B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1108/2013
S e n t e n z a d e l 6 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 22 febbraio 2013 / N [...].
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
7 febbraio 2013;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la neces-
sità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza,
un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel meri-
to della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione dell'12 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
18 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013, notificata personalmente
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 1° marzo 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2013;
gli ulteriori mezzi di prova trasmessi dal ricorrente, pervenuti al Tribunale
in data 5 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel meri-
to ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi della legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cit-
tadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari
formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, pertanto, i documenti prodotti dal ricorrente in copia non rappresen-
tano documenti ufficiali validi ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che non avendo né esibito un valido documento d'identità, né fornito una
giustificazione rilevante per la mancata produzione, l'eccezione prevista
all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, que-
sto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai
sensi dell'asilo;
che, in particolare, il ricorrente ha adotto principalmente motivi di asilo di
natura economica (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D24, pag. 4), i quali
sono manifestamente irrilevanti ai sensi delle norme in materia di conces-
sione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che gli asseriti problemi
con la giustizia nel Paese di origine risultano essere inverosimili in ragio-
ne delle dichiarazioni contraddittorie e generiche fornite dall'insorgente,
per le quali si rinvia alla decisione impugnata; che i mezzi di prova pre-
sentati, di dubbia autenticità, non sono tali da modificare l'esito della pre-
sente procedura; che, oltretutto, una procedura penale non è di per sé
considerata una misura persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, d'al-
tronde, nel caso concreto, l'insorgente sembra ammettere la commissione
dei reati di cui è accusato; che, oltretutto, riconosce di avere subito un re-
golare processo in Patria (cfr. verbale 1, pag. 7-8 e verbale 2, D55-56 e
D69, pag. 7-8);
che, nemmeno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi,
fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istan-
za, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
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Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, co-
niugato e padre di tre figli; che il medesimo ha concluso le scuole ele-
mentari e vanta esperienze professionali quali operaio edile, commercian-
te di vestiti, taxista ed agricoltore (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria di-
spone di un'ampia rete sociale, segnatamente, la madre, la moglie, i tre
figli, quattro sorelle e due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, in
ragione delle numerose esperienze professionali e dell'importante rete
sociale, nulla osta al suo reinserimento nella società tunisina;
che, i problemi di salute, dei quali tra l'altro non sono presenti agli atti
mezzi di prova, non sono tali da giustificare l'ammissione provvisoria; che,
infatti, i dolori al braccio a seguito di una frattura gli precludono unicamen-
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te la professione di muratore (cfr. verbale 2, D42-43, pag. 6); che la non
meglio precisata malattia alla pelle pare essere curabile in Patria, dove il
ricorrente ha affermato avere già ottenuto dei trattamenti medici
(cfr. verbale 2, D36-39, pag. 6); che, oltretutto, in Tunisia gode di assi-
stenza sanitaria (cfr. verbale 2, D46, pag. 2); che, infine, egli ha la possi-
bilità di richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza me-
dica per un periodo limitato nel Paese di origine (art. 93 cpv.1 lett. d LAsi);
che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu-
rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 con-
sid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: