B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1076/2018
Sen t en z a d e l 6 n o vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Esther Marti,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 29 gennaio 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato il (…) novembre 2015 in
Svizzera (cfr. atto A2/2 e atto A22/17, p.to 5.5, pag. 9),
i verbali di audizione del richiedente rispettivamente del 16 maggio 2017
(cfr. atto A22/17, di seguito: verbale 1) e del 10 gennaio 2018 (cfr. atto
A29/9, di seguito: verbale 2),
una lettera minatoria dei talebani e la taskara che egli ha consegnato quali
mezzi di prova a supporto della sua domanda d’asilo (cfr. atto A21),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 29 gennaio 2018, notificata il più presto il 30 gennaio 2018, con cui
l’autorità precitata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente
ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo
allontanamento dalla Svizzera, tuttavia ammettendolo provvisoriamente su
suolo elvetico, in quanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe
ragionevolmente esigibile,
il ricorso del 21 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 22 febbraio 2018) con cui l’interessato è insorto al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione
dell’autorità di prime cure, chiedendo a titolo principale che gli sia concesso
l’asilo in Svizzera; a titolo subordinato ha postulato che gli atti siano
restituiti alla SEM per una nuova decisione; altresì ha presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dalle
spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi ai considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che come verrà motivato dappresso, il ricorso è manifestamente infondato
e pertanto la decisione verrà presa dal giudice, in qualità di giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione sarà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato
posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento con la decisione impugnata, e non
avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato
riconoscimento dello statuto di rifugiato,
che nel corso dell’audizione sulle generalità l’interessato ha dichiarato di
essere cittadino afghano, di etnia D._______, con ultimo domicilio a
E._______, Distretto di F._______, nella Provincia di G._______ (cfr.
verbale 1, p.to 2.01, pag. 6); che egli non sarebbe mai andato a scuola a
causa della situazione di guerra vigente e che sin da giovane avrebbe
lavorato quale contadino sulle terre di terzi (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04,
pag. 5 e p.to 1.17.05, pag. 5 seg.); che egli sarebbe espatriato illegalmente
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due anni ed (…) mese prima dell’audizione sulle generalità in H._______,
partendo da E._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.1, pag. 8) rispettivamente da
I._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag.11); che in seguito avrebbe
proseguito per l’Europa passando dall’J._______ e dalla K._______ e
giungendo in Svizzera il (…) novembre 2015 (cfr. verbale 1, p.to 5.1 segg.,
pag. 8 seg.); che egli ha allegato quali motivi d’asilo di temere di essere
ucciso dalla famiglia, di etnia L._______, di una ragazza di nome
M._______, la quale già da due anni e mezzo prima lo avrebbe importunato
giornalmente con delle avances a scopo sessuale; che il padre della
ragazza, di nome N._______, sarebbe stato il suo datore di lavoro ed un
talebano, come pure talebano sarebbe stato il marito della ragazza; che il
medesimo giorno in cui egli avrebbe visto per l’ultima volta M._______, che
lo avrebbe minacciato di conseguenze se non avesse accettato le sue
proposte, lo zio di quest’ultima sarebbe accorso nel campo vedendoli
insieme e gli avrebbe sparato, non colpendolo; che per questi eventi egli
sarebbe fuggito il medesimo giorno; che egli avrebbe appreso
successivamente che sotto tortura la ragazza avrebbe confessato che egli
avrebbe voluto violentarla; che pure suo padre, (…) giorni dopo la sua fuga,
sarebbe stato condotto via dal suo domicilio e torturato da parenti della
ragazza, il quale sarebbe stato poco dopo liberato per intercessione degli
anziani del villaggio; che dopo una settimana o due dalla sua liberazione,
il padre avrebbe ricevuto una lettera di minacce dove gli si intimava di
consegnare il figlio, altrimenti sarebbe stato processato lui (cfr. verbale 1,
p.to 7.1 segg., pag. 9 segg.),
che nell’audizione sui motivi d’asilo il richiedente ha dichiarato di richiedere
asilo in Svizzera, in quanto egli avrebbe avuto timore di essere ucciso dalla
famiglia di M._______, famiglia presso la quale viveva e per cui lavorava,
poiché lo avrebbero accusato di aver violentato la ragazza e la pena
prevista sarebbe stata la lapidazione; che M._______ sino al giorno in cui
egli sarebbe fuggito, avrebbe insistito per consumare dei rapporti sessuali
con lui, minacciandolo altrimenti di ritorsioni; che egli non avrebbe invece
mai accettato, pensando potesse accadere anche qualcosa di spiacevole
alla sua famiglia; che nell’ultima occasione che la ragazza si sarebbe
avvicinata a lui sempre con le stesse intenzioni, sarebbe accorso sul posto
uno zio della ragazza, di nome O._______, al quale la ragazza avrebbe
riferito che la voleva violentare; che lo zio gli avrebbe sparato mentre egli
tentava la fuga, non colpendolo; che egli in seguito avrebbe appreso che il
padre sarebbe stato torturato dai talebani, mentre di M._______ non
avrebbe più avuto alcuna notizia dall’ultimo giorno in cui l’avrebbe vista (cfr.
verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.); che a seguito del suo espatrio,
l’interessato sarebbe stato avvisato dal padre che quest’ultimo avrebbe
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ricevuto una lettera dove gli si intimava di consegnare il figlio ai capi dei
talebani, altrimenti avrebbero ucciso quest’ultimo (cfr. verbale 2, D7 segg.,
pag. 2 seg.),
che inoltre egli ha allegato che in Afghanistan non vi sarebbe legge e che
nella zona comanderebbero i talebani (cfr. verbale 2, D14, pag. 4),
che nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure, ha in primo luogo
rilevato che su punti fondamentali, le dichiarazioni dell’interessato relative
ai suoi motivi d’asilo sarebbero inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che
invero le allegazioni da lui esposte sia relative al modo in cui egli avrebbe
appreso che M._______ lo accusava di volerla violentare, come pure in
merito alle modalità con cui egli avrebbe saputo della cattura del padre e
la tempistica in cui tale evento sarebbe successo, presenterebbero delle
importanti divergenze; che queste ultime non sarebbero state appianate
neppure dalle asserzioni, irrilevanti e non pertinenti dell’insorgente, dopo
che l’autorità inferiore gli avrebbe richiesto delucidazioni in merito alle
stesse,
che proseguendo nell’analisi, a mente della SEM, la lettera di minacce dei
talebani, prodotta quale mezzo di prova dall’interessato, avrebbe un valore
probatorio esiguo, in quanto sarebbe facilmente acquistabile ai fini di
causa; che altresì, un esame concreto dei documenti depositati agli atti dal
richiedente, non sarebbe necessario, vista la pregressa inverosimiglianza
delle sue allegazioni,
che infine, riguardo alle sue asserzioni di essere espatriato
dall’Afghanistan anche poiché i talebani comanderebbero e non vi sarebbe
legge, le stesse in quanto generiche, non rappresenterebbero secondo
l’autorità inferiore una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che nel ricorso, il ricorrente rileva dapprima che la prima audizione
l’avrebbe in realtà sostenuta in lingua tedesca a P._______ e che della
stessa non vi sarebbe erroneamente alcuna menzione nella decisione
impugnata; che inoltre il tempo trascorso tra la sua domanda d’asilo e
l’audizione sulle generalità avrebbe pregiudicato la sua possibilità di
ricostruire e di narrare alcuni fatti e dettagli; che in seguito egli non
condividerebbe le incongruenze, peraltro marginali e spiegabili, che
l’autorità di prime cure avrebbe constatato nella decisione avversata; che
invero le stesse potrebbero essere state influenzate dalla traduzione
dell’interprete (…), che si esprimeva però in farsi afghano; che in
particolare nel corso della seconda audizione l’interprete si sarebbe difatti
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corretto sul significato esatto o la pronuncia di alcuni termini, che non
sarebbero però stati verosimilmente rettificati nel medesimo modo nel
verbale reso precedentemente; che oltracciò il ricorrente contesta le
singole contraddizioni sottolineate della decisione avversata; che
segnatamente, le divergenze riscontrate nelle due audizioni federali circa
le modalità in cui egli sarebbe venuto a conoscenza che la donna lo
avrebbe accusato di volerla violentare, sarebbero imputabili alla diversa
natura e tipologia dei quesiti delle due audizioni; che in merito alla supposta
incongruenza relativa alle modalità causali e temporali in cui egli avrebbe
appreso del fatto che il padre sarebbe stato condotto via dai parenti di
M._______, egli avrebbe già spiegato e completato la stessa nel corso
della prima audizione sulle generalità e per questo non gli sarebbe stato in
seguito chiaro il motivo della contestazione durante la seconda audizione;
che anche per quanto concerne il momento in cui il padre sarebbe stato
prelevato, il ricorrente afferma che ciò sarebbe avvenuto (…) giorni dopo
la sua fuga dal domicilio e che avrebbe appreso degli altri dettagli dal
padre, sentendolo telefonicamente quando egli già si trovava in J._______;
che infine l’insorgente censura pure che la SEM non si sia chinata
sull’esame materiale della lettera da lui prodotta, escludendone
aprioristicamente la sua portata quale mezzo probatorio,
che in primo luogo il Tribunale rileva che la “prima audizione” che il
ricorrente sostiene di avere avuto dinnanzi alla SEM, trattasi in realtà della
breve audizione del 4 dicembre 2015 inerente il diritto di essere sentito del
richiedente circa l’eventuale non entrata in materia della SEM ed
esecuzione dell’allontanamento del medesimo secondo il regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino
III), verbale in merito che è stato registrato e si trova agli atti (atti A5/3 e
A6/1), a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame,
che tale breve verbale sul diritto di essere sentito del ricorrente, dato che
non inerente i motivi d’asilo dell’interessato, non è stato a giusta ragione
citato dalla SEM nella decisione impugnata; che inoltre il ricorrente non
adduce alcun argomento a favore del contrario o che la non menzione dello
stesso nella decisione impugnata gli abbia arrecato qualsivoglia
pregiudizio,
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che pertanto la censura mossa dal ricorrente circa la mancata citazione del
predetto verbale nella decisione avversata, risulta infondata,
che nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo
le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l’asilo comprende la
protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro
qualità di rifugiati; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2
cpv. 2 LAsi),
che giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che pertanto è necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona
attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data,
in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione,
che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che
l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune
affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti,
sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non
deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di
ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra
gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà
dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
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preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti
ivi citati),
che nella presente fattispecie, come rettamente rilevato dall’autorità di
prime cure nella decisione impugnata, le dichiarazioni rese dall’insorgente
in merito ai suoi motivi d’asilo, risultano in più punti determinanti
contraddittorie, incoerenti ed incongrue all’esperienza generale di vita,
che in particolare, circa le modalità in cui avrebbe appreso delle accuse
che muoveva la ragazza contro di lui, egli ha fornito una versione
nettamente divergente nel corso delle due audizioni federali,
che invero, durante la prima audizione sulle generalità egli ha asserito che
sarebbe venuto a conoscenza del fatto che avrebbero torturato la ragazza
e che ella avrebbe confessato che egli la volesse violentare, da suo padre
(cfr. verbale 1, p.to 7.1 seg., pag. 9 seg.); che invece nell’audizione
successiva, egli ha sostenuto di aver sentito direttamente che M._______
riferiva allo zio che lui l’avrebbe violentata, e che da quel giorno non
avrebbe avuto più alcuna notizia in merito alla sorte della donna (cfr.
verbale 2, D13, pag. 3 e D24, pag. 4),
che tali importanti contraddizioni nelle sue allegazioni, non sono state
minimamente appianate dall’insorgente nel corso della seconda audizione
(cfr. verbale 2, D35, pag. 5 seg.); che le stesse non sono neppure spiegabili
con l’asserzione esposta dal ricorrente nel gravame in merito alla diversa
natura delle due audizioni ed alla differente tipologia dei quesiti posti
durante le medesime; che invero egli, nel corso delle due audizioni già
durante l’esposto libero sui motivi d’asilo si è contraddetto circa tale punto
in questione (cfr. verbale 1, p.to 7.1, pag. 9 e verbale 2, D13, pag. 3); che
risulta essere piuttosto incomprensibile, anche tenuto debitamente conto
dello scopo dell’audizione sulle generalità, che tale evenienza
determinante per il suo espatrio non sia stata narrata coerentemente
dall’interessato nelle due audizioni,
che oltracciò pure in merito alla concatenazione temporale e spaziale in cui
egli sarebbe venuto a conoscenza che i parenti di M._______ avrebbero
prelevato il padre dal suo domicilio, le dichiarazioni del ricorrente non
risultano coerenti,
che nel corso della prima audizione egli ha difatti asserito che il padre
sarebbe stato condotto via dai famigliari della ragazza (…) giorni dopo che
lo zio della ragazza li avrebbe sorpresi discutendo assieme (cfr. verbale 1,
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p.to 7.02, pag. 10), ciò che sarebbe avvenuto (…) mese prima il suo
espatrio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10); che nel corso della medesima
audizione egli si è in seguito contraddetto senza alcuna plausibile
spiegazione su tale punto, asserendo che quando avrebbero portato via
suo padre, egli si trovasse già in J._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02,
pag. 11), rispettivamente a I._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11),
che l’incompatibilità di tali diverse allegazioni, non può essere ascrivibile
come sostenuto nel gravame dall’insorgente, al carattere sommario
dell’audizione breve; che invero le contraddizioni rilevate, risultano essere
inconciliabili,
che anche circa la descrizione del viaggio d’espatrio, l’insorgente è risultato
incoerente, adducendo dapprima di essere partito da E._______ a piedi
sino a Q._______ nella provincia di R._______, da dove avrebbe poi
proseguito il suo viaggio in auto verso il H._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.1,
pag. 8), per successivamente, nel tentativo di spiegare un’altra incoerenza
contestatagli dall’auditore, affermare di essersi recato subito dopo
Q._______ a I._______, da cui sarebbe espatriato dopo (…) giorni (cfr.
verbale 1, p.to 7.02, pag. 11); che nel corso della seconda audizione, egli
ha fornito un’ulteriore versione, asserendo di essersi recato dopo
I._______ a S._______, prima di espatriare (cfr. verbale 2, D13, pag. 3),
che proseguendo nell’analisi, anche circa il nome del suo datore di lavoro
e padre di M._______, egli si è contraddetto, affermando dapprima che egli
si chiamasse N._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), ed in seguito
invece T._______(cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 4); che interrogato in
merito a tale incongruenza, il ricorrente ha asserito aver riferito durante la
rilettura del primo verbale che il nome scritto non sarebbe stato corretto
(cfr. verbale 2, D16, pag. 4); che tale spiegazione non può essere seguita,
in quanto, anche ponendo mente al fatto che l’insorgente sia analfabeta,
nel verbale dell’audizione sulle generalità, da lui debitamente sottoscritto,
non vi è traccia di tale presunto errore di traduzione, mentre invece vi si
trova la rettifica, da parte del ricorrente medesimo, del nome dello zio di
M._______, che si chiamerebbe U._______ e non V._______ come in
precedenza sempre asserito dallo stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12
e p.to 7.02 segg., pag. 10 seg.),
che anche in relazione alle generalità del marito di M._______, l’insorgente
si è dimostrato nelle sue dichiarazioni incoerente, sostenendo nel corso
della prima audizione di non conoscerlo, in quanto non sarebbe mai stato
a casa ma aggiungendo parimenti che sarebbe figlio di una persona
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importante della zona (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10); che invece nella
successiva audizione ha in modo inspiegabile fornito le esatte generalità
dello stesso (cfr. verbale 2, D22, pag. 4), sostenendo che non glielo
avessero chiesto durante la prima audizione (cfr. verbale 2, D23, pag. 4),
che le incoerenze e contraddizioni summenzionate, non possono neppure
essere dipanate con le giustificazioni addotte con il ricorso dall’insorgente,
circa il tempo che sarebbe trascorso tra i fatti occorsi e la prima audizione
sulle generalità come pure sull’eventuale scorretta traduzione da parte
dell’interprete di alcuni termini nel primo verbale d’audizione; che invero le
contraddizioni rilevate risultano inconciliabili su dei punti determinanti; che
inoltre non vi è alcuna menzione nei verbali delle audizioni federali, che
sono stati ritradotti all’insorgente prima della sottoscrizione degli stessi da
parte del medesimo, di difficoltà o errori in cui sarebbe incorso nella
traduzione il traduttore; che tra l’altro l’insorgente ha sempre dichiarato di
comprendere bene rispettivamente molto bene il medesimo (cfr. verbale 1,
pag. 3 e p.to 9.2, pag. 13; verbale 2, D1, pag. 1 e D39, pag. 7); che
pertanto tali argomentazioni risultano pure infondate,
che infine non si può non rilevare che il comportamento ascritto a
M._______ da parte dell’insorgente, risulta illogico ed incompatibile con
l’esperienza generale di vita; che risulta infatti a dir poco sorprendente che,
nel contesto politico e culturale afghano, la medesima rischiasse, sia in
pieno giorno che durante la notte, e questo nel corso di due anni e mezzo,
di avvicinarsi all’insorgente con propositi sessuali, senza che
apparentemente la medesima non temesse di essere colta in flagrante da
terze persone e di subire delle ripercussioni negative, malgrado come
sostiene lo stesso insorgente, potesse essere perseguibile per adulterio,
venire torturata ed anche uccisa (cfr. verbale 2, D13, pag. 3 e D33, pag. 5),
che in definitiva, le allegazioni del ricorrente circa gli eventi addotti a motivo
del suo espatrio, non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
che nello stesso senso, anche i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, non
risultano tali da giustificare una diversa valutazione; che segnatamente, la
presunta lettera dei talebani, può annoverarsi tra le dichiarazioni di parte,
fermo considerata l’inverosimiglianza dei fatti occorsi all’insorgente in
relazione con la figlia del suo datore di lavoro, che ne mettono in dubbio
seriamente la sua autenticità, oltre alla notoria facilità di ottenere siffatti
mezzi di prova contro pagamento o di fabbricarli personalmente; che in
merito le allegazioni esposte nel gravame non apportano alcun elemento
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concreto e determinante a favore di una diversa conclusione; che le stesse
vanno pertanto disattese,
che v’è parimenti luogo di condividere la posizione dell’autorità di prime
cure circa l’irrilevanza in materia d’asilo delle asserzioni dell’insorgente in
merito al fatto che non vi sarebbe legge in Afghanistan e che la sua zona
sarebbe sotto il comando dei talebani (cfr. verbale 2, D14, pag. 4),
che per tali elementi, onde evitare inutili ripetizioni e non essendo espressa
nel memoriale ricorsuale alcuna censura in merito, il Tribunale rinvia alle
pertinenti motivazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. punto II, 2,
pag. 3),
che alla luce di tutto quanto sopra, per quanto riguarda il punto in questione
circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo
al ricorrente, vi è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di prime
cure,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il ricorso va pertanto respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva d’oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: