Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1070/2011
Sentenza del 10 marzo 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il 19 gennaio 2011, l'interessato – originario di C._______ (Tunisia) – ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera al Centro di registrazione e di
procedura di D._______ (di seguito: CRP). Contestualmente all'audizione
sulle generalità del 27 gennaio 2011 l'interessato ha chiesto di essere
ripartito al Canton Ticino, in quanto vorrebbe continuare la convivenza
con la sua compagna, una cittadina turca con permesso di domicilio (C),
e con la quale avrebbe convissuto, peraltro illegalmente, dal 29 settembre
2009 fino al 19 gennaio 2011 a E._______ (cfr. verbali d'audizione del
27 gennaio 2011, pagg. 2, 4, 6 e 8 [di seguito: verbale 1].
B.
Con scritto del 4 febbraio 2011 rispettivamente decisione del 10 febbraio
2011, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha assegnato l'interessato
al Canton Zurigo, conformemente all'art. 27 della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e nel rispetto dell'accordo sulle
proporzioni di ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i cantoni, menzionato
agli art. 21 e 22 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
C.
Con scritto del 14 febbraio 2011 (timbro postale del 15 febbraio 2011 e
data d'entrata: 16 febbraio 2011), l'interessato, in suo proprio nome,
rispettivamente la concubina con scritto separato (timbro postale del 14
febbraio 2011 e data d'entrata: 15 febbraio 2011), sono insorti contro
detta decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale), postulando, secondo il senso, l'annullamento della decisione
impugnata.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
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RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM
rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La decisione d'attribuzione cantonale del
richiedente l'asilo giusta l'art 27 cpv. 3 LAsi è una decisione incidentale impugnabile con ricorso distinto
dinanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Può rimanere aperta
la questione della legittimità della compagna ad aggravarsi contro detta decisone.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art.
50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale si avvale della facoltà di rinunciare ad uno scambio di
scritti, disponendo di tutti gli elementi per pronunciarsi sulla vertenza.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed.,
Berna 2002, n. 2.2.6.5 [di seguito: MOOR, Droit administratif]).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che nel
caso di specie non esisterebbe un diritto all'unità della famiglia del
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ricorrente e della sua concubina, poiché la loro relazione non rientrerebbe
nella definizione di famiglia ai sensi dell'art. 1a lett. e Oasi 1. Di
conseguenza, l'UFM ha respinto la richiesta del richiedente di essere
attribuito al cantone di residenza della compagna e l'ha invece attribuito al
Canton Zurigo.
4.2. Aggravandosi contro detta decisione, l'insorgente ritiene in sostanza
che l'autorità inferiore non avrebbe ritenuto le sue motivazioni per
chiedere l'attribuzione al Canton Ticino, allegando pure di aver discusso
con la compagna di un loro possibile matrimonio ed accennando a delle
possibilità lavorative tramite conoscenze nel Canton Ticino.
5.
Nel gravame l'insorgente fa avantutto valere, secondo il senso, una violazione del diritto d'essere sentito,
nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata, dolendosi in particolare del fatto che
l'autorità inferiore ha omesso di tenere debitamente conto delle motivazioni per essere attribuito al Canton
Ticino.
Prescritto dall'art. 35 PA, l'obbligo di motivazione, è un aspetto del diritto di essere sentiti (MOOR, Droit
administratif, n. 2.2.8.2). Il diritto ad una decisione motivata ha quale conseguenza l'obbligo per l'autorità di
analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li
accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530 consid. 4.3). Esso non impone peraltro all'autorità di esporre e di
discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 126
I 97 consid. 2b). E' necessario tuttavia che l'autorità citi, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo
ragionamento e che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve infatti permettere
all'interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata,
non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 II 232 consid. 3.2., DTF 126 I 97
consid. 2b).
In caso di impugnazione di una decisione dell'UFM concernente l'attribuzione a un cantone ai sensi dell'art.
27 cpv. 3 LAsi, le censure formali, in particolare la violazione del diritto di essere sentito, sono ammissibili
soltanto nella misura in cui esse siano in relazione con la questione del principio dell'unità della famiglia
(cfr. DTAF 2008/47 consid. 1.3). La portata del diritto di essere sentito nell'ambito dell'esame degli interessi
degni di protezione del richiedente l'asilo per l'attribuzione ad un cantone esige dall'UFM, nei casi in cui il
richiedente l'asilo ha presentato una domanda esplicita e debitamente motivata d'attribuzione a un
determinato cantone per motivi attinenti ai suoi rapporti familiari, un esame concreto di detta richiesta. In
questo ambito, per esempio, una decisione mediante un modulo standard non soddisfa l'obbligo di
motivazione, violando quindi il diritto di essere sentito.
Nel caso concreto, l'UFM non si è limitato ad emanare una decisione mediante un semplice modulo
standard, bensì l'ha motivata in maniera esaustiva. L'autorità inferiore ha peraltro ripreso quanto asserito
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dal ricorrente in sede d'audizione non tralasciando alcuna dichiarazione rilevante per la procedura in
questione.
La critica si avvera quindi infondata e va respinta.
6.
6.1. Quanto al merito della causa, giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, il
richiedente può impugnare la decisione d'attribuzione dell'UFM, che
attribuisce il richiedente al Cantone, soltanto per violazione del principio
dell'unità della famiglia, tenuto conto degli interessi degni di protezione
dei Cantoni e del richiedente.
In materia d'asilo si intende per famiglia i coniugi e i figli minorenni ai quali sono equiparati i partner
registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale (cfr. DTAF 2008/47 consid.
4.1.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 24 consid. 8; art. 1a lett. e OAsi 1). L'estensione della protezione garantita dal principio dell'unità
della famiglia menzionato all'art. 27 cpv. 3 LAsi non è superiore a quella derivante dagli art. 44 cpv. 1 e 51
cpv. 1 e 2 LAsi nonché dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1).
Al diritto al rispetto della vita privata e familiare, consacrato all'art. 8 CEDU e – nella stessa misura all'art.
13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) – possono
appellarsi principalmente i membri del nucleo familiare in senso stretto, ovvero i coniugi nonché i genitori e
i figli minorenni, i quali si presuppone abbiano un legame familiare vissuto ed intatto (cfr. DTF 130 II 281
consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e
pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; sentenze del Tribunale federale
2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006
consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; DTAF 2007/45
consid. 5.1-5.3). Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, in conformità a quanto ritenuto dagli
organi di Strasburgo, al di fuori di questo nucleo familiare tradizionale, possono beneficiare della protezione
dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela tra tutti quelli che potrebbero rivestire un ruolo importante
in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente
in Svizzera e il figlio già maggiorenne. In questi rapporti familiari estesi, l'appello al principio dell'unità della
famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza
particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o
mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. DTF 129
II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1.1.2; sentenza del Tribunale federale 2A.316/2006 del
19 dicembre 2006 consid. 1.1.2; DTAF 2008/47 consid. 4.1.1, DTAF 2007/45 consid. 5.3; sentenza del
Tribunale
D-1020/2007 del 10 novembre 2008 consid. 4.1.1).
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6.2. Nella fattispecie, come ritenuto dall'autorità inferiore e risultante dalle
carte processuali, la relazione tra il ricorrente e la sua compagna
esistente da poco più di un anno non può essere definita come duratura e
simile a quella coniugale (cfr. GICRA 1993 n. 24 consid. 8b pag. 165),
non potendosi evincere in casu un legame prossimo, vero e vissuto,
conformemente alla giurisprudenza sopra evocata relativa all'art. 8
CEDU, oltre che limitarsi a pura dichiarazione d'intento circa l'eventuale
matrimonio. In siffatte circostanze, non si può quindi senz'altro partire dal
presupposto che vi sia un rapporto prossimo, vero e vissuto tra il
ricorrente e la sua compagna.
Da quanto precede, l'attribuzione del ricorrente al Canton Zurigo non lede in alcun modo il principio
dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi.
7.
Il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: