B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1096/2015
Sen t en z a d e l 1 2 ma r z o 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Ucraina,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 3 febbraio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che Larysa Pesotska ha presentato in Svizzera il
2 gennaio 2015;
l'audizione sulle generalità del 12 gennaio 2015 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31)
con il relativo trasferimento verso la Polonia;
la decisione della Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito: SEM)
del 3 febbraio 2015, notificata all'interessata in data 17 febbraio 2015
(cfr. risultanze processuali), mediante la quale detta Segreteria non è
entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Polonia;
lo scritto redatto dall'interessata in lingua straniera, entrato alla SEM in data
23 febbraio 2015 e trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 24 febbraio 2015;
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale, in data
25 febbraio 2015;
le misure supercautelari disposte dal Tribunale il 26 febbraio 2015, atte a
sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessata dalla Svizzera;
la decisione incidentale del 26 febbraio 2015, notificata all'interessata il
3 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), con la quale il Tribunale invitava
la ricorrente a regolarizzare il ricorso, entro tre 3 giorni dalla notificazione
della decisione incidentale, tramite la traduzione in una lingua ufficiale
svizzera, con comminatoria di inammissibilità del ricorso;
la regolarizzazione del 4 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 5 marzo 2015) redatta in lingua tedesca, con la quale la
ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e,
secondo il senso, alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo;
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III);
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa
a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione;
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15);
che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1
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Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non
trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri);
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente;
che uno Stato membro in forza del suddetto Regolamento è tenuto a
prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29
– il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro
(art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III);
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete;
che, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di
un visto polacco per motivi di lavoro, valido dal 22 luglio 2014 al 26
dicembre 2016 (cfr. verbale, pag. 5); che, peraltro, tale circostanza è
confermata da una fotocopia del passaporto della ricorrente (cfr. risultanze
processuali);
che il 20 gennaio 2015, la SEM ha presentato alle autorità polacche
competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una
richiesta, fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, di presa in
carico;
che il 3 febbraio 2015, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento della ricorrente verso la Polonia, in applicazione della stessa
disposizione;
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che, quindi, la Polonia ha riconosciuto la propria competenza nella
trattazione della domanda di asilo in questione;
che l'interessata non ha contestato che questo Stato sia competente per
trattare la sua domanda (cfr. verbale, pag. 10);
che, di conseguenza, la competenza della Polonia è data;
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III);
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della CEDU,
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio
1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni;
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione]
[GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]);
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Polonia non venga
applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di
ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09);
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che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie;
che con l'argomento secondo cui in Polonia ci sarebbero moltissimi ucraini
(cfr. verbale, pag. 11) e il sistema d'asilo, l'accesso allo stesso come pure
le condizioni d'accoglienza dei richiedenti in tale Stato sarebbero pessime,
la ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17
par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali); che inoltre la
ricorrente teme, nel caso in cui sia la Polonia a trattare la sua domanda
d'asilo, di venir rinviata nel suo Paese d'origine;
che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura;
che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un Paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese;
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di
essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza;
che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia;
che, ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale
violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione;
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Polonia è competente dell'esame della domanda di asilo
della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla
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in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della
domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia
conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede
un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45
consid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso Polonia, confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per un'entrata nel merito della sua domanda
d'asilo vanno respinte;
che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il
25 febbraio 2015 sono revocate;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2015 sono revocate.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: