B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1087/2014
Sen t en z a d e l 1 ° g i ugno 201 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea, alias
B._______, nata il (…),
Sudan,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina e di religione ortodossa, è nata
ad C._______ (Eritrea) dove avrebbe vissuto fino al 2001. Dal 2001 al 2003
per motivi di studio avrebbe abitato a D._______ (Eritrea) e nel 2004 si
sarebbe trasferita ad Asmara fino all'ottobre 2011. In febbraio 2012
sarebbe espatriata in Sudan, dove avrebbe soggiornato per cinque mesi
prima di partire in aereo in direzione di E._______ (Italia). Il 5 agosto 2012
è entrata in Svizzera e il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo
in oggetto.
B.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere stata arrestata e trattenuta dal 1° al
24 giugno 2011 dalle autorità eritree venute a cercare il compagno (cfr.
verbale d'audizione sulle generalità del 10 agosto 2012 [di seguito:
verbale 1], pag. 7; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del
20 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], D8, pag. 3). Inoltre, nel 2007,
l’interessata aveva stipulato un accordo con il suo superiore militare che le
avrebbe permesso – in cambio di 1'000 nakfa – di lavorare presso una
fabbrica parallelamente al servizio militare (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7). Di
conseguenza, mentre si trovava in carcere, il suo superiore avrebbe
denunciato la medesima poiché non svolgeva il servizio militare (cfr.
ibidem). Per evitare di venire nuovamente arrestata per avere esercitato
un’attività in concomitanza al servizio militare, il padre si sarebbe poi
portato garante della multa di 50'000 nakfa che avrebbe dovuto pagare (cfr.
ibidem). Per questi motivi, nel 2012, la richiedente sarebbe partita alla volta
del Sudan e della Svizzera.
A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto l’originale
della sua carta d'identità eritrea e di una tessera militare, nonché copia
della traduzione del certificato di nascita, di un certificato di lavoro, del
diploma di elettricista e della pagella scolastica per l'ottenimento del
diploma di elettricista.
C.
Con decisione del 31 gennaio 2014, notificata all'interessata in data
4 febbraio 2014 (cfr. atto A28/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM,
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo – riconoscendo tuttavia alla richiedente la qualità di
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rifugiato – ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento e l'ha
posta al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
D.
In data 3 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
4 marzo 2014), l'interessata è insorta contro la summenzionata decisione
dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) ed ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione
impugnata e la concessione dell'asilo e in via subordinata la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 agosto 2014, ha esentato la
ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali ed ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso.
F.
Con osservazioni del 12 settembre 2014 – trasmesse alla ricorrente con
possibilità di esprimersi in merito – l'UFM ha confermato la decisione
impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti
fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo
apprezzamento ed ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Con replica del 7 ottobre 2014 la ricorrente ha confermato le conclusioni
presentate in sede ricorsuale senza aggiungere ulteriori osservazioni.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
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tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente il Tribunale ricorda che il 1° febbraio 2014 è entrata in
vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale
della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del
26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica
del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i
cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie applicabili alla
fattispecie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento
dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il
nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
4.
Innanzitutto il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità
di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed
essendo stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione
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del 31 gennaio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto
essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo per motivi
originari, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
5.
5.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come inverosimili poiché divergenti ed
incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire.
Sarebbero innanzitutto divergenti le dichiarazioni concernenti il suo
arresto: avrebbe infatti inizialmente affermato di essere stata arrestata in
occasione della seconda visita della polizia per poi invece affermare che la
polizia si sarebbe presentata a casa sua unicamente una volta ed in
occasione di tale visita sarebbe stata arrestata. Incongruenti sarebbero
anche le allegazioni concernenti la durata dell'arresto: una volta avrebbe
dichiarato di essere stata trattenuta per due settimane, mentre nel corso
della seconda audizione avrebbe affermato di essere stata imprigionata dal
1° al 24 giugno. Raffrontata in merito a tale divergenza non avrebbe saputo
fornire una spiegazione attendibile. Infine, senza una spiegazione
plausibile, sarebbero pure contraddittorie le sue dichiarazioni circa la
detenzione: ella avrebbe invero affermato di essere stata interrogata
durante la detenzione, per poi smentire tali affermazioni precisando che
non le sarebbe stata rivolta nessuna domanda.
Le allegazioni dell'interessata sarebbero poi incompatibili con l'esperienza
generale di vita o la logica dell'agire: sarebbero poco attendibili le
dichiarazioni dell'interessata quo all'assoluta mancanza di notizie dopo la
scomparsa del compagno. Ella non avrebbe intrapreso nulla per informarsi
in merito al destino del compagno e non avrebbe neppure tentato di
mettersi in contatto con i di lui famigliari, ciò che a dire dell'autorità inferiore
sarebbe scarsamente attendibile. La giustificazione fornita, ovvero che lei
aveva altri problemi, non sarebbe pertinente, considerando appunto che i
suoi problemi sarebbero sorti a causa del compagno e considerando che,
dopo la sua scomparsa, ella avrebbe continuato a lavorare normalmente
senza ulteriori problemi per vari mesi.
Le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero pertanto le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha
comunque riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga – escludendola però dalla concessione
dell'asilo – a seguito dell'uscita illegale dal Paese ed essendo in età di
prestare servizio militare obbligatorio. L'UFM ha poi pronunciato
l'allontanamento della richiedente, mettendola tuttavia al beneficio
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dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento in ossequio all'art. 5 cpv. 1 LAsi.
5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, l'insorgente ha rilevato che
la divergenza in merito al numero di visite della polizia non potrebbe essere
ritenuta una divergenza relativa a punti essenziali del suo racconto tale da
mettere in discussione la verosimiglianza delle sue allegazioni. Il punto
essenziale, non contestato nella decisione impugnata, costituirebbe la
diserzione dell'interessata poiché non svolgeva più un'attività per conto
dell'esercito. Per quanto attiene alla durata dell'incarcerazione subita,
quand'anche ella avesse dichiarato che sarebbe stata incarcerata per due
settimane, in entrambe le audizioni avrebbe dichiarato di essere rimasta in
carcere dal 1° al 24 giugno 2011, pertanto non si tratterebbe di una
contraddizione in senso stretto, ma semmai di un'errata quantificazione in
settimane. Infine, neppure la contraddizione sull'aver subito o meno degli
interrogatori in carcere costituirebbe un'incongruenza su punti essenziali
del racconto. Per quanto attiene all'incompatibilità del comportamento
dell'interessata con l'esperienza generale o con la logica dell'agire, ovvero
non aver assunto informazioni in merito alla scomparsa del compagno, ella
avrebbe fornito delle spiegazioni convincenti in merito. Invero, la ricorrente
sarebbe stata arrestata proprio perché le autorità militari ricercavano il suo
compagno e ciò sarebbe compatibile con l'esperienza generale poiché
sarebbe quanto avverrebbe in Eritrea in queste circostanze. Di
conseguenza, dal punto di vista della ricorrente sarebbe logico non cercare
notizie inerenti al compagno dato che avrebbe rischiato una nuova
detenzione a seguito della denuncia del suo capo in quanto svolgeva delle
attività lavorative in una fabbrica e ciò al di fuori del servizio militare.
Soltanto una volta espatriata, quando non correva più nessun rischio
avrebbe potuto assumere delle informazioni sulla sorte del compagno. Le
allegazioni della ricorrente sarebbero dunque da considerarsi verosimili e
pertanto oltre alla qualità di rifugiato, le si dovrebbe concedere asilo in
Svizzera.
5.3 Con osservazioni del 12 settembre 2014 l'UFM ha confermato la
decisione impugnata ed ha in particolare osservato che ogni problema
lavorativo dell'interessata sarebbe iniziato a causa dell'arresto subito in
quanto il compagno era ricercato dalle autorità militari. Tuttavia, tale arresto
sarebbe stato giudicato inverosimile e conseguentemente, risulterebbe
inverosimile ogni problematica relazionabile con le attività lavorative della
ricorrente e soprattutto la sua attività per il militare e l'allegata diserzione.
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5.4 Con replica del 7 ottobre 2014 la ricorrente ha confermato le
conclusioni presentate in sede ricorsuale senza aggiungere ulteriori
osservazioni.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri
pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di
prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto
salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).
L'adozione di tale art. 3 cpv. 3 LAsi non ha modificato la situazione giuridica
e la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda
d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese d'origine rimane
valida. Siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di
rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione,
alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato
soltanto se in seguito alla sua renitenza o diserzione deve temere un
trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr.
DTAF 2015/3, consid. 4.3‒4.5 e 5).
Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente
fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è
presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se
la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3
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consid. 4.10 pag. 40). In merito all'obbligo di leva, la giurisprudenza
considera che in Eritrea le pene previste per renitenti e disertori sono
sproporzionatamente severe e sono pertanto da considerare come
motivate politicamente ("malus assoluto", GICRA 2006 n. 3 consid. 4.8
pag. 37 seg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti).
7.
Questo Tribunale ritiene che, come rettamente considerato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dall'insorgente sono inverosimili poiché si esauriscono in
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affermazioni contraddittorie, imprecise e non corroborate da elementi
consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
La ricorrente in sede ricorsuale non ha inoltre presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione.
7.1 Nella fattispecie, le dichiarazioni dell’insorgente circa l’incarcerazione
non adempiono le condizioni di verosimiglianza in ossequio all’art. 7 LAsi.
In primo luogo, risultano contraddittorie le allegazioni della ricorrente
inerenti alle modalità in cui è stata arrestata. Ella ha infatti allegato in un
primo tempo che i militari sono venuti a cercarla due volte al suo domicilio,
una volta l'hanno soltanto interrogata, mentre la seconda volta l'hanno
arrestata (cfr. verbale 1, pag. 7). Nel corso dell’audizione federale invece,
ha affermato che i militari l'hanno cercata una volta soltanto, ha negato di
aver detto di essere stata contattata due volte ed ha dichiarato di non
sentirsi molto bene e di sentirsi stressata (cfr. verbale 2, D8, pagg. 2-3,
D65-D66, pag. 8). In relazione a questo punto, va rilevato che conoscere e
riferire il numero esatto di volte in cui si è stati cercati dalle autorità,
contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, costituisce un punto
fondamentale per il giudizio sulla verosimiglianza dei motivi d’asilo
dell’insorgente. Difatti, i problemi allegati dall’interessata sono iniziati
proprio con la visita delle autorità eritree.
In secondo luogo, il racconto stesso dell'incarcerazione appare
contraddittorio, privo di fondamento, poco sostanziato e succinto.
L’insorgente ha inizialmente dichiarato che durante la detenzione non le
era successo nulla di rilevante e che le avevano soltanto posto alcune
domande in merito al compagno scomparso (cfr. verbale 1, pag. 7). Al
contrario, ha successivamente affermato che non le era stata posta alcuna
domanda durante la detenzione (cfr. verbale 2, D57, pag. 7) e non è
neppure stata in grado di indicare quale fosse lo scopo della detenzione
(cfr. verbale 2, D57, pag. 7, D62, pag. 8). Su questo punto va pure deserta
la censura ricorsuale secondo cui le contraddizioni non verterebbero su
punti essenziali del racconto, poiché il fatto di sapere se è stata interrogata
o meno nel corso della detenzione è un elemento sostanziale per l’esame
della verosimiglianza della detenzione stessa. Le allegazioni sono poi prive
di dettagli personali e stereotipate. Difatti, interrogata in merito alle
condizioni della sua detenzione non ha saputo fornire alcun dettaglio di
rilievo che permetta allo scrivente Tribunale di ritenere che abbia davvero
subito l'avvenimento descritto. Ella si è limitata ad affermare che c'erano
delle persone che entravano e altre che uscivano e che era stata messa in
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Pagina 10
un carcere che poteva essere una fabbrica non finita (cfr. verbale 2, D59,
pag. 7).
Infine, appare poco logico e attendibile che la ricorrente – una volta
rilasciata dopo essere stata arrestata a causa della scomparsa del
compagno – non abbia chiesto informazioni ai di lui genitori (cfr. verbale 2,
D34, D39, pag. 5). L'insorgente non ha nemmeno fornito una spiegazione
convincente al riguardo, affermando di pensare a se stessa e di avere
paura di peggiorare la sua situazione (cfr. verbale 2, D40-D41, pag. 6) e
non ha saputo dire se i genitori siano anche stati ricercati dai militari dopo
la scomparsa di loro figlio (cfr. verbale 2, D35, pag. 5, D46, pag. 6).
7.2 Per quanto attiene alla denuncia fatta dal suo capo militare ai suoi
superiori per aver svolto un impiego non autorizzato in una fabbrica ed alla
multa che le era stata comminata, il Tribunale rileva quanto segue: avendo
l'interessata allegato che ogni problema lavorativo aveva preso inizio a
causa dell’arresto subito, le problematiche relazionabili alle attività
lavorative risultano di conseguenza già di per sé inverosimili essendo stati
ritenuti inverosimili l’arresto e la consecutiva detenzione (cfr. consid. 7.1).
Tuttavia, anche indipendentemente dall'inverosimiglianza dell'arresto e
della detenzione, le allegazioni circa la denuncia e la multa sono
contraddittorie e prive di fondamento. Invero, ella ha dapprima affermato
che il suo capo militare l’aveva denunciato ai suoi superiori con una lettera
nel quale indicava che ella non si trovava più al servizio militare, bensì
lavorava per una fabbrica privata (cfr. verbale 2, D8, pag. 3). L’interessata
era venuta a conoscenza della denuncia unicamente dopo il suo rilascio
quando aveva richiesto al suo capo lo stipendio ed egli l’aveva informata
di rivolgersi ai superiori (cfr. ibidem). Rivoltasi ai superiori, questi l’avevano
informata che avendo smesso di lavorare per i militari non aveva diritto al
suo salario e doveva per di più pagare una multa di 50'000 nakfa (cfr.
ibidem). Tuttavia successivamente, oltre ad aver dichiarato che sono stati
i superiori a chiamarla e non è stata lei a rivolgersi direttamente a loro (cfr.
verbale 2, D75, pag. 9), ha anche incongruentemente riferito che in
quell'occasione le è stato chiesto, come riferito dal suo superiore diretto,
per quale motivo svolgeva un doppio impiego (cfr. verbale 2, D79, pag. 9).
Dalle sue dichiarazioni, non è pertanto chiaro se le autorità militari
credevano che ella avesse smesso di effettuare il servizio militare oppure
se credevano che ella svolgeva effettivamente un altro impiego in
concomitanza al servizio militare.
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Pagina 11
Anche il calcolo dell'importo della multa da pagare appare poco chiaro,
l'insorgente ha dichiarato una volta che era calcolato in base al tempo
lavorato per la fabbrica privata (cfr. verbale 1, pag.7; verbale 2, D8, pag. 3),
per poi negare che l'importo fosse stato calcolato proporzionalmente e dire
di non sapere in funzione di che cosa fosse stato determinato (cfr.
verbale 2, D26-D-28, pagg. 6-7).
Pare infine poco credibile e contrario alla logica che la ricorrente sia andata
avanti a lavorare contemporaneamente per la fabbrica privata e per il
militare dopo essere stata denunciata per avere effettuato un’attività
illegale (cfr. verbale 2, D80, pag. 9).
Di conseguenza, l'insorgente non ha né reso verosimile di essere stata
denunciata né di aver avuto i contatti allegati con le autorità militari.
7.3 Per quanto concerne la fine dell’attività militare, l’interessata ha poi
omesso di menzionare in sede d'audizione sommaria qualsiasi problema
avuto in relazione al suo presunto abbandono dell'attività militare (cfr.
verbale 1, pagg. 7-8). Nel corso dell’audizione federale ha in un primo
tempo dichiarato che le autorità militari non l'hanno cercata dopo aver
lasciato il servizio militare (cfr. verbale 2, D82, pag. 9), per poi rettificare
subito dopo che le autorità l’avevano ricercata dopo il suo espatrio, ossia
più di quattro mesi dopo la fine di tale attività (cfr. verbale 2, D83, pag. 9).
Ragione per cui, questo Tribunale ritiene che l'interessata non abbia reso
verosimile di essere stata al servizio militare al momento dell’espatrio, per
il che, un'eventuale diserzione può essere nella fattispecie esclusa.
7.4 Pertanto, l'interessata ha verosimilmente lasciato il suo Paese d'origine
per altri motivi da quelli addotti e neppure i mezzi di prova forniti a sostengo
sono atti a giustificare una diversa valutazione della fattispecie, poiché non
permettono di provare la verosimiglianza dei motivi d'asilo dell'insorgente
ed in particolare di ritenere che abbia disertato. Il certificato di lavoro attesta
infatti unicamente che la ricorrente ha lavorato in una fabbrica privata,
mentre la carta militare attesta che la stessa è stata chiamata al servizio
militare, ma non che si trovava ancora al servizio militare attivo al momento
dell’espatrio.
7.5 In conclusione, visto tutto quanto sopra, lo scrivente Tribunale rileva
che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i
motivi d'asilo a titolo originario non soddisfacenti le condizioni di
verosimiglianza, per il che, sul punto di questione dell'asilo a titolo
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Pagina 12
originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
La ricorrente, patrocinata, quand’anche motivando la richiesta sulla base
dell’art. 65 cpv. 1 PA, conclude all’esonero dell’anticipo delle presunte
spese processuali, conclusione peraltro già evasa con decisione
incidentale del 28 agosto 2014 e che diverrebbe, in ogni caso, con
l’emanazione della presente sentenza priva d’oggetto. Visto l'esito della
procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: