Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1074/2011
Progetto di Sentenza del 17 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N […].
D-1074/2011
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato l'(…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo (cfr. act. A2)
i verbali d'audizione del 18 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011, notificata al ricorrente lo
stesso giorno (cfr. act. A13),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 14 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la suddetta decisione,
la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il
15 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105
LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
D-1074/2011
Pagina 3
che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e
37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il richiedente ha
dichiarato di essere cittadino algerino di etnia (…), nato e vissuto a
B._______ fino all'espatrio,
che lo stesso ha allegato di avere lasciato il suo Paese agli inizi di (…)
per motivi economici, rispettivamente per iniziare una nuova vita in
Svizzera,
che ha affermato di essersi imbarcato ad C._______ con un passatore in
direzione della D._______; che dal luogo di sbarco, a lui ignoto, avrebbe
preso un treno e, di seguito, una nave, con la quale avrebbe raggiunto
l'E._______; che prima di varcare il confine (…)-svizzero avrebbe
trascorso diverse notti nella stazione ferroviaria di una città a lui
sconosciuta,
che ha altresì asserito di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti
d'identità e di non essere stato mai controllato durante il suo viaggio, in
particolare dalle autorità italiane, ad esclusione di un controllo subito da
parte delle guardie di confine svizzere,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,
D-1074/2011
Pagina 4
che nella decisione del 10 febbraio 2011 l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le
48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'isorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun
documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità, ritenuto che avrebbe perso i suoi
documenti durante il viaggio, rispettivamente non avrebbe mai posseduto
un passaporto ed avrebbe tentato invano di farsi spedire dai familiari la
carta d'identità lasciata presso il suo domicilio; che, pertanto, egli
contesta che nel suo caso non sussistano motivi scusabili ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contraddice la conclusione
dell'UFM, secondo cui non ricorrerebbero nemmeno i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento; che, difatti, sarebbe espatriato
dall'Algeria per sottrarsi ad una situazione di estrema difficoltà, dovuta
alla drammatica condizione economica ivi vigente ed al dilagante
terrorismo; che, inoltre, egli aggiunge un motivo di asilo nuovo, che non
avrebbe esposto durante la procedura di prima istanza per paura, ovvero
il fatto che sarebbero stato vittima, insieme alla sua famiglia,
dell'impennata delle attività terroristiche; che, in tale contesto, egli adduce
che, a seguito dalla scomparsa del fratello avvenuta un anno fa ad opera
dei terroristi, questi starebbero prendendo di mira e minacciando lui e la
sua famiglia; che, di conseguenza, egli reputa la decisione di non entrare
nel merito della sua domanda come inopportuna; che, infine, egli
considera l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile, ritenuta la
situazione economica vigente in Algeria ed il recente degrado della
situazione di sicurezza in loco,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
D-1074/2011
Pagina 5
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun
controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato
attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, oltremodo, il suo racconto
circa il viaggio intrapreso non è per nulla credibile; che, difatti, egli ha
allegato di ignorare il nome del luogo in cui sarebbe sbarcato dopo il
viaggio intrapreso da C._______ (cfr. verbale 2 pag. 5/D36); che lo stessi
dicasi per la località in cui avrebbe trascorso diversi giorni prima di
entrare in Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 5); che questo sorprende assai
ritenuto che, come egli stesso ha affermato, vi avrebbe passato diverse
notti nella stazione ferroviaria (cfr. ibidem pag. 5 e verbale 2 pag. 5/D41);
che, inoltre, durante la prima audizione ha allegato che una volta arrivato
in D._______ avrebbe preso un treno e, successivamente, sempre dalla
D._______, una nave in direzione della terra ferma (cfr. ibidem pag. 5),
mentre che nella seconda audizione egli si è contraddetto affermando
che, all'arrivo in D._______, avrebbe preso un treno, arrivando
direttamente presso una stazione ubicata prima della frontiera svizzera
(cfr. verbale 2 pagg. 4-5/D35-37 e 40),
D-1074/2011
Pagina 6
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze da lui
descritte,
che, inoltre, l'allegazione ricorsuale secondo cui avrebbe perso i suoi
documenti durante il viaggio d'espatrio (cfr. ricorso pag. 2) oltre che non
essere circostanziata in alcun modo è altresì in contraddizione con
l'asserzione secondo cui non avrebbe mai posseduto un passaporto ed
avrebbe lasciato il suo documento d'identità presso il suo domicilio (cfr.
ibidem pag. 2 e verbale 1 pag. 4); che a ciò si aggiunge che l'insorgente
ha reso versioni discordanti circa il luogo in cui avrebbe lasciato la sua
carta d'identità, affermando, dapprima, di ignorare dove esattamente si
trovi (cfr. verbale 1 pag. 4), ed allegando successivamente di avere
indicato al padre di cercarla nell'armadio della stanza del genitore,
ritenuto che non vi sarebbe un altro luogo in cui la sua famiglia
depositerebbe tale sorta di documenti (cfr. verbale 2 pag. 3/D11-13); che,
del resto, il ricorrente ha avuto due settimane di tempo tra l'audizione
sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali
documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo
meno per avviare tentativi concreti al fine di procurarsi dei documenti
d'identità; che, tuttavia, egli si è limitato a telefonare alla famiglia una
volta sola e ad accontentarsi della risposta del padre, secondo cui costui,
dopo una ricerca di soli cinque minuti, non sarebbe riuscito a trovare il
documento d'identità richiesto (cfr. ibidem pag. 2/D8-11),
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio d'espatrio
intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle
suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
D-1074/2011
Pagina 7
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 il legislatore ha pure
introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle
domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o
manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra
l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi,
dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8
consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che i motivi a monte del suo espatrio, ovvero la difficoltà a trovare un
impiego fisso in Algeria, rispettivamente le condizioni precarie in cui la
sua famiglia sarebbe costretta a vivere, attingendo alla misera pensione
del padre ed all'introito dal lavoro saltuario del fratello, nonché la volontà
di dare una prospettiva migliore alla sua vita (cfr. verbale 1 pag. 4 e
verbale 2 pag. 3/D16-20), sono palesemente irrilevanti in materia d’asilo,
ritenuto che la povertà e la difficoltà a trovare un impiego non
costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, oltremodo, il motivo di asilo invocato dall'insorgente in fase
ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3), secondo cui sarebbe attualmente ricercato
e minacciato dai terroristi, ai quali sarebbe da imputare la scomparsa di
suo fratello, non solo non è corroborato da alcunché, ma è stato
presentato solo tardivamente in fase di procedura, benché egli abbia
avuto – più volte e su domanda esplicita (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
pag. 6/D52-53) – la possibilità di esporre eventuali ulteriori motivi di asilo
a monte della sua domanda, dando in tal guisa l'impressione di essere
stato menzionato unicamente ai fini della causa,
D-1074/2011
Pagina 8
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
D-1074/2011
Pagina 9
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è (…), ha
frequentato (…) anni di scuola elementare ed (…) di scuola media ed ha
lavorato diversi anni, dapprima quale (…) e, successivamente, quale (…)
(cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 4/D28); che in Algeria l'insorgente
dispone di una rete familiare, ritenuto che i genitori, quattro sorelle e due
fratelli vivono a B._______ (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA
2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
D-1074/2011
Pagina 10
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1074/2011
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: