B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1111/2013
S e n t e n z a d e l 7 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...),
Spagna e Cuba, con il figlio
B._______, nato il (...),
Spagna,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data
19 gennaio 2013;
i verbali di audizione del 29 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
14 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013, notificata alla richiedente oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. A 9/1), con la quale detto Ufficio non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo degli interessati in applicazione
dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, rispettiva-
mente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 1° marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di en-
trata: 4 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax il 4 marzo 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di avere la doppia
cittadinanza spagnola e cubana e che suo figlio sarebbe cittadino
spagnolo; che nel (...) ella avrebbe lasciato Cuba, suo Paese di nascita,
per la Spagna al fine di migliorare le sue condizioni di vita e aiutare i suoi
familiari; che per riuscire a lasciare il Paese, si sarebbe sposata con un
cittadino spagnolo, dal quale in seguito si sarebbe separata; che in Spagna
ella avrebbe riscontrato grosse difficoltà economiche e dal (...) si sarebbe
spesso recata in Italia per lavorare; che in Italia avrebbe avuto una
relazione con un uomo, dalla quale nel (...) sarebbe nato suo figlio; che da
allora non avrebbe più avuto notizie da parte del padre del bambino, il
quale non avrebbe peraltro mai provveduto al suo mantenimento; che non
avendo trovato buone condizioni sul mercato del lavoro nemmeno in Italia,
la richiedente sarebbe venuta in Svizzera alla ricerca di un lavoro e per fare
in modo che suo figlio potesse andare a scuola e vivere tranquillamente
(cfr. verbale 1, pagg. 3 e 6 seg. nonché verbale 2, pagg. 3 seg.);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale ha inserito la Spagna nel novero dei Paesi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate
dalla richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero rilevanti ai
sensi della LAsi; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha ribadito la situazione di precarietà alla quale
sarebbe stata confrontata in Spagna e in Italia e ha aggiunto che la crisi
economica che ha colpito la Spagna avrebbe ulteriormente peggiorato la
situazione; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata nonché la trasmissione degli atti all'autorità inferiore e, in
subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
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che giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non
risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei pa-
esi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni
in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta pre-
sunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Spagna nella
lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massi-
ma una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione
di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa
non emergono indizi di persecuzione; che in particolare la ricorrente non ha
presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta-
zione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni for-
nite in materia d'asilo non costituiscono, e manifestamente, dei motivi rile-
vanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che infatti, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessata si
è avvalsa di motivi di stampo meramente economico; che motivazioni
quali le difficoltà a trovare un impiego in alcun modo possono essere rite-
nute tali da ammettere delle persecuzioni ai sensi della LAsi; che, come
già osservato dall'UFM nella decisione impugnata, la richiedente stessa
ha affermato di non avere mai riscontrato in Spagna problemi con le auto-
rità o con terze persone (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2,
pagg. 2 seg.);
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che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Spagna possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LA-
si (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale su-
gli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che dagli atti di causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4
LStr;
che nel caso di specie non risultano esservi, manifestamente, indizi di per-
secuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto,
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che la madre
è giovane, istruita e dispone di svariate esperienze professionali; che infatti
ha per esempio lavorato come commessa, commerciante, donna delle pu-
lizie, badante, barista e donna tuttofare (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che
inoltre non ha allegato la presenza di gravi problemi di salute, suoi o del
figlio, che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che il Tribunale constata che dagli atti non emergono elementi per am-
mettere la presenza di familiari in Spagna; che tuttavia, nonostante nel
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gravame l'insorgente sostenga di non avervi alcuna rete sociale, il Tribu-
nale osserva che, seppure non ininterrottamente visti i frequenti soggiorni
in Italia, l'insorgente vi ha vissuto a partire dal (...), quindi per un lungo pe-
riodo (cfr. verbale 1, pag. 4); che quindi vi è da ritenere che ella disponga
in loco perlomeno di qualche conoscenza; che sia come sia, visti gli ele-
menti favorevoli a un reinserimento nel Paese di cui sopra, non vi è da ri-
tenere che la questione della rete sociale rappresenti un motivo sufficien-
te ad ammettere l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione all'allontana-
mento; che peraltro a questa circostanza non si può nemmeno contrap-
porre l'eventuale esistenza di una rete sociale in Svizzera, visto che l'inte-
ressata ha dichiarato di non avervi alcuna persona di riferimento (cfr. ver-
bale 1, pag. 5);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che difatti, i ricorrenti possiedono dei documenti
spagnoli in corso di validità;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: