B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1079/2018
Sen t en z a d e l 1 7 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Mia Fuchs,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…),
B.______, nata il (…),
C.______, nato il (…),
D.______, nata il (…),
Senza nazionalità,
tutti patrocinati dall’avv. Michael Steiner,
Hirschengraben 10, Postfach, 3001 Bern,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 16 gennaio 2018.
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Fatti:
A.
Gli interessati, di origine palestinese, hanno risieduto in Libia dalla nascita
e sino all’espatrio. Essi hanno lasciato il paese il 4 dicembre 2015, per poi
giungere in Svizzera e depositarvi una domanda d’asilo l’11 dicembre 2015
(cfr. atti A8 e A9).
B.
B.a Sentito sui motivi alla base della sua domanda d’asilo, A.______ ha
asserito aver vissuto legalmente in Libia grazie ad un documento di viaggio
per rifugiati palestinesi rilasciato dalle autorità egiziane. Egli sarebbe stato
attivo in seno all’attività commerciale di famiglia. Sennonché, a seguito
della caduta della Giamahiria Araba di Gheddafi, la gente avrebbe iniziato
a fare frequenti allusioni in merito alle sue origini palestinesi ed al fatto che
il successo famigliare sarebbe stato da imputarsi alla connivenza con il
precedente regime. In tale contesto la sua famiglia sarebbe stata oggetto
di frequenti minacce riconducibili ai medesimi motivi. Nel luglio del 2015,
l’interessato sarebbe stato rapito da un gruppo di miliziani subendo mal-
trattamenti nel corso del sequestro e venendo rilasciato dietro pagamento
di un riscatto da parte del padre, il quale avrebbe parimenti sporto denun-
cia. Non di meno, durante il medesimo periodo anche il cugino sarebbe
stato sequestrato con finalità estorsive. Inoltre, un vicino di origine egiziana
sarebbe stato ucciso in circostanze analoghe. Dopo il rilascio dell’interes-
sato, le minacce nei confronti del padre si sarebbero intensificate, tanto
che un conoscente gli avrebbe consigliato di liquidare l’attività. Il richie-
dente asilo, visto quanto precede e considerata la situazione di insicurezza
venutasi a creare in Libia, si sarebbe quindi deciso per l’espatrio (cfr. atto
A40, pag. 6 e seg.).
B.b La moglie B.______, a sua volta titolare di un titolo di viaggio per rifu-
giati, ha dichiarato di aver dovuto abbandonare gli studi universitari nel
2013 a causa dell’insicurezza. Ritiene di essere stata vittima di discrimina-
zioni per via delle sue origini, non potendo ottenere un permesso di sog-
giorno. A tal riguardo, ha addotto aver dovuto interrompere il liceo in quanto
la scuola non avrebbe accettato palestinesi, subendo pure penalizzazioni
in ambito lavorativo. Suo zio sarebbe a sua volta deceduto a causa delle
ferite riportate nell’ambito di un tentativo di rapimento. Per il resto, ella ha
confermato la versione del coniuge a proposito dei presunti avvenimenti
causali all’espatrio (cfr. atto A41, pag. 6 seg.).
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C.
Con decisione del 16 gennaio 2018, notificata ai ricorrenti il 22 gennaio
2018 (cfr. atto A51), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo pronunciando il loro allontanamento
dalla Svizzera, salvo ritenerne inesigibile l’esecuzione, da che la conte-
stuale ammissione provvisoria.
D.
In data 21 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
22 febbraio 2018), gli interessati sono insorti contro la summenzionata de-
cisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale), chiedendone l’annullamento e la ritrasmissione degli atti alla
SEM per l’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti;
in subordine la concessione dell’asilo in via riformatoria previo riconosci-
mento dello statuto di rifugiato; hanno altrì presentato una domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali
e del raltivo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
E.
Con decisione incidentale del 7 giugno 2018, il Tribunale ha accolto la do-
manda di assistenza giudiziaria presentata dagli interessati invitando nel
contempo l’autorità inferiore a presentare una risposta al gravame.
F.
Il 22 giugno 2018, l’autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue os-
servazioni al riguardo.
G.
I ricorrenti si sono espressi in replica il 25 luglio 2018.
H.
Con duplica del 31 agosto 2018, la SEM ha preso posizione in re alle con-
siderazioni degli insorgenti.
I.
Il 24 settembre 2018, gli insorgenti hanno fatto pervenire delle ulteriori
osservazioni al Tribunale, alle quali hanno altresì allegato una copia di un
nuovo mezzo di prova in lingua straniera. Il 18 ottobre 2018 hanno quindi
fornito alcune informazioni supplementari sulle modalità di ottenimento del
medesimo. Il 24 ottobre 2019 lo hanno quindi prodotto in originale.
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J.
Lo scambio scritti si è concluso con la presa di posizione dell’autorità di
prima istanza del 6 novembre 2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione
per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’au-
torità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione avversata e
vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con la medesima decisione qui avversata e non
avendo essi censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio
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in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto
di rifugiato e la concessione dell’asilo.
4.
4.1 Nel ricorso viene censurata una violazione di diverse prerogative del
diritto di essere sentito e nel contempo un’inosservanza del principio inqui-
sitorio.
4.2 I ricorrenti avrebbero invero offerto alla SEM numerosi mezzi di prova
in relazione al loro status di apolidi non riconosciuti dall’Agenzia delle Na-
zioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino
Oriente (UNRWA). L’autorità inferiore avrebbe tuttavia garantito al patroci-
natore degli insorgenti l’accesso a solo una parte degli stessi, e ciò nono-
stante l’esplicita richiesta di visione atti. Dall’indice della busta contenente
i mezzi di prova trasmessa a seguito della predetta, si evincerebbe d’altro
canto che l’autorità intimata avrebbe inizialmente omesso di impaginare la
documentazione, di modo che non sarebbe chiaro dove e come la SEM
abbia recepito i mezzi di prova 1 e 2. Il patrocinatore fa quindi presente di
aver ribadito la necessità di registrare correttamente i mezzi di prova e di
garantire pieno accesso ai medesimi. In riscontro a ciò, l’autorità intimata
avrebbe quindi trasmesso i documenti in parola, senza però consegnare ai
ricorrenti nemmeno in tale contesto un indice completo, per il quale si sa-
rebbe necessitato un ulteriore sollecito. Vista la scorretta registrazione
della documentazione, sarebbe altresì pacifico che l’autorità intimata non
la abbia vagliata in modo corretto e completo. Ciò si evincerebbe del resto
anche dalla stessa motivazione della decisione impugnata. Oltremodo, la
busta dei mezzi di prova non sarebbe stata numerata e la diversa calligrafia
del numero di dossier rispetto alla precedente lascerebbe intuire la possi-
bile esistenza di un’ulteriore busta. La seconda elencherebbe d’altro canto
degli altri mezzi di prova oltre ai doc. 1 e 2. Non avendo la SEM sino a quel
momento ossequiato al proprio obbligo di allestire un incarto completo, i
ricorrenti propongono di annullare la decisione impugnata. Sempre con ri-
guardo al diritto di essere sentito, si denoterebbe una violazione anche
sulla base della carente valutazione dei mezzi di prova prodotti, la cui ripe-
tuta ignoranza infrangerebbe pure il divieto d’arbitrio. Sarebbe chiaro che i
mezzi di prova avrebbero riguardato in particolare la questione centrale
dell’identità del ricorrente e consequenzialmente le sue possibilità di otte-
nere un documento di viaggio e di risiedere in Palestina. In altri termini, la
decisione avversata si fonderebbe su dei presupposti arbitrari e contrari
agli atti, in particolare laddove partirebbe dall’assunto che l’insorgente
possa ottenere protezione dalle autorità palestinesi o in Egitto. Posta l’as-
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senza di riferimenti concreti in merito alle modalità con le quali tale prote-
zione avrebbe potuto essere ottenuta, si paleserebbe d’altro canto anche
una violazione dell’obbligo di motivazione. Per di più, peserebbe in modo
importante l’assenza di apprezzamento della SEM in re alle principali ra-
gioni delle persecuzioni in Libia, avendo gli insorgenti espressamente illu-
strato trattarsi di motivi politici. L’autorità intimata, proseguono i ricorrenti,
avrebbe dissimulato tale aspetto nell’esposto fattuale per poi ricondurre gli
atti pregiudizievoli alla riuscita economica della famiglia. Dai verbali delle
audizioni si evincerebbe però che A.______ avrebbe chiaramente dichia-
rato di essere stato accusato di aver spogliato il paese a causa della sua
origine palestinese. L’autorità inferiore avrebbe del resto tralasciato di men-
zionare il fermo subito dall’insorgente ad una postazione militare; fermo
che configurerebbe quantomeno una persecuzione parastatale. A maggior
ragione, dal momento che la SEM avrebbe menzionato dei riferimenti giu-
risprudenziali errati. Su tali presupposti e per i motivi già citati, la crassa e
ripetuta violazione del diritto di essere sentito presupporrebbe anche l’inos-
servanza del principio inquisitorio. L’autorità avrebbe infatti omesso di ac-
clarare il punto cardine della fattispecie. La SEM avrebbe dovuto chiarire
se gli insorgenti disponevano o meno di un identificativo UNRWA autoriz-
zante il loro ritorno nei territori palestinesi. La medesima inosservanza sa-
rebbe del resto deducibile dal fatto che tra l’entrata in Svizzera dei ricorrenti
e lo svolgimento dell’audizione sarebbe trascorso oltre un anno e mezzo.
4.3 Dal canto suo, l’autorità inferiore ribadisce aver valutato i mezzi di
prova offerti prima di statuire. Tali documenti sarebbero invero stati enume-
rati nella decisione avversata, quandanche a quel tempo non corretta-
mente impaginati nella busta dei mezzi di prova, cosa invece avvenuta
dopo lo scritto del patrocinatore dei ricorrenti del 2 febbraio 2018. In tale
contesto, i documenti 1 e 2 sarebbero stati trasferiti nella nuova busta. Per
un errore di inattenzione, la nuova busta dei mezzi di prova non sarebbe
però stata correttamente numerata, per il che, contestualmente allo scritto
del 9 febbraio 2019, l’autorità intimata avrebbe omesso di inviare l’indice di
paginazione completo. Ne discenderebbe che la SEM, sebbene abbia
commesso alcuni errori involontari, li avrebbe ad ogni modo riparati. La
questione sarebbe pertanto priva di impatto sulla presente procedura. Per
il resto, prosegue l’autorità inferiore, il fatto che i ricorrenti non sarebbero
iscritti all’UNRWA si esaurirebbe in una semplice affermazione di parte,
tanto più che dai documenti forniti si evincerebbe che i genitori di A.______
si sarebbero annunciati presso tale agenzia, la quale fornirebbe assistenza
per l’ottenimento di documenti nazionali. Non di meno, B.______ avrebbe
prodotto l’atto di nascita della madre e le carte di identità del padre, docu-
menti emessi dalle autorità palestinesi. L’autorità intimata richiama quindi
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il principio della sussidiarietà della protezione internazionale con riferi-
mento alla possibilità, per gli insorgenti, di richiedere la protezione dello
Stato Palestinese, dal momento che nulla indicherebbe l’impossibilità di ot-
tenere un passaporto dalle relative autorità.
4.4 In sede di replica, gli insorgenti sottolineano come dalla presa di posi-
zione dell’autorità inferiore si evincerebbe che detta autorità non si sarebbe
confrontata con i mezzi di prova prodotti. Sarebbe invero determinante l’in-
completa ed errata valutazione dei medesimi. L’involontarietà non avrebbe
invece alcuna portata. Infatti, i documenti sarebbero stati registrati in modo
corretto solo dopo l’emanazione della decisione avversata. Ciò significhe-
rebbe che l’autorità inferiore non li avrebbe correttamente valutati, violando
il principio inquisitorio. Sui medesimi presupposti, ribadiscono gli insor-
genti, l’agire della SEM avrebbe causato una seria violazione del loro diritto
di essere sentito. Concedere gli atti in piena consultazione solo in sede
ricorsuale sarebbe invero una prassi inutilmente gravosa. Venendo alla
questione del riconoscimento da parte della UNRWA, i ricorrenti ritengono
assurdo che gli sia stato rimproverato di non essere stati in misura di pro-
vare qualcosa di inesistente. Ciò confermerebbe del resto il fatto che l’au-
torità inferiore non si sia confrontata con tale problematica precedente-
mente alla succitata presa di posizione, violando, anche a tale titolo il diritto
di essere sentito degli interessati ed il principio inquisitorio.
4.5 In duplica, l’autorità inferiore riafferma di aver esaminato i mezzi di
prova prima di statuire, cosa confermata dal fatto che gli stessi sarebbero
stati correttamente enumerati nella decisione impugnata. Oltremodo,
quand’anche il vizio procedurale in legame con l’impaginazione sia stato
sanato solo in sede ricorsuale, gli insorgenti non sarebbero stati pregiudi-
cati avendo avuto accesso agli atti prima di inoltrare ricorso. Inoltre la que-
stione dell’iscrizione all’UNRWA potrebbe essere lasciata aperta, vista l’ori-
gine palestinese degli insorgenti e la loro possibilità di ottenere un passa-
porto palestinese senza impedimenti.
4.6 Con ulteriori osservazioni, i ricorrenti, dopo aver richiamato quanto già
esposto in precedenza a proposito della tenuta degli atti, ribadiscono che
la SEM avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti come avvenuto in
altri casi simili facendo segnatamente allestire un consulting teso a deter-
minare le casistiche in parola. L’esistenza di un documento di viaggio rila-
sciato dall’Egitto non significherebbe del resto che gli interessati possano
fare ritorno in tale paese. Da qui la necessità di retrocedere gli atti all’auto-
rità inferiore per l’accertamento completo ed esatto dei fatti giuridicamente
rilevanti. A sostegno delle loro tesi, gli insorgenti producono, dapprima in
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copia e poi in originale, una dichiarazione dell’Organizzazione per la Libe-
razione della Palestina, da cui si evincerebbe che A.______ non dispor-
rebbe di un numero di identificazione nazionale.
4.7 Chiamata nuovamente ad esprimersi, l’autorità inferiore fa presente
che dal consulting citato si evincerebbe altresì che le autorità palestinesi
sarebbero in misura di emettere passaporti anche in assenza di un numero
di identificazione nazionale. D’altro canto, prosegue la SEM, l’assenza di
reali possibilità di rimpatrio per via dell’attitudine dello Stato israeliano non
sarebbero rilevanti in materia d’asilo.
5.
5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l’interessato
di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esi-
gerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione
(DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
5.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisi-
torio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’ac-
certamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi
in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
camente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a
riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si ser-
ve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni
o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA).
D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un ac-
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e re-
lativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).
5.3 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di
essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L’art. 26 cpv. 1 PA
prevede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di con-
sultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi
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Pagina 9
di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, docu-
menti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini
della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine). L’obbligo di costi-
tuire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità
amministrative, è il corrispettivo al diritto di consultazione dell’incarto
(cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 372 consid.
3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell’obbligo di costituire un incarto
completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di essere sentito delle
parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è inoltre imposta all’au-
torità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr. KRAUSKOPF/EMMEN-
EGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
VwVG, 2a ed. 2016, Art. 12 n° 42; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C_319/2010]
consid. 2.2.2). L’autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mante-
nere un incarto completo durante tutto il corso del procedimento, in modo
da poter dar seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a
facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell’inserto deve essere regi-
strato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b;
115 Ia 97 consid. 4c).
5.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto “obbligo di
motivazione”, previsto espressamente anche all’art. 35 PA. Al diritto della
parte d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indisso-
ciabilmente legato anche l’obbligo per l’autorità decidente di tenere conto
ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motiva-
zione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica
della fondatezza della stessa sia per le parti che per l’autorità di ricorso.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di ren-
dersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con co-
gnizione di causa. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione. In altri termini, è necessario che l’autorità menzioni le proprie
riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti
con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184
consid. 2.2.1, 136 I 229, 129 I 232 consid. 3.2, GICRA 2006 n°4 consid. 5,
GICRA 2004 n° 38).
D-1079/2018
Pagina 10
5.5
6.
6.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.
3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione
grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità
inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità,
provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso
interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (DTF
137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza
e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti
ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame
dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale
ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera
astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr.
WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale prin-
cipio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una
violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano
nella sfera del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento
che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di
prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per
quanto concerne l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuri-
diche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSEN-
MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13,
pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio
2017 consid. 5.2).
6.2 Quo ad un’eventuale violazione del principio inquisitorio, va rammen-
tato che il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle
circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1
lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede
ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va
di principio annullata ed il caso retrocesso all’autorità inferiore, di modo che
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Pagina 11
questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a
ed. 2013, n. 1155, sentenze del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019
consid. 3, D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
7.
7.1 In specie, circa la censurata limitazione dell’accesso agli atti, occorre
osservare come de facto i ricorrenti abbiano potuto consultare l’integralità
degli atti di causa e della documentazione da loro prodotta prima della sca-
denza del termine per presentare ricorso contro la decisione avversata,
cosa che pare escludere d’acchito una violazione del diritto di essere sen-
tito. Certo, come rettamente segnalato in questa sede, il patrocinatore ha
dovuto rendere ben due volte attenta la SEM circa l’errata impaginazione
di alcuni documenti e, proprio a causa della medesima, parte degli stessi
sono entrati in suo possesso solo dietro ulteriore sollecito. Con ciò, v’è da
chiedersi se a prescindere da quanto sopra, il citato obbligo di costituire e
mantenere un incarto completo sia in casu stato ossequiato o meno. Ora,
l’impaginazione, per quanto parziale, non risulta aver pregiudicato in modo
assoluto il diritto di consultazione dei ricorrenti, rendendone semmai più
defatigante l’esercizio. Resta il fatto che una parte delle predette preroga-
tive derivanti dalla garanzia procedura in parola siano state garantite agli
insorgenti solo nell’ambito della procedura di seconda istanza. Ad ogni
modo, la questione dell’eventuale sanatoria delle medesime nell’ambito
della presente procedura ricorsuale può essere lasciata aperta, e ciò per i
motivi che seguono.
7.2 Da una parte v’è infatti da chiedersi se l’autorità inferiore abbia o meno
tenuto in debita considerazione l’integralità delle allegazioni avanzate dagli
insorgenti. Quest’ultimi hanno infatti sottolineato che dopo la caduta del
regime avrebbero ricevuto numerose intimidazioni, lasciando intendere
quanto ad un possibile connotato etnico-sociale delle problematiche ad
esse connesse (cfr. atto A40, pag. 7: “les libyens venaient vers mon père
pour lui dire que nous les Palestiniens avions spoilé la Lybie […] ils nous
reprochaient que nous avions bénéficié des privilèges accordés par l’an-
cien régime”). Ciò nonostante, l’autorità inferiore, dopo aver regolarmente
menzionato tale sfaccettatura nell’esposto fattuale di cui al pt. I della deci-
sione avversata, non ne ha circoscritto la portata nella successiva motiva-
zione, escludendo semplicemente che gli atti pregiudizievoli fossero dettati
da un motivo rientrante nel campo di applicazione dell’art. 3 LAsi. Ebbene,
pur essendovi senz’altro la possibilità che il rapimento di A.______ fosse
effettivamente riconducibile alla riuscita economica della famiglia, resta il
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fatto che avendo l’insorgente relazionato, quantomeno implicitamente, le
problematiche in questione con la sua origine palestinese, si necessitava
in casu di argomentare nel senso di un’assenza di causalità tra gli atti pre-
giudizievoli subiti e l’estrazione etnica per escluderne la rilevanza in mate-
ria d’asilo. Ora, non essendo una tale motivazione riscontrabile nella deci-
sione avversata, si può partire dall’assunto che l’autorità inferiore abbia
tralasciato parte delle allegazioni degli insorgenti, omettendo altresì di esa-
minare elementi potenzialmente rilevanti per il giudizio. Oltremodo,
quand’anche si potesse escludere che il sequestro di A.______ fosse det-
tato da tali ragioni e che le presunte discriminazioni addotte da B.______
non raggiungessero un grado di intensità tale da giustificare il riconosci-
mento dello statuto di rifugiato, restava ancora da analizzare se la sola
etnia palestinese degli insorgenti potesse configurare l’esistenza di un fon-
dato timore di persecuzioni future. Si rilevi invero come alla luce dell’evo-
luzione della situazione in Libia, la questione non sia ad essa sola del tutto
priva di portata, essendovi evidenze quanto ad espropriazioni e stigmatiz-
zazioni a danno dei profughi palestinesi da parte della popolazione autoc-
tona (cfr. Migrationsverket Lifos, Thematic Report: Palestinians & Syrians
in Libya, 23.02.2016, pag. 18, consultato al seguente indirizzo il 3 settem-
bre 2019,
ryId=36776). Ma v’è di più. Sulla base dello stato attuale degli atti, il Tribu-
nale non è in grado di determinare con certezza se le minacce e le accuse
connesse con l’origine palestinese dei ricorrenti e il successivo rapimento
possano essere messe in relazione. Si rammenti a tal proposito come da
un lato sia verosimile che le milizie attive nel frammentario contesto libico
abbiano agito a mero scopo di lucro, prendendo di mira famiglie con dispo-
nibilità economiche, come quella dell’insorgente. Sennonché, nemmeno si
può escludere che detti gruppi abbiano operato quantomeno in parte in
ottica settaria, rendendo di fatto rilevanti in materia d’asilo gli atti ad esse
imputabili. Orbene, vista la potenziale rilevanza per il giudizio, l’obbligo di
istruire d’ufficio i fatti giuridicamente rilevanti imponeva un chiarimento ri-
soluto della questione in sede istruttoria; chiarimento che fa difetto in casu.
7.3 Tutto ciò dal momento che l’argomentazione alternativa della SEM e
secondo la quale gli insorgenti avrebbero potuto ottenere protezione da
parte delle autorità palestinesi o egiziane non può essere condivisa.
Senz’altro il principio della sussidiarietà della protezione internazionale
prevede che non è rifugiato chi può ottenere in patria un’appropriata prote-
zione contro le persecuzioni di origine non-statale (cfr. DTAF 2008/4
consid. 5.2). Resta però il fatto che in tale contesto non vi è modo di fare
riferimento a stati terzi quale l’Egitto, rispetto al quale sussistono oltremodo
forti dubbi circa le possibilità concrete di accesso e residenza per i ricorrenti
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(cfr. Oroub EL-ABED, Palestinian Refugees of Egypt: What Exit Options Are
Left For Them? in Refuge of the Centre for Refugee Studies, York, Canada,
2005, Vol 22 No. 2) e che l’applicazione di succitato principio ai rifugiati
palestinesi sprovvisti di passaporto (nei cui riguardi viene per prassi co-
stante effettuata una disamina dei motivi d’asilo con riferimento allo stato
di ultima residenza e non alla Palestina; cfr. segnatamente sentenza del
Tribunale D-6503/2017 del 16 maggio 2019 consid. 6) paia d’acchito non
trasponibile nella fattispecie in esame (si veda tra le altre cose lo stesso
Rapporto del 17 luglio 2018 citato dai ricorrenti e dalla SEM, pag. 4).
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 16 gennaio 2018
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore (art. 61
cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1
Cost.), a completare se del caso l’istruttoria ed a pronunciare una nuova
decisione. L’autorità intimata è segnatamente invitata a chiarire se gli atti
pregiudizievoli subiti da A.______ in Libia siano effettivamente riconducibili
all’origine palestinese della famiglia e, più generalmente, se, il fatto che le
famiglie dei ricorrenti provengano dalla Palestina possa ad esso solo giu-
stificare un timore fondato, per quest’ultimi, di essere esposti in futuro a
trattamenti contrari ai disposti citati. Se ciò non dovesse essere il caso l’au-
torità di prima istanza avrà premura di emanare una decisione negativa
sufficientemente motivata confrontandosi con l’insieme dei motivi d’asilo
deducibili dagli atti.
9.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di con-
cessione dell’assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 7 giugno
2018.
10.
Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
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l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispe-
cie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è
fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2’650.–
(disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14
cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 gennaio 2018 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
l’emanazione di una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 2’650.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: