Corte IV
D-1114/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 febbraio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1114/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
8 novembre 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 novembre 2009 (di seguito: verbale 1) e del
7 dicembre 2009 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2010, in annullamento e
sostituzione della decisione dell'UFM del 19 gennaio 2010, notificata
all'interessato il 16 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 febbraio 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
24 febbraio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______ nella
provincia di C._______ (Pakistan), dove ha vissuto dalla nascita sino
al suo espatrio, nonché di essere simpatizzante da circa 20 anni del
partito della "D._______" detto "E._______", per il quale avrebbe fatto
propaganda durante le elezioni rispettivamente avrebbe organizzato le
manifestazioni,
che l'interessato sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine, per il
timore di essere scoperto e ucciso da alcune persone, le quali un
giorno nel suo quartiere gli avrebbero sparato, ferendolo, e l'avrebbero
in seguito più volte minacciato di morte, se li avesse denunciati alla
Polizia; che, stando alle sue dichiarazioni, l'interessato avrebbe
denunciato la sparatoria alla Polizia, dichiarando di non sapere chi
fossero le persone che gli avrebbero sparato; che, dopo essere
rientrato a casa dall'ospedale, l'interessato avrebbe ricevuto tre
telefonate da una persona, che l'avrebbe accusato di aver fatto i nomi
dei suoi aggressori alla Polizia e, in occasione della terza telefonata,
avrebbe minacciato di uccidere l'interessato e i suoi familiari; che,
spaventato e temendo per la sua vita, l'interessato avrebbe lasciato la
sua casa e sarebbe andato, per qualche tempo, unitamente alla sua
famiglia, da parenti nel villaggio di F._______ (Pakistan), dove avrebbe
in seguito appreso che, in sua assenza, quelle persone avrebbero
sparato contro la sua casa; che, per paura di essere scoperto e non
avendo più un lavoro, su consiglio anche dei suoi familiari, nel (...)
2008, l'interessato avrebbe deciso di espatriare dal Pakistan, mentre
che avrebbe lasciato la sua famiglia in un posto sicuro,
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che, da F._______, l'interessato avrebbe raggiunto in bus G._______
(Pakistan), da dove sarebbe partito in aereo con il passatore, il quale
avrebbe tenuto il suo passaporto, su cui vi sarebbe stato un visto,
mostrandolo alle autorità doganali; che l'interesato sarebbe atterrato in
un luogo a lui sconosciuto; che, dall'aeroporto, avrebbe raggiunto in
taxi la stazione e avrebbe preso un treno fino a H._______ (Italia);
che, in questa città, il passatore avrebbe accompagnato l'interessato
in una casa, dove dei pakistani l'avrebbero ospitato per sei mesi; che,
in seguito, il passatore l'avrebbe portato in un'altra città, dove sarebbe
rimasto per qualche giorno in un'altra casa e gli avrebbe poi fatto
prendere diversi treni fino ad arrivare in Svizzera, vicino a Zurigo, dove
sarebbe stato fermato dalla Polizia, la quale l'avrebbe infine
accompagnato al Centro di registrazione e di procedura di I._______
(Svizzera),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità, oltre a quelli esibiti in corso di procedura presentati come la
fotocopia della carta d'identità e del passaporto (cfr. agli atti),
che, nella decisione del 12 febbraio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché ulteriori
approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione
del suo allontanamento, in considerazione dei quali, l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che,
innanzitutto, egli ribadisce di aver viaggiato secondo le modalità
descritte e sottolinea che corrisponderebbe al vero che il suo
passaporto gli sarebbe stato ritirato dal passatore, come farebbero
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sempre i passatori per eventualmente riutilizzare tali documenti;
che, in merito alla carta d'identità, egli sostiene di aver affermato che
l'originale della stessa sarebbe andato smarrito, mentre che la copia si
troverebbe presso la sua famiglia; che, seppur si tratterebbe di
documenti non in originale, egli sottolinea gli sforzi intrapresi per
procurarseli e fa valere che essi rappresenterebbero comunque un
indizio su cui l'autorità potrebbe stabilire se egli dice il vero o il falso;
che, inoltre, richiamati i verbali d'audizione, l'insorgente ritiene che
essi illustrino bene la sua vicenda, considerate le dichiarazioni
verosimili e precise che avrebbe reso; che, infine, l'insorgente postula
che – in caso di rientro in Pakistan – egli rischierebbe di subire
trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) da parte delle persone che lo
minacciano, senza poter avere un'adeguata protezione da parte
dell'autorità; che, d'altronde, il suo rinvio in Pakistan non sarebbe
possibile in dignità e sicurezza, ovvero non sarebbe ragionevolmente
esigibile, ritenuta la situazione altamente instabile in questo Paese,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, nonché
la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
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tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, infatti, come rettamente rilevato dall'UFM, la fotocopia della carta
d'identità, nonché quella del passaporto (cfr. agli atti) che il ricorrente
ha presentato in occasione della seconda audizione (cfr. verbale 2 D4
pag. 2) non costituiscono un documento valido ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi, tanto più che non permetto di viaggiare; che,
d'altronde, dalla fotocopia presentata non è nemmeno riconoscibile la
foto del ricorrente, di modo che è possibile che si tratti di documenti
contraffatti o che semplicemente non sono del ricorrente, ciò che non
può certamente costituire un indizio a favore del ricorrente,
contrariamente a quanto egli pretende (cfr. ricorso pag. 2),
che, circa la carta d'identità dell'insorgente, sono inverosimili le sue
allegazioni in merito allo smarrimento della stessa in originale, nonché
alla presenza di una copia presso i suoi familiari (cfr. verbale 2 D6 pag.
2; ricorso pag. 2); che, infatti, da un lato, il ricorrente non ha saputo
indicare né le circostanze di luogo né di tempo in cui avrebbe smarrito
la sua carta d'identità in originale (cfr. verbale 1 pag. 5) e, dall'altro,
non ha fornito alcun motivo per giustificare che la copia della sua carta
d'identità si troverebbe presso i suoi familiari (cfr. verbale 2 D6 pag. 2;
ricorso pag. 2); che, d'altronde, in contrapposizione con quanto
appena evocato, il ricorrente ha lasciato trasparire che esisterebbero
degli originali e che avrebbe potuto farseli inviare se avesse avuto un
indirizzo postale e non solo un numero di fax (cfr. verbale 2 D7-8
pag.2),
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM
nella decisione impugnata circa il passaporto del ricorrente, non
soccorre al medesimo allegazione secondo cui questo documento gli
sarebbe stato ritirato dal passatore una volta terminato il viaggio di
espatrio (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, oltre a quanto evidenziato
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dall'autorità inferiore, non v'è alcun motivo di credere che il passatore
potesse avere un interesse a impadronirsi del passaporto del
ricorrente, laddove esso è autentico (cfr. verbale 1 pag. 4) e non
costituisce, per contro, un passaporto falso come quelli che
generalmente i passatori mettono a disposizione e poi ritirano,
che, in aggiunta, non può corrispondere alla realtà dei fatti che
l'interessato abbia viaggiato in aereo munito del suo passaporto che
deteneva per lui il suo accompagnatore e che quest'ultimo avrebbe
mostrato alle autorità doganali (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infatti, è
assolutamente impossibile che il ricorrente abbia potuto affrontare i
severi controlli aeroportuali, senza tenere in mano il suo passaporto,
allorquando tali controlli sono eseguiti singolarmente per ogni persona
sul relativo documento d'identità; che, per di più, il ricorrente non è
stato in grado di indicare con quale compagnia avrebbe viaggiato, in
quale Paese o addiruttura in quale nazione sarebbe atterrato, nonché
quante ore sarebbe durato il volo (cfr. verbale 1 pagg. 8-9),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità, in
particolare del suo passaporto di cui ha dichiarato essersi munito per il
viaggio d'espatrio,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che, infine, non soccorrono l'insorgente gli asseriti sforzi che avrebbe
intrapreso per procurarsi i suoi documenti d'identità in originale
(cfr. ricorso pag. 2), allorquando – sebbene abbia lasciato trasparire
che avrebbe potuto farlo – non v'è alcun indizio che egli si sia
adoperato a tale scopo; che, egli, non ha quindi effettuato seri e
concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio
dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta
irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal
Pakistan per il timore di essere scoperto e ucciso da alcune persone
sconosciute, le quali, in un'occasione, gli avrebbero sparato e, in
seguito, l'avrebbero minacciato di morte e avrebbero sparato contro
casa sua,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, non solo le dichiarazioni del ricorrente sono
contraddittorie, illogiche e vaghe circa i suoi motivi d'asilo – come
rilevato rettamente dall'UFM – ma esse addirittura hanno come
oggetto proprio i punti essenziali del suo racconto, ragion per cui v'è
assolutamente motivo di concludere e confermare l'inverosimiglianza
delle sue dichiarazioni a fondamento della sua domanda d'asilo; che, a
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titolo d'esempio, il ricorrente non è nemmeno stato in grado di
collocare nel tempo la sparatoria in cui sarebbe rimasto ferito e che
corrisponderebbe all'evento a partire del quale sarebbero iniziate le
asserite persecuzioni nei suoi confronti; che, infatti, il ricorrente ha
affermato in maniera generale che tale avvenimento sarebbe avvenuto
"un giorno" (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D22 pag. 3), addirittura tre
o quattro anni prima del suo espatrio, senza tuttavia saper fornire
nemmeno l'anno esatto (cfr. verbale 2 D31-33 pagg. 4-5); che, in tale
contesto, pertanto non risulta esservi nessun legame temporale tra
tale evento e le susseguenti minacce e il successivo espatrio del
ricorrente a distanza di ben tre o quattro anni; che, inoltre, il ricorrente
ha reso versioni contrastanti sulle circostanze in cui sarebbe avvenuta
la sparatoria sopraccitata; che, dapprima, ha dichiarato che in tale
occasione era "seduto in un posto all'aperto del mio quartiere", e
meglio "ero seduto su una panchina con altri ragazzi" (cfr. verbale 1
pag. 6), senza tuttavia accennare a qualsivoglia raduno politico; che,
solo nel corso della seconda audizione, dopo aver ripetuto la versione
appena evocata (cfr. verbale 2 D22 pag. 3), il ricorrente ha affermato
che si sarebbe trattato di un raduno politico (cfr. ibiedm D34 pag. 5);
che, ciò considerato, non risulta assolutamente esservi nemmeno un
legame causale tra la sparatoria e l'asserita collaborazione del
ricorrente con il partito politico della "D._______" detto "E._______", di
cui tra l'altro – in maniera del tutto contraddittoria – egli ha dichiarato
di essere solo simpatizzante, attivo durante il periodo delle elezioni,
ma non membro (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente di appartenervi
in maniera attiva, organizzando delle manifestazioni (cfr. verbale 2
D25-26 pag. 4),
che, a fronte delle sopraevocate dichiarazioni del ricorrente che
conducono alla palese inverosimiglianza dei fatti esposti, i documenti
prodotti dal medesimo a sostegno di quanto addotto e presentati (cfr.
verbale 2 D4 pag. 2) come la fotocopia della denuncia in Polizia in
inglese tradotta e autenticata dal notaio (documento 1) e in urdu
(documento 2), nonché la fotocopia della dichiarazione del capo
politico del partito per cui avrebbe lavorato (documento 3) e la
fotocopia dell'articolo di giornale che riporterebbe la notizia della
sparatoria, in cui sorgerebbe il nome del ricorrente (documento 4)
sono irrilevanti nella fattispecie e altresì inadeguati, ritenuto che come
evidenziato dall'UFM costituiscono delle semplici fotocopie; che, in
particolare, il documento 4 non è in una delle lingue ufficiali, è stato
grossolanamente e solo in parte tradotto senza alcuna certificazione;
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che, pertanto, l'asserita indicazione del nome del ricorrente e le
addotte informazioni ivi contenute costituiscono delle semplici
allegazioni di parte, che peraltro non corrispondono nemmeno a
quanto dichiarato dal ricorrente, ritenuto che lo stesso non ha mai
riferito di essere stato circondato (cfr. documento 4 a confronto con
verbale 1 e verbale 2 D49 pag. 6); che, in merito al documento 3, esso
riporta in basso alla pagina l'intestazione relativa al "General Hospital"
a B._______, peraltro con un evidente errore ortografico ("Genral",
invece di "General"); che, inoltre, il testo centrale non è posto in linea
parallela con l'intestazione, ciò che pone seri dubbi circa l'autenticità di
tale documento, che appare costruito ad hoc con l'aggiunta
dell'asserita certificazione del capo del partito politico, di cui
pretenderebbe far parte; che, infine, il documento 2 relativo all'asserita
denuncia in Polizia risulta essere altresì un semplice scritto, senza né
timbri o firme né un'intestazione da parte della Polizia; che, inoltre,
anche nella denegata ipotesi in cui tale documento dovesse
effettivamente riferirsi alla vicenda resa dal ricorrente, dalla traduzione
del citato documento risulta che i responsabili dell'asserita sparatoria
sarebbero stati arrestati (cfr. documento 1),
che, da ultimo, il ricorrente non è assolutamente stato in grado di
abbozzare l'identità o il minimo dettaglio sulle persone che sarebbero
responsabili dell'asserita sparatoria nei suoi confronti, nonché delle
susseguenti minaccie subite e dai quali temerebbe di essere ucciso
(cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D41-43 pag. 5., D107 pag. 10);
che, in siffatte circostanze, le asserite persecuzioni subite e il timore
circa l'eventualità di subire persecuzioni future in quanto tali persone lo
vorrebbero uccidere, è manifestamente infondato,
che, di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni che
toccano proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion
di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti
dal medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
contraddittori e vaghi del suo racconto, altresì rilevati dall'UFM, a cui
può essere rimandato,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-
razioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Pakistan possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
contrariamente a quanto il ricorrente pretende i sede di ricorso con
mere e generali affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 3),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
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essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art.
83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane e, sebbene ha soltanto una formazione scolastica minima, egli
vanta tanti anni di esperienza lavorativa nella compravendita del cuoio
e nella sartoria (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, egli dispone in
patria di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora
in loco sua madre, numerosi suoi fratelli e sorelle, nonché sua moglie
e i suoi ben quattro figli, oltre ad altri parenti (cfr. ibidem pagg. 3-4 e 7,
nonché verbale 2 D22 pag. 4 e D106 pag. 10); che, inoltre, l'insorgente
è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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