per i motivi legati all'attività di A._______.
B.
In data (...), gli interessati hanno tentato una prima volta di entrare in
Svizzera. Sono stati intercettati alla frontiera italo-svizzera ed in
seguito respinti in Italia.
C.
Il (...), rispettivamente il (...), le autorità italiane si sono dichiarate per
la seconda volta disposte a riaccettare nuovamente gli interessati sul
loro territorio.
D.
Tramite tre decisioni distinte, datate del 6 e del 9 febbraio 2009 (tutte
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notificate il 10 febbraio 2009), l'UFM non è entrato nel merito delle
citate domande d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile
e possibile (v. Accordi di riammissione Italo-Svizzero del [...]
rispettivamente del [...]).
E.
Il 17 febbraio 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto di presentare un unico ricorso
contro le decisioni dell'UFM, l'annullamento di tali decisioni e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione di merito. Hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito dei ricorsi che adempiono le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
I ricorrenti hanno presentato congiuntamente ricorso contro le
rispettive decisioni dell'UFM, le quali concernono fatti di medesima
natura e pongono temi di diritto comuni, di modo che si giustifica la
congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza finale (v.
anche decisione del Tribunale Federale [DTF] 128 V 126 consid. 1 e
relativi riferimenti).
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4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Nella decisione concernente A._______ (N [...]), l'UFM
ha sottolineato che egli ha fornito un resoconto vago, contraddittorio e
contrario alla logica per quanto riguarda elementi essenziali e rispetto
al racconto fornito invece sia dal fratello B._______ che dalla madre
C._______. Le contraddizioni comprendono dettagli sul rientro a casa
di A._______ dopo il rapimento del padre e sulla sua conoscenza di
tale avvenimento, sulle telefonate ricevute dai rapinatori e sulla carte
SIM del suo telefono. Inoltre, il ricorrente avrebbe continuato la sua
attività ad H._______ per più di un anno, e così mostrato un
comportamento contrario ai timori allegati di persecuzioni. Nelle
decisioni concernenti gli altri familiari (N [...] e N [...]) l'autorità inferiore
ha ribadito le contraddizioni rilevate durante le audizioni e sottolineato
che gli altri familiari non hanno addotto motivi d'asilo propri e non
avrebbero mai avuto problemi né con le autorità, né con terzi in patria.
6.
Nel gravame, gli insorgenti hanno fatto valere di essere venuti in
Svizzera per gli stessi motivi, vale a dire i problemi legati alle attività di
A._______ in patria. Hanno sottolineato che le contraddizioni emerse
nell'ambito delle audizioni non sarebbero tali da condurre ad una
decisione di non entrata nel merito e sostenuto che le decisioni
dell'UFM non sarebbero sufficientemente motivate. Pertanto, hanno
ribadito che la loro intenzione era dal principio di venire in Svizzera e
sarebbero, già una prima volta, stati ingiustamente rinviati in Italia.
Inoltre, il loro rinvio verso l'Italia non sarebbe esigibile, poiché suddetto
Paese non disporrebbe di una legge sull'asilo e non garantirebbe una
protezione concreta e sostanziale contro il respingimento, ma
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sarebbero certamente lasciati a se stessi senza assistenza né
abitazione.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35
PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite
intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità
giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per
giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica
imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di
formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso
doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle
risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione
dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in
concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il
percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un
certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni.
Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e
completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della
decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I
232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale
D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5
maggio 2008 consid. 6.1).
7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere
la portata delle decisioni impugnate e dunque di ricorrere con criteri
adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa i
documenti versati agli atti da parte dei ricorrenti sono da considerarsi
complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della
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legge. Peraltro, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM,
secondo cui i mezzi di prova presentati da A._______ (N [...], agli atti;
1 a 6), concernono l'insorgente, ma – come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato – non apportano
degli elementi decisivi per essere ritenuti rilevanti ai sensi di una
protezione in materia d'asilo. Di conseguenza, i mezzi di prova
presentati, peraltro in copia e non in originale, non appaiono idonei a
chiarire i fatti e la censura di carente motivazione, manifestamente
infondata, va respinta.
8.
8.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
8.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
9.
9.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, ritenuto l'incontestabile respingimento dei
ricorrenti verso l'Italia, avvenuto alla frontiera il (...) (cfr. gli atti), da
dove provenivano con dei passaporti falsi. Pertanto, v'è motivo di
ritenere che gli insorgenti abbiano soggiornato in Italia
antecedentemente la loro entrata illegale in Svizzera, al fine di
inoltrare la loro domanda d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la durata
del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del
ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale
Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e
relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro
dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato una seconda volta
il suo accordo alla riammissione degli insorgenti, in applicazione
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dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare (RS 0.142.114.549) in data (...) rispettivamente (...). Giusta
l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha
la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può
essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso
concreto, è da considerare ancora valida la riammissione in quanto, se
del caso, potrà essere chiesta un'ulteriore proroga del termine di
validità, ritenuto che i ricorrenti non soggiornano ancora da più di sei
mesi sul territorio elvetico (art. 4 lett. c del succitato Accordo).
9.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui i ricorrenti intrattengano rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
9.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, gli insorgenti non
sono manifestamente riusciti a comprovare la propria qualità di rifugiati
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che i ricorrenti, in corso di
procedura, non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui alle impugnate decisioni. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nei provvedimenti litigiosi, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che – come rettamente
constatato dall'UFM – gli insorgenti si sono contraddetti in punti
cruciali del loro racconto. A titolo d'esempio sia A._______ che
B._______ e C._______ si sono contraddetti su punti decisivi delle
loro allegazioni, come sulle lettere minatorie ricevute prima del
sequestro del padre, rispettivamente del marito (cfr. verbali d'audizione
del 2 dicembre 2008 di A._______ pag. 7, di B._______ pag. 6,
C._______ pag. 3, 5) e sulle telefonate da parte dei rapinatori (cfr.
ibidem, A._______ pag. 8, B._______ pag. 7, C._______ pag. 6).
Inoltre, questo Tribunale constata che nell'ambito delle audizioni
sostenute dai ricorrenti, C._______ e B._______ si sono ripetutamente
espressi in modo vago, stereotipato e manifestamente evasivo (cfr.
verbale d'audizione del 2 dicembre 2008 di C._______ pag. 3 e 5, di
B._______ pag. 5, 6 e 8), mancando di fornire dettagli sull'accaduto e
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sulla loro vita prima e dopo il sequestro del padre di famiglia al punto
tale che non può essere escluso che tali descrizioni lacunose siano
state consapevolmente construite ad arte per i bisogni della causa. Per
di più, va rilevato come il comportamento dei ricorrenti, che appaiono
avere vissuto per un anno in Afghanistan dopo l'accaduto e, nel caso
di A._______, avere continuato a lavorare, seppur clandestinamente,
ad H._______ nell'ambito di propaganda contro le piantagioni di oppio
e di papaveri, dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a
persecuzioni nel loro Paese d'origine. Giova rilevare, altresì, che non vi
è ragione di ritenere che le autorità statali, se nuovamente sollecitate,
in particolare dopo le presunte chiamate telefoniche da parte dei
rapinatori, non avrebbero accordato ai ricorrenti un'appropriata
protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei loro confronti
o sostenuto la famiglia nel liberare il capofamiglia dalla custodia dei
rapinatori.
9.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe agli
insorgenti invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente
riusciti in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiati, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
10.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e le
decisioni impugnate vanno confermate.
11.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
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12.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta dei ricorrenti.
12.3 Inoltre, gli insorgenti sono giovani, A._______ ha una formazione
scolastica perlomeno di base nonché, come suo fratello B._______,
un'esperienza professionale (cfr. verbale d'audizioni del 23 settembre
2008 pag. 2). Non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dei ricorrenti in Svizzera per motivi
medici.
12.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere gli insorgenti
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]
rispettivamente del [...] e consid. 9.1 del presente giudizio).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di
probabilità d'esito favorevole.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], N [...], N [...];
allegati: incarti UFM)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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