Corte IV
D-1068/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1068/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera in
data (...), allegando di essere minorenne,
la decisione dell'UFM del 15 luglio 2009, con cui detto Ufficio ha
stabilito la maggiore età del ricorrente e non è entrato nel merito della
succitata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), cresciuta in giudicato
il 30 luglio 2009,
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
il verbale d'audizione del 29 gennaio 2010, in occasione della quale al
richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito sul
fatto che l'UFM lo consideri maggiorenne alla luce delle risultanze
della prima procedura d'asilo,
il verbale d'audizione del 12 febbraio 2010,
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
22 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la
precitata decisione dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino algerino di etnia araba, e di essere nato a B._______
il (...); che egli ha allegato di essere tornato in Algeria agli inizi del (...)
2009 al termine della prima procedura d'asilo in Svizzera e di esservi
rimasto una (...) di giorni, prima di nuovamente espatriare il (...),
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che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per due
motivi: da una parte, dal suo ritorno in Algeria, un gruppo armato del
quale non conoscerebbe il nome, lo avrebbe nuovamente minacciato
di morte nel caso in cui si sarebbe rifiutato di aderirvi, e, dall'altra, la
polizia lo avrebbe convocato a seguito di una denuncia che suo padre
avrebbe inoltrato durante la sua permanenza in Svizzera in legame
alle minacce subite,
che l'interessato ha affermato di essersi imbarcato a C._______ a fine
(...) 2009 e di avere raggiunto D._______ ed in seguito, dopo (...)
settimane trascorse in Francia, la città italiana di E._______, dove
avrebbe vissuto circa (…) settimane illegalmente presso gli zii; che,
infine, viaggiando in treno da F._______, egli avrebbe raggiunto
G._______ (Svizzera) agli inizi di (...) 2010, dove la polizia lo avrebbe
fermato e messo in detenzione,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di
documenti d'identità e senza mai subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 22 febbraio 2010, l'UFM ha ritenuto, da un
lato, che la maggiore età del ricorrente sarebbe stata stabilita già in
occasione della prima procedura d'asilo, e, dall'altro, che egli –
nonostante l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito
dall'art. 8 cpv. 1 LAsi – non sarebbe riuscito a convincere l'autorità
della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno
della stessa, ragione per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta
senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'UFM ha sottolineato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e
dall'altro lato, che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi
è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente ribadisce di essere nato il (...) e censura
la modifica – a sua detta eseguita per la seconda volta in maniera
arbitraria – da parte dell'UFM della sua data di nascita, sottolineando
come il suo aspetto fisico rispecchi la sua minore età; che egli allega
di non avere potuto consegnare alcun documento non per la sua
mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva
impossibilità, visto che non avrebbe mai posseduto documenti
d'identità e che gli sarebbe impossibile fare alunchè per procurarsene,
trovandosi ora in Svizzera; che, pertanto, egli contesta che nel caso
concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie
non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la
necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: che egli, in tale contesto, dichiara di avere
lasciato il suo Paese perchè minacciato da un gruppo terroristico che
si accanirebbe contro di lui essendo figlio di un militare dell'esercito
algerino e perchè, sempre al suo ritorno in Algeria dopo la prima
procedura d'asilo, egli sarebbe stato convocato dalla gendarmeria in
seguito alla denuncia inoltrata dal padre durante la sua assenza; che
egli definisce altresì "irrealistica" una protezione effettiva dallo Stato
per quanto successogli; che, infine, egli lamenta una situazione
disastrosa nel suo Paese, governato da un regime che non
rispetterebbe i diritti umani, e chiede che sia verificato il carattere
inesigibile di un suo eventuale allontanamento,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una
persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del
richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità
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preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, come precedentemente evocato, la decisione dell'UFM del
15 luglio 2009, con la quale l'autorità di prime cure ha concluso alla
maggiore età del ricorrente, è cresciuta in giudicato,
che se il ricorrente avesse voluto confutare il giudizio reso dall'UFM
durante la prima procedura d'asilo sulla sua maggiore età, egli
avrebbe potuto inoltrare ricorso al TAF avverso la decisione del
15 luglio 2009, cosa che, invece, dagli atti non risulta avere fatto,
che, inoltre, egli, nonostante sapesse – avendo già inoltrato una prima
domanda d'asilo in Svizzera nel (...) 2009 – di doversi identificare
dinanzi alle autorità svizzere e di dover assumere l'onere della prova in
caso di allegata minore età, ha nuovamente, durante la seconda
procedura d'asilo, dichiarato di essere minorenne, senza tuttavia
presentare alcun documento d'identità o mezzo di prova comprovante
l'allegata minore età,
che, pertanto, il ricorrente è da considerasi maggiorenne,
che, di conseguenza, v'è ragione di confermare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto
che non ne avrebbe mai posseduti e che si troverebbe fuori dal suo
Paese (cfr. ricorso pag. 2 e verbale audizione del 29 gennaio 2010 [di
seguito verbale 1] pag. 4), in quanto tali affermazioni non
rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a
LAsi,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dall'Algeria, il ricorrente ha
in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
qualsivoglia documento e di non essere mai stato controllato
(cfr. verbale d'audizione del 12 febbraio 2010 [di seguito verbale 2]
pag. 4/D26); che, inoltre, egli ha fornito indicazioni vaghe in merito alle
circostanze dell'imbarco e all'indirizzo a E._______ presso il quale
avrebbe trascorso non solo (...) giorni prima di entrare in Svizzera,
bensì pure del tempo prima di rientrare in Algeria al termine della
prima procedura d'asilo (cfr. verbale 2 pag. 2/D7); che, interrogato sul
perchè egli non abbia portato con sé documenti d'identità, egli si è
giustificato con il carattere illegale del suo viaggio, rispettivamente con
il suo timore di essere rimpatriato (cfr. verbale 1 pag. 2), per poi, poco
dopo, allegare di non avere mai chiesto un passaporto perchè ancora
minorenne, rispettivamente di non avere chiesto l'emissione di una
carta d'identità in quanto non necessaria nel suo Paese (cfr. ibidem
pag. 4); che, esortato a specificare la ragione per cui egli sarebbe
entrato in Svizzera nuovamente sprovvisto di documenti, egli ha
allegato che il lasso di tempo che avrebbe trascorso tra la prima e la
seconda procedura d'asilo ([...] giorni) sarebbe stato troppo corto per
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procurarsi una carta d'identità (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2
pag. 4/D25),
che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun
controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo
stato attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che le indicazioni dell'insorgente in merito ai suoi documenti, al viaggio
intrapreso ed alle sue modalità risultano vaghe, contraddittorie e non
corroborate da elementi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza,
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto circa due settimane di tempo
tra l'audizione sulle generalità, in cui egli è venuto a conoscenza degli
obblighi elencati nel foglio arancione consegnatogli all'arrivo al Centro
di registrazione e procedura di G._______ (cfr. verbale audizione 1
pag. 5), e la seconda audizione per, per lo meno, avviare tentativi al
fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando i
familiari in Patria, come lui stesso ha proposto e pertanto ritenuto
fattibile), rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso, per cui non si
può logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare nel gravame
di ricorso, di una situazione di "oggettiva impossibilità",
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere fuggito una
seconda volta dal suo Paese per timore di un gruppo armato che lo
avrebbe nuovamente minacciato di morte al suo rientro in Algeria, nel
caso in cui egli si sarebbe rifiutato di aderirvi, e perchè la gendarmeria
lo avrebbe convocato a seguito della denuncia inoltrata da suo padre
durante la sua permanenza in Svizzera,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, il ricorrente, benchè abbia asserito che l'inizio
delle minacce da parte di un gruppo armato risalirebbero a diversi anni
or sono, non è stato in grado di indicarne il nome (cfr. verbale 2
pag. 5/D37), rispettivamente di fornire informazioni precise sui motivi
dell'accanimento nei suoi confronti, dichiarando vagamente che la
ragione starebbe forse nel fatto che suo padre possiederebbe un'arma
che egli, in caso di adesione al gruppo, avrebbe potuto sottrargli
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(cfr. ibidem pag. 6/D44); che interrogato sulla denuncia del padre, egli
ha risposto di non sapere quando egli l'avrebbe sporta (cfr. verbale 1
pag. 6), per poi smentirsi indicando dapprima vagamente il periodo in
cui egli si trovava in Svizzera (cfr. verbale 2 pag. 5/D32) e, subito dopo,
invece collocare la denuncia precisamente nel periodo del Ramadan,
ovvero nel (…) 2008 (cfr. ibidem pag. 5/D33); che ciò, tuttavia, non
risulta credibile alla luce del fatto che egli, a suo stesso dire, ha
varcato il confine svizzero per la prima volta nell' (...) 2009 (cfr. atti
prima procedura d'asilo); che la dichiarazione secondo cui, al suo
ritorno in Algeria, egli si sarebbe trasferito in città, nella nuova dimora
dei genitori (cfr. ibidem pag. 7/D57), mal si sposa con l'asserzione resa
in fase di prima audizione, secondo la quale egli, il giorno dopo il
colloquio con un membro del membro armato, avrebbe lasciato "il
villaggio" (cfr. verbale 1 pag. 6): egli, infatti, sentito per la prima volta,
non ha mai accennato ad un trasferimento (suo o dei genitori) in città,
rispettivamente un tale spostamento non è neppure evincibile dal
contesto dell'audizione; che, oltre al carattere vago di varie
dichiarazioni del ricorrente, diversi aspetti della sua vicenda risultano
illogici e pertanto inverosimili; che, a guisa d'esempio, se egli avesse
veramente vissuto quanto raccontato ed avesse fondato timore di
essere ucciso dal gruppo armato, secondo la logica dell'agire egli non
solo non sarebbe di certo tornato nel suo villaggio d'origine, ma si
sarebbe ben guardato dall'aprire la porta ad un membro del gruppo
(riconosciuto come tale, cfr. verbale 2 pag. 9/D76), per addirittura
parlargli e raccontargli di essere stato convocato dalla polizia
(cfr. verbale 1 pag. 6); che, inoltre, se egli fosse realmente stato
minacciato al suo ritorno, mal si comprende come mai egli abbia
aspettato ben (...) giorni prima di sottrarsi al pericolo di essere ucciso
ed espatriare; che la ragione resa per tale comportamento ("[…] prima
non potevo; siccome sono espatriato illegalmente, questo è difficile",
cfr. verbale 2 pag. 10/95) esula da ogni logica; che, se avesse
realmente temuto il gruppo armato, egli, secondo la logica dell'agire, si
sarebbe rivolto alle autorità, tantopiù che queste, tramite la
convocazione a presentarsi in gendarmeria, gli avrebbero mostrato la
volontà, a seguito della denuncia sporta dal padre, di chiarire i fatti
accadutigli; che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le
dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non
meritano credibilità,
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che, per sovrabbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente non si
è espresso circa le puntuali contraddizioni rilevate dall'UFM,
limitandosi a definire "vero" il suo racconto,
che, per di più, l'insorgente non ha neanche denunciato lui stesso alle
autorità del suo Paese quanto accaduto (cfr. verbale 2 pag. 6/D53),
nonostante abbia avuto la possibilità di farlo,
che, peraltro, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame, ovvero le minacce subite da parte di terzi nonché
la convocazione da parte della polizia in seguito ad una denuncia
sporta dal padre, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti e non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante
per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e
segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio
federale che non è notoriamente data nel caso concreto),
che, oltre a ciò, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle autorità in Algeria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti, tantopiù che egli ha dichiarato di
non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese
(cfr. verbale 2 pag. 6/D52 e 10/D87),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009
dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
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(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
giovane, ha svolto un apprendistato di (…) (cfr. verbale 2 pag. 4/D28)
ed ha anche lavorato come falegname per un paio di mesi (cfr. ibidem
pag. 3/D15 e verbale 1 pag. 2); che egli, oltre alla sua lingua madre
(arabo), dispone di – seppure elementari – conoscenze dell'italiano e
del francese (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, può beneficiare in
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Patria di una rete social-familiare, potendo per lo meno fare capo ai
genitori e ad una sorella (cfr. ibidem pag. 3),
che, d'altronde, egli non ha preteso di soffrire di problemi medici che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-1068/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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