Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1084/2010
Sentenza del 21 marzo 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (Giudice unico),
con approvazione del Giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______ , alias
B._______, alias
C._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, dichiaratosi
nato e vissuto a D._______, nella provincia di Mosul, ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi d'asilo il 2 giugno 2009 ed il 16 novembre 2009, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai famigliari di un amico defunto,
come pure di essere incarcerato in caso di rimpatrio. In effetti, egli avrebbe lavorato quale guardia per la
sorveglianza del trasporto merci da E._______ all'aeroporto di Mosul ed avrebbe dato la possibilità ad un
amico di lavorare per la medesima ditta. Malauguratamente, in occasione di una viaggio durante il quale i
due amici avrebbero operato, sarebbe esploso un ordigno causando il decesso dell'amico. A seguito delle
minacce ricevute dai famigliari di detto amico che lo ritenevano responsabile della morte, il ricorrente
avrebbe provato senza successo di lasciare il Paese e sarebbe in seguito stato processato ed imprigionato
per aver tentato di entrare illegalmente in Turchia. Dopo la sua scarcerazione, sarebbe stato nuovamente
minacciato dai famigliari dell'amico. Nel (…), l'insorgente avrebbe pertanto deciso di espatriare.
B.
In data 7 settembre 2009, il richiedente è stato sottoposto ad un esame
LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza. Questo test ha
sconfessato il richiedente, determinando con certezza che la sua
socializzazione non è avvenuta a D._______ (o meglio F._______) come
asserito, bensì in un ambiente curdo dell'Iraq e, con grande probabilità
nell'area di Dohuk.
C.
L'8 giugno 2009 è stato versato agli atti il documento di identità del
richiedente che è stato sottoposto a perizia per valutarne l'autenticità. Dal
rapporto del 25 novembre 2009 è emerso che detto documento
conteneva diversi elementi oggettivi di falsificazione.
D.
Tramite decisione del 4 febbraio 2010, notificata al ricorrente
l'8 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
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E.
In data 22 febbraio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata
con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente,
che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile. Egli ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giustizia.
F.
Con decisione incidentale del 4 marzo 2010, il Tribunale ha informato il
ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura e, ritenuto il ricorso privo di esito favorevole, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria, invitandolo a versare entro il
22 marzo 2010 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili
spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in
caso di decorso infruttuoso del termine.
G.
Il 12 marzo 2010 è stato tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro
di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione
è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale
non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tanto meno dalle
argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono
rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la
sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
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probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti
importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altri termini, per poter ammettere, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da
prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise,
ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio
sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21
consid. 6.1).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed
inattendibili le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo.
In particolare, secondo l'autorità inferiore, egli non è stato in grado di
rendere verosimili la propria origine nonché provenienza, come pure le
minacce che stanno alla base della propria fuga. Infine, l'UFM ritiene che
l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è ammissibile, esigibile e
possibile.
5.2. Nell'atto di ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in
sede di audizione, o meglio di aver lasciato l'Iraq in seguito alle minacce
di morte ricevute in patria dai famigliari dell'amico deceduto al quale egli
aveva trovato lavoro e non avendo alcuna possibilità di farsi proteggere.
Egli riafferma inoltre che l'esame LINGUA al quale è stato sottoposto non
potrebbe essere conclusivo, non essendo l'esperto cittadino iracheno,
non parlando bene il curdo sorani e non essendo stato neppure molto
comprensibile. Egli avversa altresì, senza tuttavia avanzare censure
concrete, la verifica a cui è stato sottoposto il documento d'identità che ha
consegnato alle autorità. Il ricorrente censura infine un accertamento
errato dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo.
In conclusione l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del
provvedimento impugnato, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Egli ha
subordinatamente reputato che il suo allontanamento non sarebbe esigibile ed ha presentato una domanda
di esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia.
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6.
6.1. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità di prima istanza nella decisione impugnata, le
dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente
s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi
presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro
inverosimiglianza.
In un primo luogo, a guisa d'esempio, in merito alle pretese origini del ricorrente, mal si comprende come
egli possa affermare di aver lavorato e sempre vissuto a D._______, considerato ch'egli asserisce nel
contempo una mancata conoscenza della lingua araba, lingua peraltro corrente in detto luogo, e se
dall'esame LINGUA risulta che possiede soltanto una conoscenza rudimentale della zona, o addirittura
contraria alla realtà. Sia come sia, va pure osservato quanto il ricorrente sia stato vago ed impreciso circa
l'attività di guardia di trasporti merci che ha dichiarato di aver esercitato a D._______, non riuscendo in
particolare a precisare l'identità completa del proprio datore di lavoro né dell'azienda privata per la quale
questi lavorava o neppure una descrizione precisa del suo impiego (cfr. verbale di audizione del
2 giugno 2009, pag. 3 e verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 4 segg.). La mancanza di
dettagli, e di conseguenza di credibilità, appare anche in relazione alla prigionia che l'insorgente ha
dichiarato di aver subito, per ben sei mesi, a F._______ e G._______dopo essere stato arrestato per aver
tentato di fuggire dall'Iraq, l'insorgente medesimo essendosi limitato a descrivere in modo alquanto
generale la prigione di G._______, come pure le sue giornate tipo durante la detenzione (cfr. verbale di
audizione del 16 novembre 2009, pag. 12 seg.). Al riguardo, si rilevi altresì la contraddizione circa i periodi
esatti trascorsi nella prigioni di G._______ e di F._______, l'interessato avendo a due riprese affermato di
aver trascorso (…) mesi in una, rispettivamente i restanti (…) mesi nell'altra e, per contro,
successivamente, di non essere stato ininterrottamente a F._______, poiché visto che la sua procedura era
a G._______, lo avrebbero sempre trasferito nel carcere di detto luogo per essere interrogato per poi
essere riportato a F._______ (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 9 e verbale di audizione del
16 novembre 2009, pag. 11 seg.). Il ricorrente non è infine riuscito a fornire spiegazioni plausibili circa il
fatto che, a suo dire, le minacce da parte dei famigliari dell'amico deceduto sarebbero cominciate quasi un
anno dopo la morte di costui, rispondendo semplicemente di non saper neppure lui spiegarne le ragioni,
come pure sul fatto che pur temendo dette minacce abbia continuato a vivere nel medesimo luogo (cfr.
verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 10 seg.).
Oltre a ciò, stando a quanto allegato dal ricorrente e come già detto poc'anzi, egli sarebbe originario di
D._______ (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 1). L'esame LINGUA, al quale è stato
sottoposto il ricorrente, ha assolutamente sconfessato quanto da egli allegato, escludendo con certezza
l'origine dichiarata e attribuendo la provenienza dell'interessato ad un ambiente curdo nel Kurdistan
iracheno, con ogni probabilità nell'area di Dohuk (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Quanto
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ritenuto dall'esaminatore trova conforto nelle lacune conoscitive a livello geografico dimostrate dal
ricorrente a proposito della regione di D._______, ove egli pretende di essere nato e vissuto tutta la vita,
come pure sulle conoscenze linguistiche constatate, ovvero il fatto che l'interessato si è espresso
unicamente in curdo badini tipico dell'area di Dohuk, senza alcun altra influenza linguistica, ivi compresi la
lingua araba o altri dialetti curdi (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 2 e 4). È infatti inverosimile
affermare di aver vissuto tutta la vita a D._______ e di averci svolto un'attività professionale senza neppure
avere conoscenza del luogo e della lingua araba. Nel quadro del diritto di essere sentito concesso al
ricorrente - al quale sono state peraltro comunicate le credenziali dell'esaminatore - circa l'esito dell'esame
LINGUA, l'insorgente si è limitato ad attribuire certe mancanze a fraintendimenti da parte dell'esaminatore
o addirittura a correggere diverse sue risposte, dimostrando così facendo di essersi informato nel
frattempo, o semplicemente confermando l'informazione esatta fornita dal collaboratore dell'autorità di
prima istanza (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 13 segg.).
Un ulteriore rilevante elemento è la falsità del documento di identità trovato sul richiedente e depositato
presso l'UFM. La verifica dell'autenticità alla quale è stato sottoposto detto documento ha, infatti, portato
alla luce diverse imprecisioni e mancanze che hanno fatto concludere l'esperto incaricato per la natura
mendace dello stesso (cfr. scheda di esame del documento di identità, A 28/2), elementi a riguardo dei
quali il ricorrente non è riuscito a fornire delle spiegazioni o giustificazioni plausibili nei suoi scritti del 22
dicembre 2009 e 18 gennaio 2010.
Non soccorrono infine neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali quali le contestate competenze
dell'esperto che ha eseguito l'esame LINGUA e/o la semplice affermazione di autenticità della sua carta
d'identità (cfr. ricorso pagg. 2 e 3).
Tutto ciò posto, a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
6.2. A titolo abbondanziale, codesto Tribunale rinvia al principio della
sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione
nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo
che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro
eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo.
Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il
riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima
beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture
efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli
faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009;
GICRA 2006 n. 18 consid. 10 e giurisprudenza citata).
Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare
le presunte minacce rivoltegli dai famigliari dell'amico deceduto (cfr. verbale di audizione del
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2 giugno 2009, pag. 8 e verbale di audizione 16 novembre 2009, pag. 11). Non si può dunque ritenere che,
nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a
farlo.
6.3. Alla luce di quanto precede, le allegazioni del ricorrente circa le
asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi
inverosimili. Ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti.
In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del
racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le
dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr.
GICRA 2001 n. 21).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto,
anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il
quale l'esecuzione dev'essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste
condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83
cpv. 1 LStr).
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8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995
n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto
riguarda l'art. 3 CEDU).
Nel caso in disamine, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la
decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio
del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto
internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr.
GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti. In effetti, non sono stati forniti un insieme di indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai
sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.1. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
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perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e
giurisprudenza citata).
In particolare, quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria
non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute
o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale –
delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
8.2.2. Nel caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferimento
ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il
carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto
della situazione che vige attualmente in Iraq, o meglio nell'Iraq del nord,
da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.
Come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 6.1) sulla base dell'esame LINGUA, le affermazioni del
ricorrente in merito alla propria provenienza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Sulla scorta delle
risposte fornite dal ricorrente, l'esaminatore ha potuto stabilire che egli si esprime in lingua curda badini
tipica dell'area di Dohuk e pertanto che, con grande probabilità, il ricorrente proviene da detta regione (cfr.
rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). A ciò aggiungasi che pure il documento di identità che ha
prodotto il richiedente è risultato essere falso a seguito di una verifica dell'autenticità (cfr. scheda di esame
del documento di identità).
Ciò stante, si osserva che, in ogni modo, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento
all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ponendo le autorità nell'impossibilità di
conoscere con certezza il suo luogo d'origine rispettivamente di poter valutare l'esistenza di ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo di determinare la reale
provenienza dell'insorgente (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo
2009, D-3170/2008 del 20 maggio 2008, D-4787/2007 del 20 luglio 2007, D-3975/2007 del 15 giugno 2007
nonché GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2.2).
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Del resto, sulla base degli elementi che si evincono dagli atti, si può partire con grande probabilità dal
principio che egli sia originario del governatorato di Dohuk, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame
LINGUA, pagg. 1 e 5). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più
stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto
alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che
la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una
rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF
2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, stando a quanto dichiarato, si rileva che egli è ancora
giovane ed ha perlomeno una minima formazione di base avendo egli frequentato la scuola per (…) anni.
Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato in qualità di guardia di trasporti merci, agricoltore e
benzinaio (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pagg. 3 e 4). Dai verbali di audizione emerge pure
che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha lasciato i genitori, (…) sorelle e
(…) fratelli nonché degli zii materni, uno zio paterno e una (…) di cugini (cfr. verbale di audizione del 2
giugno 2009, pag. 5). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in
Svizzera per motivi medici.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3. Non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
per il che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il
ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.
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9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Esse sono compensate dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente in data 12 marzo 2010.
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La presente sentenza è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 12 marzo 2010.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il Giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
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