B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1085/2013
S e n t e n z a d e l 7 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Camerun,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 18 febbraio 2013 / N [...].
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Visto
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 19 settembre 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
16 dicembre 2011, con cui tale Ufficio ha stralciato dai ruoli la succitata
domanda di asilo in ragione della scomparsa del richiedente;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 8 dicembre 2012;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
il verbale di audizione del 29 settembre 2011 relativo alla prima domanda
di asilo (di seguito: verbale 1) ed i verbali di audizione di data
17 dicembre 2012 (di seguito: verbale 2) e 5 febbraio 2013 (di seguito:
verbale 3);
la decisione dell'UFM del 18 febbraio 2013, notificata all'interessato il
20 febbraio 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 27 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare di non avere mai posse-
duto alcun documento (cfr. verbale 1, pag. 6-7); che, nella seconda audi-
zione, ha ribadito di non avere mai avuto alcun documento ed ha afferma-
to di non avere fatto nulla per procurarsene in quanto non ci sarebbe nul-
la che potrebbe fare a tale scopo (cfr. verbale 2, D5-10, pag. 2); che tali
giustificazioni sono manifestamente inconsistenti;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, que-
sto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai
sensi dell'asilo;
che, innanzitutto, il ricorrente non ha reso verosimile il suo Paese d'origi-
ne; che, infatti, egli ha dichiarato di essere di nazionalità camerunese, di
avere vissuto a Douala tra il 2009 ed il 2010, ma di avere trascorso la
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propria infanzia sino al 2009 in Nigeria con la madre e la nonna, cittadine
nigeriane (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5); che, malgrado que-
sta circostanza, non è plausibile che il ricorrente non abbia la benché mi-
nima conoscenza dell'area dove avrebbe vissuto in Camerun per almeno
due anni; che, a titolo esemplificativo, non ha saputo indicare il nome del-
la strada dove avrebbe vissuto in Camerun, né la Regione in cui si trova
Douala (Camerun), né la grandezza di tale città, né tantomeno il nome
del fiume che la attraversa (cfr. verbale 2, pag. 8); che, oltretutto, nel cor-
so della prima procedura di asilo ha dichiarato di possedere anche la cit-
tadinanza nigeriana (cfr. verbale 1, pag. 3), allorché nel merito della pro-
cedura in oggetto sostiene di essere unicamente cittadino camerunese
(cfr. verbale 2, D13-17, pag. 3); che, inoltre, non parla il francese ma uni-
camente l'inglese e la lingua igbo;
che, pertanto, per i motivi sopradescritti, vi è ragione di ritenere, con un
elevato grado di probabilità, che l'insorgente sia in realtà cittadino nige-
riano;
che, per giunta, il ricorrente non è nemmeno stato in grado di rendere ve-
rosimile il racconto relativo ai propri motivi di asilo; che, infatti, il racconto
relativo alla società occulta che lo starebbe cercando per un sacrificio, già
di per sé poco credibile, presenta importanti contraddizioni; che, segna-
tamente, ha dapprima affermato che i membri della società occulta si sa-
rebbero presentati a casa del padre chiedendogli di consegnare il figlio
(cfr. verbale 1, pag. 9); che, al contrario, nel corso della seconda procedu-
ra di asilo ha dichiarato che tali personaggi avrebbero inviato una lettera
al padre chiedendo di presentarsi al villaggio con il figlio (cfr. verbale 3,
D27, pag. 4); che, inoltre, l'insorgente ha inizialmente sostenuto di essere
fuggito a B._______ (Douala) con l'autobus (cfr. verbale 1, pag. 9); che,
invece, ha poi affermato di avere preso un taxi (cfr. verbale 3, D27,
pag. 4);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della de-
cisione impugnata;
che, visto tutto quanto precede, v'è ragione di concludere che l'autorità in-
feriore ha rettamente considerato inverosimili sia le allegazioni del ricor-
rente in merito al suo Paese d'origine che ai motivi d'asilo;
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel Paese d'origine possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'esse-
re esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trat-
tandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni del
ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti
ed inverosimili, per il che egli ha segnatamente violato l'obbligo di collabo-
rare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio no-
ta, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con cer-
tezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allonta-
namento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ri-
corrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua per-
manenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'al-
lontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente
esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allonta-
namento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
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ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: