B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1086/2014
Sen t en z a d e l 2 d i c emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…) e il figlio
B._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014 / (…).
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Visto
la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera, unita-
mente al figlio, il 25 settembre 2012;
i verbali d'audizione del 16 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
18 dicembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014, notificata all'interessata il
4 febbraio 2014 (cfr. Atto A34/1), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda
d'asilo della richiedente riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo i richiedenti al beneficio dell'am-
missione provvisoria in Svizzera;
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 3 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
4 marzo 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della deci-
sione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in aggiunta, ha presen-
tato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie con
protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 5 marzo 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina eritrea nata e cresciuta ad Asmara (Eritrea), dove avrebbe
vissuto sino al suo espatrio avvenuto nell'ottobre del 2011; che, quanto ai
motivi d'asilo, l'insorgente ha sostanzialmente sostenuto di essere perse-
guitata dalle autorità eritree per motivi religiosi; che, in particolare, il
(…) sarebbe stata arrestata in occasione di una riunione religiosa penteco-
stale e trattenuta sino al (…); che al momento dell'arresto avrebbe subito
percosse dagli agenti e, nel corso della sua detenzione, avrebbe contratto
la tubercolosi; che, approfittando dell'ospedalizzazione a seguito di tale
malattia, sarebbe riuscita a fuggire aiutata dal fratello;
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi
dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo;
che, segnatamente, ella si sarebbe contraddetta in merito alle circostanze
dell'asserita conversione alla religione pentecostale così come sarebbe
stata poco convincente circa i motivi che l'avrebbero spinta a convertirsi;
che la ricorrente avrebbe pure fornito versioni contrastanti in merito alla
liberazione dal carcere e alla data e alle circostanze del suo espatrio; che
non sarebbe inoltre concepibile che l'insorgente non ricordi la data del pro-
prio battesimo così come non sarebbe credibile l'affermazione secondo cui
i pentecostali non rilascerebbero alcun certificato di battesimo; l'autorità in-
feriore rimprovera inoltre alla ricorrente di non avere sufficientemente di-
mostrato di avere vissuto i fatti descritti; che, da un lato, non sarebbe a
conoscenza delle conseguenze penali in cui sarebbe andata in contro
quale pentecostale, allorché sarebbe lecito attendersi da chi è realmente
perseguito per motivi religiosi un minimo di informazione in tal senso; che,
dall'altro lato, avrebbe reso un racconto vago e contraddittorio anche in
merito alle circostanze dell'arresto che avrebbe subito;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto ricono-
scendo, tuttavia, la qualità di rifugiato alla richiedente per motivi insorti
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dopo la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dei richiedenti verso l'Eritrea, ha concesso ai medesimi l'ammissione prov-
visoria in Svizzera;
che nel ricorso la ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in particolare,
non vi sarebbe alcuna contraddizione in merito alle circostanze della sua
conversione; che, infatti, ella avrebbe citato la parola "chiesa" in senso ge-
nerale, ovvero intesa come comunità di fedeli e non riferendosi specifica-
tamente alla chiesa chiusa nel (…); che, inoltre, contrariamente a quanto
osservato dall'autorità inferiore, non sarebbe contraddittorio il fatto che
avrebbe abbracciato la fede pentecostale due anni prima di essere battez-
zata in quanto sarebbe possibile praticare tale religione anche prima di ri-
cevere tale sacramento; che, a mente dell'insorgente, non sarebbe nep-
pure sorprendente il fatto che ella si sarebbe avvicinata alla fede penteco-
stale per merito di un vicino e non spinta dal marito il quale si sarebbe
convertito in precedenza; che, in questo senso, la ricorrente sostiene che
avrebbe maturato tale scelta col tempo, prendendo spunto dalla conver-
sione del marito ma anche con l'aiuto del vicino; che anche le presunte
incongruenze circa la propria liberazione dal carcere ed il viaggio d'espatrio
sarebbero in realtà il frutto di una versione dei fatti più dettagliata esposta
nel corso della seconda audizione; che, inoltre, la ricorrente sostiene di
avere già fornito una valida giustificazione circa il fatto che ella non ricordi
la data precisa del proprio battesimo; che, infine, non vi sarebbe nulla di
illogico nel fatto che ella non fosse a conoscenza della pena prevista per
gli adepti della religione pentecostale, d'altronde ella non ha studiato diritto
e non conosce il sistema penale eritreo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
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di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
che le allegazioni della ricorrente si limitano a generiche e stereotipate af-
fermazioni di parte; che, oltretutto, la medesima si è contraddetta più volte
nel merito del suo racconto; che, a titolo d'esempio, ella ha dapprima so-
stenuto di essere stata ospedalizzata per otto giorni (cfr. verbale 1, pag. 7)
allorché, in seguito, ha affermato di essere fuggita dall'ospedale dopo due
giorni (cfr. verbale 1, D40, pag. 5); che, interpellata in merito a questa con-
traddizione ha semplicemente affermato di essersi sbagliata in occasione
della prima audizione (cfr. verbale 2, D42, pag. 5); che, in aggiunta, risulta
poco verosimile che le autorità eritree avrebbero deciso di ospedalizzare
l'interessata senza sottoporla ad alcuna visita medica di controllo ma uni-
camente su richiesta dei propri famigliari (cfr. verbale 2, D101-103, pag.
10); che risulta essere contraddittorio anche l'episodio relativo all'evocato
arresto; che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che cinque o sei po-
liziotti sarebbero scesi da un'automobile e avrebbero arrestato sette mem-
bri del gruppo di preghiera (cfr. verbale 2, D6-8, pag. 2); che, tuttavia, resa
attenta sul fatto che non avrebbero potuto caricare tutti su un'unica auto-
mobile, ella ha affermato che le automobili sarebbero state due (cfr. verbale
2, D9, pag. 2); che, resa nuovamente attenta sull'inattendibilità delle sue
dichiarazioni, ha nuovamente rettificato sostenendo che sarebbero stati
fatti salire su di un minibus (cfr. verbale, D11, pag. 3); che la ricorrente non
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ha nemmeno reso verosimile la propria appartenenza alla fede penteco-
stale; che, in questo senso, non si comprende come la ricorrente non ri-
cordi la data del suo battesimo e ciò malgrado la fede pentecostale do-
vrebbe rivestire nella sua vita un elemento essenziale tale da mettere a
rischio la sua stessa vita (cfr. verbale 2, D83-85, pag. 8); che è pure poco
credibile l'affermazione secondo cui la religione pentecostale non rilasce-
rebbe certificati di battesimo (cfr. verbale 2, D87, pag. 9);
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla
fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che con la sua decisione del 31 gennaio 2014, l'UFM ha considerato non
ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento sostituendo tale misura con
la concessione dell'ammissione provvisoria agli interessati;
che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima
istanza;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricor-
rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: