Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1065/2011
Sentenza del 21 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato il (…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo (cfr. act. A2),
i verbali d'audizione del 10 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
31 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011, notificata al ricorrente
l'8 febbraio 2011 (cfr. act. A13),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 14 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la suddetta decisione,
la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il
15 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105
LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e
37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il richiedente ha
dichiarato di essere cittadino algerino di etnia (…) e di essere nato e
vissuto ad B._______ fino all'estate (…); che in detto anno si sarebbe
trasferito con i genitori in C._______ a seguito della morte del fratello ad
opera di terroristi algerini; che, dopo circa dieci anni trascorsi in
C._______, nel (…) sarebbe fuggito da detto Paese per sottrarsi alla
vendetta che il datore di lavoro della madre avrebbe voluto infliggergli;
che, difatti, egli avrebbe tagliato a quest'ultimo due dita della mano
quando l'avrebbe sorpreso a maltrattare sua madre; che egli ha altresì
addotto di trovarsi in Svizzera per migliorare la sua situazione personale,
rispettivamente per godere di un'istruzione,
che ha affermato di essersi imbarcato a D._______ (C._______) in
direzione della E._______ e di essere poi rimasto in F._______ fino agli
inizi di (…), quando sarebbe venuto in Svizzera, viaggiando in treno via
G._______,
che ha altresì asserito di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti
d'identità e di non essere stato controllato all'entrata in F._______; che ha
inoltre dichiarato di avere subito due controlli a H._______, ma che le
autorità non gli avrebbero preso le impronte, né l'avrebbero trattenuto,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,
che nella decisione del 7 febbraio 2011 l'UFM ha considerato, da un lato,
che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ritiene che l'UFM sarebbe stato tenuto a
procedere ad ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi in ragione della sua minore età e del fatto
che non avrebbe avuto più alcun contatto con i famigliari in Algeria da
quando si sarebbe trasferito in C._______; che, in particolare, è
dell'avviso che in applicazione della giurisprudenza in materia di
esecuzione dell'allontanamento di richiedenti minorenni non
accompagnati l'UFM avrebbe dovuto verificare come si presenta la sua
situazione familiare, sociale e professionale in Algeria ed in C._______,
rispettivamente quale è la disponibilità concreta dei familiari in loco a
mantenerlo, e, pertanto, entrare nel merito della sua domanda,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato
una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
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carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun
controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato
attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, oltremodo, il suo racconto
circa il viaggio intrapreso ed il periodo antecedente l'entrata in Svizzera
trascorso in F._______ non risulta credibile; che, difatti, non corrisponde
alla realtà dei fatti che i controlli subiti a H._______ da parte delle autorità
non abbiano avuto conseguenze maggiori, ritenuto che, a sua stessa
detta, egli si sarebbe sempre trattenuto illegalmente sul territorio (…), e
senza documenti di legittimazione e non avrebbe mai tentato di
regolarizzare il suo statuto (cfr. verbale 1 pagg. 8-9 e verbale 2
pag. 5/D57); che, oltremodo, è inattendibile che non sia grado di
descrivere alcunché di I._______, visto che, a suo dire, vi avrebbe
trascorso i primi mesi in F._______ (cfr. verbale 2 pag. 5/D52); che,
peraltro, il fatto che non sia stato in grado di riferire alcunché di
L._______ e l'avrebbe definita un piccolo paesino (cfr. ibidem pag. 6/D61-
65), induce a dubitare che vi abbia vissuto oltre un anno,
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze da lui
descritte,
che le dichiarazioni di non avere mai richiesto dei documenti d'identità,
perché ignorerebbe l'iter da intraprendere a tale scopo, rispettivamente
perché sarebbe ancora minorenne (cfr. verbale 1 pag. 5), di non
possedere alcun certificato di nascita (cfr. verbale 2 pag. 3/D13) come
pure di non essere a conoscenza se, durante la sua permanenza
decennale in C._______, il suo statuto sarebbe stato o meno
regolarizzato, nonché di non sapere se abbia la cittadinanza (…) o meno,
oltre a non essere credibili, non rappresentano motivi scusabili ai sensi di
legge; che, del resto, ha avuto tre settimane di tempo tra l'audizione sulle
generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali
documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo
meno per avviare tentativi concreti al fine di procurarsi dei documenti
d'identità; che, tuttavia, durante l'audizione sui motivi di asilo egli si è
limitato ad affermare in maniera stereotipata che intraprendere i passi
necessari a procurarsene sarebbe inutile (cfr. verbale 2 pag. 2/D5-8); che
egli ha oltremodo giustificato la sua passività con l'età avanzata della
madre ed il decesso del padre, allegando di non conoscere nessun altro
che lo possa aiutare,
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che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio d'espatrio
intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle
suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 il legislatore ha pure
introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle
domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o
manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra
l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi,
dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8
consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che, difatti, le allegazioni rilevanti in materia di asilo si esauriscono in
affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché
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minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, al quale può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, ha reso versioni contrastanti circa le modalità con
le quali avrebbe appreso che la madre sarebbe stata maltrattata dal suo
datore di lavoro, adducendo in sede di prima audizione di essere venuto
a sapere da terzi del fatto, rispettivamente di averlo visto con i propri
occhi (cfr. verbale 1 pag. 6) e, durante l'audizione sui motivi di asilo, di
avere invece lui stesso udito le grida della madre e di essersi subito
precipitato sul luogo del misfatto (cfr. verbale 2 pagg. 6-7/D68 e 81); che
ha narrato il ferimento del datore del lavoro in maniera stereotipata,
adducendo unicamente che quando gli avrebbe tagliato le dita avrebbe
visto del sangue e sarebbe subito scappato (cfr. ibidem pag. 8/D85); che
la versione resa durante la prima audizione secondo cui dopo l'accaduto
egli si sarebbe medicato e, qualche giorno dopo, avrebbe lasciato la
C._______ (cfr. verbale 1 pag. 6), non coincide con quella narrata
successivamente, ossia che dopo il ferimento avrebbe contattato lo zio e,
su consiglio dello stesso, l'avrebbe atteso vicino al mare per qualche ora,
prima di recarsi al domicilio del parente, rispettivamente presso un amico
(cfr. verbale 2 pagg. 8-9/D90-94); che, d'altra parte, risulta illogico che
egli abbia deciso di lasciare la C._______ e la famiglia dopo l'episodio di
cui parola, ritenuto che, a suo stesso dire, in merito all'incontro avvenuto
con il figlio del datore di lavoro della madre, la famiglia dello stesso non
avrebbe denunciato i fatti presso le autorità (cfr. ibidem pag. 10/D111-
113),
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che l'insorgente non
possa ottenere dalle competenti autorità (…), se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, oltremodo, per quanto attiene al suo timore di essere coinvolto nelle
faccende legate al terrorismo algerino, nelle quali sarebbe stato implicato
il fratello e per le quali il medesimo sarebbe deceduto (cfr. verbale 2 pag.
12/D136), da una parte lo stesso non è stato per nulla circostanziato e,
dall'altra parte, è stato menzionato unicamente alla fine della seconda
audizione (concretamente quale risposta alla domanda finale
dell'auditore), ossia non ha trovato menzione alcuna né durante
l'audizione sommaria, né durante il racconto spontaneo sui motivi di asilo
esposto nella seconda deposizione, dando in tal guisa l'impressione che
sia stato addotto in extremis per i bisogni della causa,
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che nel gravame l'insorgente non si è pronunciato in alcun modo sulle
contraddizioni avanzate dall'autorità di prime cure in merito al racconto
sui motivi di asilo,
che ne discende che l'UFM ha rettamente considerato le sue dichiarazioni
inverosimili ed irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista,
unicamente e a differenza di quanto preteso dal ricorrente nel gravame,
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, di conseguenza, la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe
dovuto provvedere a maggiori approfondimenti in merito all'esecuzione
del rinvio dell'insorgente non può essere ritenuta, considerato altresì che
la sua identità non è dimostrata,
che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che dagli atti di causa non emergono neppure elementi che possano
ostare all'esecuzione dell'allontanamento in ragione della minore età
riconosciuta al ricorrente dall'UFM,
che, difatti, l'insorgente ha affermato di essere nato il 12 settembre 1993;
che, pertanto, al momento attuale, egli presenta un'età di 17 anni e
cinque mesi, ossia molto vicina alla maggiore età; che egli ha dichiarato
di avere affrontato il viaggio d'espatrio dalla C._______ verso l'F._______
ed il soggiorno di un anno e mezzo in detto Paese prima dell'entrata in
Svizzera in modo del tutto autonomo, dormendo in case abbandonate e
sulla strada, nonché consumando i pasti presso un'organizzazione a
scopo sociale o presso connazionali (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale
2 pag. 6/D60); che la sua dichiarazione secondo cui avrebbe imparato a
scrivere da solo, grazie all'assidua lettura di diversi testi (cfr. verbale 1
pag. 3), non può essere ritenuta verosimile in quanto contraria alla realtà
dei fatti; che, di conseguenza, anche l'allegazione secondo la quale
avrebbe frequentato unicamente due anni di scuola non può essere
considerata verosimile; che, pertanto, vi è ragione di credere che
l'insorgente abbia, per lo meno, frequentato la scuola dell'obbligo; che
egli ha altresì affermato di avere lavorato in C._______ in veste di (…) sin
dall'età di dieci anni (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 pag. 5/D47); che, da
quanto esposto, discende che l'insorgente è da considerarsi capace di
discernimento ed in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di
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gestire autonomamente la vita quotidiana; che, difatti, avendo egli saputo
badare a sé stesso quando si trovava all'estero, in particolare durante il
viaggio per giungere nel nostro Paese, compreso il soggiorno in
F._______, non vi è ragione di ritenere che non sia in grado di farlo
anche in futuro, adattandosi nuovamente ad un realtà diversa da quella
(…), ovvero in Algeria, Paese di cui è originario e conosce la lingua
ufficiale, impegnandosi a trovare un'occupazione, ad esempio in campo
(…), che gli permetta di soddisfare i suoi fabbisogni; che, in altre parole,
le circostanze rilevanti del caso nel loro insieme non impongono la
necessità di una presa a carico da parte di terze persone, ragione per cui
può essere lasciata aperta la questione a sapere se i due zii paterni del
ricorrente residenti nella città algerina di M._______ (cfr. verbale 2
pag. 3/D24) siano effettivamente disposti ed in grado a mantenerlo per i
sette mesi che lo separano dal raggiungimento della maggiore età; che,
infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, in siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'UFM di non
avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il
caso di specie imponeva, conformemente alla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) ed alla giurisprudenza
(cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-6c e
GICRA 1998 N. 13 consid. 5); che, infatti, come l'UFM ha rettamente
ritenuto, sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, molto
prossimo alla maggiore età, di inserirsi adeguatamente in Algeria,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: