Corte IV
D-1103/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber, Daniel Schmid,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), e
C._______, nata il (...), alias
D._______, nata il (...), Mongolia,
istanti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Domanda di ripresa della procedura di ricorso;
decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale
(TAF) dell'11 gennaio 2010 (D-4549/2009) / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1103/2010
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
25 maggio 2009 in Svizzera,
la decisione dell'UFM del 13 luglio 2009, notificata ai richiedenti il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 15 luglio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la documentazione pervenuta al TAF il 4 dicembre 2009 da parte delle
autorità competenti del Cantone E._______, dalla quale risultava che
gli autori del gravame avevano trascorso 27 giorni di detenzione nel
Cantone F._______ dal 30 ottobre 2009 sino al 25 novembre 2009 ed
in seguito allontanati dal territorio lucernese e sottoposti ad un divieto
di accesso a tale Cantone,
lo scritto delle autorità cantonali ticinesi del 23 dicembre 2009,
pervenuto al TAF l'8 gennaio 2010 (cfr. risultanze processuali),
secondo cui i ricorrenti risultavano scomparsi dal 3 novembre 2009,
la decisione del TAF D-4549/2009 dell'11 gennaio 2010 di stralcio dai
ruoli della procedura di ricorso di cui sopra, ritenuta l'assenza di un in-
teresse degno di protezione dei ricorrenti alla continuazione della pro-
cedura dinanzi al TAF a seguito della loro irreperibilità (art. 23 cpv. 1
lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 111 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]),
la domanda di ripresa della procedura di ricorso inoltrata dagli istanti il
19 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato),
la dichiarazione del 25 febbraio 2010 della Croce Rossa Svizzera, (...)
(CRS), richiesta dal TAF a seguito della presente domanda di ripresa
della procedura di ricorso e secondo cui gli istanti hanno risieduto dal
23 settembre 2009 presso il loro Centro di accoglienza per richiedenti
l'asilo a G._______, ad eccezione del periodo in cui sono stati in
prigione, e vi risiedono tuttora,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la LTAF e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che avendo il TAF stralciato il ricorso del 15 luglio 2009 contro la
decisione dell'UFM del 13 luglio 2009, esso è competente per il
trattamento della presente domanda di ripresa della procedura di
ricorso,
che il TAF decide di regola nella composizione di tre giudici
(art. 21 cpv. 1 e 23 cpv. 1 lett. a LTAF),
che gli istanti sono particolarmente toccati dalla decisione di stralcio
dell'11 gennaio 2010, hanno un interesse degno di protezione all'an-
nullamento o alla modificazione della stessa e sono quindi legittimati
all'inoltro della domanda (art. 105 LAsi, in relazione all'art. 37 LTAF ed
all'art. 48 cpv. 1 PA),
che, giusta l'art. 8 cpv. 3 LAsi, nel corso del procedimento, il richieden-
te che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità
federali e cantonali; che deve comunicare immediatamente alle autori-
tà cantonali, competenti secondo il diritto cantonale, il suo indirizzo o
ogni mutamento dello stesso,
che gli istanti hanno indicato nella loro domanda di ripresa della proce-
dura di non essere mai scomparsi, bensì di essere stati incarcerati per
25 giorni nel Canton F._______ e di aver fatto ritorno nel loro Cantone
di attribuzione, ossia il E._______, dopo la loro scarcerazione; che,
inoltre, hanno segnalato che tale fatto avrebbe dovuto essere noto sia
alla CRS, sia agli organi di polizia nonché alle autorità competenti in
materia d'asilo,
che, come sopra evocato, la carcerazione degli istanti era nota al TAF,
che, tuttavia, secondo lo scritto delle autorità cantonali (...) del
23 dicembre 2009 gli istanti risultavano ancora scomparsi in
quest'ultima data, ovvero quasi un mese dopo la scarcerazione dei
medesimi,
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che, inoltre, le autorità del Cantone di attribuzione non hanno mai
emesso una dichiarazione di revoca di scomparsa,
che sulla base di tali informazioni il TAF ha emesso la decisione di
stralcio dai ruoli sopraccitata,
che dalla dichiarazione della CRS sopra menzionata si evince che le
informazioni a disposizione del TAF al momento dell'emissione della
decisione di stralcio dai ruoli dell'11 gennaio 2010 erano errate o
perlomeno incomplete, nella misura in cui lo scritto delle autorità del
Cantone E._______ del 23 dicembre 2009 non teneva conto del
rientro degli istanti nel Cantone di attribuzione dopo la loro scarcera-
zione,
che, visto quanto precede, gli istanti non hanno violato l'obbligo di col-
laborare e non è venuto meno il loro interesse degno di protezione alla
continuazione della procedura di ricorso dinanzi al TAF,
che, pertanto, la domanda di ripresa della procedura di ricorso è accol-
ta,
che ne consegue che la decisione di stralcio dai ruoli dell'11 genna-
io 2010 deve essere annullata e la procedura di ricorso sopra
menzionata deve essere ripresa,
che, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese pro-
cessuali (art. 63 PA),
che la parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le
spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che non emerge dalla
carte processuali che gli istanti - non rappresentati in questa sede -
abbiano dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente
elevate in relazione all'inoltro della domanda di ripresa della procedura
di ricorso di cui trattasi; che, pertanto, non si giustifica l'attribuzione di
spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di ripresa della procedura di ricorso è accolta.
2.
La decisione di stralcio del TAF dell'11 gennaio 2010 è annullata e la
procedura di ricorso viene ripresa.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- istanti (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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