B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1115/2011
S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Robert Galliker;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti
A._______, nato il (…),
Kosovo,
B._______, nata il (…),
Serbia, e i loro figli
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
Kosovo/Serbia
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 gennaio 2011 / N […].
D-1115/2011
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Fatti:
A.
A._______, dichiaratosi cittadino kosovaro, d'etnia rom (madre) e shiptar
(padre), nato a E._______, nel comune di F._______ (Kosovo), avrebbe
vissuto a G._______ (Serbia) durante gli ultimi sei mesi rispettivamente
due anni prima del suo espatrio in data 22 novembre 2010. L'interessato
sarebbe giunto a G._______, provenendo da H._______ (Kosovo), alter-
nando il suo soggiorno durante gli ultimi undici anni tra le due località. Il
23 novembre 2010 egli sarebbe dunque giunto dalla località serba in
Svizzera.
B._______, dichiaratosi cittadina serba, d'etnia rom, nata a G._______
(Serbia), secondo le versioni asserite, si sarebbe sposata con il ricorrente
nel 2000 rispettivamente nel 2001 ed avrebbe seguito suo marito assie-
me ai loro due figli fino all'espatrio per giungere insieme a loro in Svizze-
ra.
B.
In data 23 novembre 2010, A._______ ha presentato una domanda d'asi-
lo in Svizzera assieme a sua moglie, includendo nella sua richiesta i loro
due figli minorenni.
C.
Interrogato sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere fuggito nel 1999 dalla guerra nel Kosovo,
raggiungendo la località di G._______ in Serbia, dove però sarebbe stato
aggredito spesso dai serbi, tra l'altro anche sul posto di lavoro. I serbi l'a-
vrebbero picchiato ed egli avrebbe avuto problemi ovunque si sarebbe
recato. Da G._______ egli sarebbe quindi stato costretto a tornare in Ko-
sovo, dove gli sarebbe stato detto di tornare in Serbia (cfr. verbale d'audi-
zione del 29 novembre 2010, [verbale 1], pag. 6). In merito alle circostan-
ze e le ragioni delle aggressioni dei serbi, l'interessato ha asserito che a
G._______ gli attacchi in generale sarebbero avvenuti perché egli sareb-
be stato ritenuto uno "shiptar", per cui sarebbe stato intimidito e forzato a
lasciare la Serbia (cfr. verbale d'audizione del 16 dicembre 2010, [verba-
le 3], pag. 4 e 8). I problemi della permanenza a H._______ sarebbero
invece legati al fatto che il ricorrente non sarebbe restato in Kosovo a di-
fendere la sua patria (cfr. verbale 3, pag. 5). Per tali ragioni egli non po-
trebbe vivere né in Serbia né in Kosovo. Egli, inoltre, ha asserito che sua
moglie sarebbe stata malmenata da tre o quattro serbi a H._______ nel
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2009 (cfr. verbale 3, pag. 7) e circa due mesi prima di espatriare sarebbe
stata vittima di uno stupro a G._______. Ella sarebbe stata violentata in
modo grave da tre o quattro serbi (cfr. verbale 3, pag. 4, 8 e segg.). Per di
più, egli avrebbe bisogno di soldi per finanziare le cure per i suoi figli (cfr.
verbale 1, pag. 6). Di conseguenza, in caso di rientro sia nel Kosovo che
in Serbia, egli temerebbe per la sua vita e quella della sua famiglia.
Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere stata anche lei vittima dei serbi da quan-
do si sarebbe sposata con il ricorrente. L'interessata ha dichiarato che nel
2004 a E._______ (Kosovo) i serbi avrebbero tentato una prima volta di
violentarla. Suo marito, in tale occasione sarebbe stato in grado di pro-
teggerla, non avrebbe però potuto evitare di diventare lui stesso vittima
delle aggressioni dei serbi. Egli sarebbe stato picchiato e ferito alla testa,
in un modo talmente violento, da cadere in coma per due giorni. Per di
più, in occasione di quell'attacco, sarebbe stato picchiato anche suo figlio
(cfr. verbale d'audizione del 29 novembre 2010, [verbale 2], pag. 6). Inol-
tre, a G._______ nel 2009, quando il figlio si sarebbe ammalato ed a-
vrebbe avuto la bronchite, i serbi inizialmente si sarebbero rifiutati di cu-
rarlo e solamente con il pagamento di cento euro avrebbero accettato di
prendersi cura di lui. Un fatto analogo si sarebbe verificato quando l'inte-
ressata avrebbe dovuto portare sua figlia in ospedale a causa di una ma-
lattia legata all'igiene. Per di più, l'interessata ha asserito che, avendo
sposato uno "shiptar", cioè un kosovaro, di principio, sia lei che tutta la
sua famiglia sarebbe odiata dai serbi (cfr. verbale d'audizione del
17 dicembre 2010, [verbale 4], pag. 4) e per tali ragioni essa sarebbe sta-
ta vittima delle aggressioni dei serbi. L'interessata ha quindi asserito di
aver subito un grave maltrattamento a H._______ da quattro serbi nel
2006 (cfr. verbale 4, pag. 10) e soprattutto di esser stata vittima di una vi-
olenza sessuale commessa a G._______ inizio ottobre 2010 da tre serbi i
quali l'avrebbero non solo violentata ma anche picchiata e ferita in modo
grave (cfr. verbale 4, pagg. 7-9).
D.
L'UFM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentito in merito alle
contraddizioni verificatesi riguardo al periodo trascorso nelle due località
da loro menzionate, cioè G._______ (Serbia) e H._______ (Kosovo),
prima di espatriare in Svizzera. L'interessata ha avuto la possibilità di e-
sprimersi nell'audizione del 17 dicembre 2010 (verbale 4, pag. 12, D104),
mentre l'interessato si è potuto esprimere nell'ambito di una breve audi-
zione complementare il 17 dicembre 2010.
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Pagina 4
E.
Le dichiarazioni degli interessati nelle prime due rispettive audizioni in
merito alle località, dove avrebbero vissuto, hanno indotto l'UFM ad effet-
tuare sia per il marito (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2010 [ver-
bale 5]) che per la moglie (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2010
[verbale 6]) un'audizione complementare.
F.
Con decisione del 12 gennaio 2011, l'UFM ha respinto la loro domanda
d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera
considerando l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita,
esigibile e possibile.
G.
In data 16 febbraio 2010 [recte: 16 febbraio 2011], gli interessati hanno
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Essi hanno chiesto l'annullamen-
to della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente, la concessione
dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allonta-
namento verso il loro Paese d'origine. Hanno altresì presentato una do-
manda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali.
H.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 febbraio 2011, ha informato i
ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura (art. 42 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]).
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribu-
nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dal-
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la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in
quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non pre-
veda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli
scritti.
4.
4.1. Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto contraddittorie, non cre-
dibili e non attendibili le dichiarazioni degli interessati. Le loro allegazioni
non sarebbero sufficientemente motivate, in quanto su punti essenziali
sarebbero senza dettagli e poco circostanziate, tanto da non dare l'im-
pressione di aver vissuto personalmente gli eventi narrati. Inoltre, non
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confermando diverse allegazioni durante le audizioni che si sono susse-
guite, la loro attendibilità sarebbe messa ulteriormente in dubbio.
L'interessato, ad esempio, in merito agli insulti e rimproveri subiti a
H._______ si sarebbe limitato ad asserire che ciò sarebbe capitato "un
giorno sì e un giorno no, spessissimo" (cfr. verbale 3, pag. 5). Per di più,
egli non sarebbe stato capace di descrivere in nessun modo i suoi perse-
cutori i quali a G._______ l'avrebbero provocato verbalmente e picchiato
a causa delle sue origini "shiptar", asserendo semplicemente di non co-
noscere la gente dalla quale sarebbe stato aggredito.
L'interessata, d'altra parte, avrebbe raccontato in modo palesemente va-
go la violenza fisica subita a G._______. Nelle prime due audizioni ella,
da un lato, avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito alla
data del presunto stupro e, dall'altro, sarebbe stata poco chiara nel de-
scrivere le circostanze dell'aggressione. Per di più, nella prima audizione
del 29 novembre 2010 avrebbe addotto di essersi trovata a E._______,
dove nel 2004 sia suo marito che suo figlio sarebbero stati picchiati. Nella
seconda audizione del 17 dicembre 2010 ella invece non avrebbe più ci-
tato tale avvenimento, mettendo addirittura in dubbio nell'audizione com-
plementare del 27 dicembre 2010 di esser stata nella località in questio-
ne.
L'Ufficio ha altresì considerato che entrambi gli interessati avrebbero di-
mostrato ben poche conoscenze della località di H._______, dove essi
avrebbero vissuto con alcune interruzioni negli ultimi anni. Di conseguen-
za, l'UFM ha ritenuto lecito pensare che, se i richiedenti avessero real-
mente vissuto in suddetta località, essi non si sarebbero limitati a fornire
delle scarse e quasi inesistenti informazioni a tal riguardo. A titolo d'e-
sempio, l'interessata non avrebbe saputo dire in quale parte e in quale
quartiere di H._______ avrebbe vissuto, allegando in modo poco attendi-
bile di aver vissuto in un campo a H._______ con popolazioni miste di et-
nia rom, albanese e serba. Tali ultime dichiarazioni rivelerebbero un'evi-
dente ignoranza della realtà specifica di H._______, tipica di qualcuno
che nel luogo in questione non vi avrebbe mai vissuto.
Per quello che riguarda il racconto in merito al matrimonio, sarebbe sor-
prendente che gli interessati abbiano potuto contrarre un matrimonio civi-
le sprovvisti di documenti d'identità idonei e validi. Infatti, sarebbe noto,
che il possesso di documenti d'identità sarebbe un requisito necessario
per la registrazione di un matrimonio civile sia in Kosovo che in Serbia.
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Infine, sarebbe stata poco plausibile la decisione dei coniugi di non partire
prima di subire altre aggressioni e di aver compiuto, a loro dire, i diversi
viaggi tra la Serbia e il Kosovo per così tanti anni, subendo di continuo at-
tacchi da serbi.
Pertanto, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condi-
zioni di verosimiglianza ai sensi dell’art 7 LAsi, per il che, non vi sarebbe
la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d’asilo. Di conse-
guenza, agli interessati non potrebbe essere riconosciuta la qualità di ri-
fugiato e la loro domanda d’asilo andrebbe respinta.
L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'o-
rigine né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pra-
tico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi. Gli
interessati potrebbero quindi tornare in Serbia, siccome esisterebbe la
possibilità per tutta la famiglia di stabilirsi in Serbia ed essi non rischie-
rebbero di essere esposti concretamente e seriamente ad una pena o ad
un trattamento vietato dall’art 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101). L’UFM ha quindi ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
4.2. Con il ricorso del 16 febbraio 2011 gli insorgenti hanno contestato
quanto ritenuto dall’UFM, ribadendo in sostanza quanto già dichiarato du-
rante le audizioni.
Il ricorrente ha dichiarato di aver incontrato problemi ovunque si sarebbe
recato. Egli sarebbe stato picchiato dai serbi, essendo di etnia rom. In
più, non sapendo parlare la lingua albanese, una volta in Kosovo, sareb-
be stato oppresso e costretto a ritornare in Serbia, dove però sarebbe
stato di nuovo vittima di aggressioni. Tutto ciò lo avrebbe portato a spo-
starsi assieme alla sua famiglia ancora una volta in Kosovo.
Per quanto riguarda le considerazioni dell'UFM, in primo luogo, l'insor-
gente contesta il rimprovero fattogli di aver descritto le angherie in un
modo superficiale, dando l'impressione di non aver vissuto veramente i
fatti addotti. Il ricorrente ha asserito che semplicemente non conoscereb-
be le persone dalle quali avrebbe subito delle aggressioni e che dunque
egli si sarebbe soltanto limitato a raccontare quello che avrebbe realmen-
te vissuto, il che comporterebbe un certo grado di approssimazione.
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In secondo luogo, in merito alla violenza sessuale, la ricorrente ha ritenu-
to nel gravame che sarebbe alquanto normale, che il racconto dello stu-
pro sarebbe in parte vago. Infatti, a suo dire, sarebbe notorio che una
donna, vittima di violenze sessuali, non racconti volentieri quanto subito,
per di più, dinanzi a degli estranei. Inoltre, occorrerebbe considerare che
sua moglie, a causa dello stupro, sarebbe svenuta, per la quale ragione
non sarebbe più in grado di ricordarsi i dettagli della violenza sessuale
subita.
Per quanto concerne le osservazioni secondo le quali gli interessati non
avrebbero sufficienti conoscenze della località di H._______ (Kosovo), il
ricorrente ha giustificato tale mancanza di conoscenze della città situata
nel Kosovo, con il fatto di aver vissuto a H._______ in campi di baracche
dalle quali lui e la sua famiglia sarebbero usciti poco. Di conseguenza,
essendo stati poco in giro nella città di H._______, essi non sarebbero
stati in grado di fornire più dettagli della menzionata città.
Per di più, il ricorrente è del parere che non vi sarebbe nulla di sorpren-
dente nel fatto che sarebbe stato possibile sposarsi civilmente senza al-
cun documento d’identità, essendo stato un amico che avrebbe sposato i
coniugi.
Infine, il ricorrente ha sostenuto che sia le sue dichiarazioni che quelle di
sua moglie andrebbero considerate verosimile, giacché la decisione
dell’UFM si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti
e misconoscerebbe la situazione in cui sarebbero costretti a vivere i rom
sia in Serbia che in Kosovo. Il ricorrente non ritiene ragionevolmente esi-
gibile l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto, in caso di rientro in pa-
tria non sarebbe garantita la sicurezza per la sua famiglia. Essi sarebbero
costretti a vivere in un clima di forte insicurezza e di continua violazione
dei diritti umani, ragione per cui, si giustificherebbe la loro ammissione
provvisoria in Svizzera.
5.
Va quindi esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente respinto la do-
manda d'asilo degli interessati, deciso l'esecuzione dell'allontanamento
dalla Svizzera dei ricorrenti, nonché ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
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rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità
del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GI-
CRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resi-
stenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di di-
versa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o me-
glio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valuta-
zione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole alle-
gazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'au-
torità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall’autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in mate-
ria d’asilo rese dagli insorgenti si esauriscono in mere, generiche ed im-
precise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemen-
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Pagina 10
to di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedi-
mento litigioso.
6.2. Va avantutto rilevato che il racconto del ricorrente, in parte, diverge in
modo particolarmente evidente da quello di sua moglie. In concreto, i co-
niugi si sono contraddetti in merito al periodo trascorso in Serbia ed in
Kosovo. In primis, il ricorrente ha affermato che lui e la sua famiglia sa-
rebbero rimasti durante gli ultimi sei mesi prima dell'espatrio in Serbia a
G._______ (cfr. verbale 3, pag. 3), mentre sua moglie ha asserito di aver
soggiornato assieme alla sua famiglia sempre a G._______ durante il pe-
riodo tra la metà del 2008 fino all’espatrio (cfr. verbale 4, pag. 3). I coniu-
gi, confrontati con le loro prime affermazioni divergenti, hanno di seguito
invertito le loro dichiarazioni e si sono di nuovo contraddetti. Infatti, in se-
condo luogo, l’interessata ha dichiarato corretta la versione dei fatti asse-
rita dapprima dal marito, affermando di avere problemi di memoria (cfr.
verbale 4, pag. 12) e il marito nella breve audizione complementare del
17 dicembre 2010, per contro, ha confermato la prima versione dei fatti di
sua moglie, asserendo di aver trascorso gli ultimi due anni prima
dell’espatrio a G._______.
Le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti riguardo al loro matrimonio sono
poco attendibili, specialmente, analizzando tre elementi rilevanti per un
matrimonio civile; la data, il luogo e la procedura. Infatti, se si può fino ad
un certo punto ritenere che sia normale che una persona non possa ri-
cordarsi ogni data di un avvenimento, per un matrimonio non può valere
la stessa argomentazione. Di conseguenza, è perlomeno molto sorpren-
dente che la moglie del ricorrente abbia collocato il suo matrimonio in ben
tre anni diversi, segnatamente nel 1999 (cfr. verbale 4, pag. 4), nel 2000
(cfr. verbale 2, pag. 2 e verbale 6, pag. 2) e nel 2001 (verbale 2, pag. 6).
Per quello che riguarda il luogo del matrimonio, la ricorrente si rivela poco
credibile: ella ha asserito nella prima audizione come il marito (cfr. verba-
le 1, pag. 2), di essersi sposata civilmente in Serbia a G._______ (cfr.
verbale 2, pag. 2); in seguito ha però ritirato la sua affermazione, dichia-
rando che il matrimonio sarebbe avvenuto a H._______, ossia in Kosovo
(cfr. verbale 6, pag. 2). Per di più, come rettamente ritenuto dall’UFM, non
è attendibile che i ricorrenti si siano sposati senz’alcun documento
d’identità, essendo notorio che il possesso di documenti d’identità in ge-
nere è un requisito necessario per la registrazione di un matrimonio civile
sia in Kosovo che in Serbia.
Riguardo le varie aggressioni di cui i ricorrenti sarebbero stati vittime dei
serbi, nelle diverse audizioni presso l'UFM vi sono molte affermazioni as-
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sai vaghe, non attendibili e, soprattutto, prive di mezzi di prove. A titolo
d’esempio, non è plausibile perché nell'audizione del 29 novembre 2010
dinanzi all’autorità inferiore la ricorrente abbia descritto un'aggressione
nel 2004 a E._______ (Kosovo) nei confronti di suo marito in modo molto
tragico. Ella, difatti, ha affermato che, essendo stata aggredita durante
quell’accaduto nel 2004 dai serbi, suo marito, per proteggerla, avrebbe
subito delle lesioni talmente gravi da esser caduto in coma per due giorni
(cfr. verbale 2, pag. 6). Nelle seguenti audizioni la ricorrente non ha più
menzionato tale avvenimento e, addirittura, ha messo in dubbio tutto ciò,
asserendo di non esser probabilmente mai stata in Kosovo a E._______
(cfr. verbale 6, pag. 4). Il marito invece ha ripetuto di esser stato picchiato
spesso dai serbi, ultimamente a G._______ due mesi prima di espatriare
in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7), ma mai in un modo talmente grave da
cadere in coma per due giorni. Tra l'altro, egli non ha mai citato alcun ac-
caduto del 2004 a E._______.
In merito alla violenza sessuale che avrebbe subito la ricorrente da tre
serbi, ella nella descrizione dei fatti non è stata molto precisa e ad esem-
pio ha fatto valere anche in questo caso diverse opzioni di date in cui la
violenza sarebbe stata commessa. Infatti, nella prima audizione del
29 novembre 2011 la ricorrente ha affermato che lo stupro sarebbe acca-
duto il 2 o 3 ottobre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 6), mentre nell'audizione
successiva del 17 dicembre 2010 concernente i motivi d'asilo, – tenutasi
dall'UFM visto la tematica trattata rettamente con la partecipazione di solo
donne – la ricorrente ha fornito alcune opzioni per situare temporalmente
la suddetta violenza, per poi localizzare approssimativamente l'accaduto
nell'ottobre 2010 (cfr. verbale 4, pag. 5). Per di più, nonostante la ricorren-
te sia andata da un medico (cfr. verbale 4, pag. 8) ed abbia denunciato
l'accaduto presso la polizia serba, non vi è anche per le summenzionate
circostanze nessuna prova scritta e negli atti non figura né un certificato
medico né una qualsivoglia prova scritta. Di conseguenza, in casu, vi so-
no solamente allegazioni prive di mezzi di prove, le quali, non possono
essere valutate attendibili, per il che, i requisiti per far valere la verosimi-
glianza dell’accaduto non sono adempiti.
Nel caso del ricorrente, l’esame della verosimiglianza delle allegazioni
concernenti i suoi motivi d’asilo non resiste alla critica. Infatti, anch'egli ha
dichiarato in modo molto superficiale e non attendibile, di essere stato in-
sultato dai serbi a H._______ nei pressi della baracca in cui alloggiava,
dichiarando che ciò sarebbe capitato “un giorno sì e un giorno no, spes-
sissimo” (cfr. verbale 3, pag. 5). Tale affermazione non è credibile e asso-
ciata a diverse contraddizioni del ricorrente, rende il suo racconto altret-
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tanto inverosimile. Il ricorrente si è confuso ad esempio anche in merito al
luogo di nascita dei suoi figli, dichiarando sia H._______ (cfr. verbale 3,
pag. 4) che G._______ quale luogo di nascita dei figli (cfr. verbale 5, pag.
6). Per quello che riguarda invece le aggressioni subite a causa della sua
origine albanese e rom, in base ad una valutazione complessiva dei fatti,
le dichiarazioni non reggono anch’esse l’esame della verosimiglianza. A
titolo d'esempio, sia ricordato come la moglie del ricorrente ha dichiarato
che suo marito sarebbe stato vittima di gravi aggressioni che in un caso
l'avrebbero fatto cadere in coma. Il marito, invece, ha asserito che essen-
do uno “shiptar” sarebbe stato picchiato in diverse occasioni, ad ogni mo-
do però, mai così talmente grave, da dover andare in ospedale (cfr. ver-
bale 3, pag. 8).
Per di più, come rettamente osservato dall'UFM, dal racconto dei ricorren-
ti subentrano seri dubbi sul fatto se e quando essi avessero vissuto effet-
tivamente a H._______ in Kosovo.
Infine, anche le affermazioni dei ricorrenti in merito allo smarrimento dei
documenti d'identità sono in parte contraddittorie e in parte non logiche
(cfr. verbale 2, pagg. 4/5). A titolo d'esempio, il ricorrente ha dimostrato ul-
teriormente di non essere credibile, dichiarando di non aver ritenuto ne-
cessario di portare con sé la sua carta d’identità (cfr. verbale 3, pag. 2). Di
conseguenza, egli ha dato l’impressione di dissimulare il summenzionato
documento d’identità per i bisogni di causa.
In conclusione, visto tutto quanto sopra e che dall'atto di ricorso esamina-
to non sono emersi particolari fatti nuovi, senza che sia necessario men-
zionare ulteriori elementi del racconto reso dai ricorrenti, codesto Tribuna-
le ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ri-
correnti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art.
7 LAsi.
Considerata l'inverosimiglianza del racconto dei ricorrenti, come retta-
mente rilevato dall'UFM nella sua decisione del 12 gennaio 2011, v'è ra-
gione di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti
addotti.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso sui punti di questione della
qualità di rifugiato e dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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Pagina 13
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La que-
stione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontana-
mento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale am-
ministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul
Meno 1990, pag. 262).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausi-
bile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
8.2. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini,
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gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppu-
re presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pe-
ricolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un
paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le di-
sposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a): in altre parole, la
difficile situazione generale dei diritti umani in Serbia rispettivamente in
Kosovo per i rom, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni
caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tali paesi
come di per sé inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi (art 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
8.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'ese-
cuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente
in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza ge-
neralizzata o emergenza medica.
La disposizione sopracitata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizza-
ta. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontana-
mento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse
non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fa-
me, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o
persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costitui-
scono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di
cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti,
in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla qua-
le incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo stranie-
ro in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con
l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Sviz-
zera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid.
10.1 pag. 215).
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Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ri-
correnti hanno concluso a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione ge-
nerale vigente attualmente sia in Serbia che in Kosovo, da un lato, e la lo-
ro situazione personale, dall'altro.
Quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83
cpv. 4 LStr, il Tribunale dapprima osserva che né in Serbia né in Kosovo
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza gene-
ralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territo-
rio nazionale.
Per quello che riguarda la situazione personale dei ricorrenti, è da rilevare
che essi sono di origine kosovara e serba, tra l’altro d'etnia rom, e pro-
vengono da E._______ (Kosovo) e G._______ (Serbia). Trattandosi di
membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribuna-
le rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella
promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse di-
scriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'e-
lettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'e-
ducazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di rom vivo-
no in condizioni di grande povertà – soprattutto per quel che concerne le
condizioni di alloggio – e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoc-
cupazione. Per di più, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni
e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I
rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o
verbali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006
del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, v'è comunque da rilevare che tali
aggressioni non raggiungono un'intensità tale da rendere inesigibile l'al-
lontanamento dei rom verso la Serbia (cfr. sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale E-4802/2010 del 19 maggio 2011 consid. 5.4.1). In ca-
su, i ricorrenti risiedono in Svizzera dal mese di novembre del 2010, data
in cui hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di dunque
circa un anno e mezzo dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguen-
za di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella so-
cietà serba, posto che i ricorrenti, ancora abbastanza giovani, dispongono
di una sufficiente rete familiare e di conoscenze in loco.
In casu, B._______ dispone di una discreta formazione scolastica, men-
tre A._______ dinanzi all'UFM ha asserito di avere sempre lavorato da
ragazzo sino all'espatrio in Svizzera sia in Kosovo che in Serbia, soprat-
tutto nel campo edile, raccogliendo metalli, nell’agricoltura, in qualche
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fabbrica e anche svolgendo altri piccoli lavori (cfr. verbale 1, pag. 3). Di
conseguenza, egli al suo ritorno può vantare di una certa esperienza pro-
fessionale.
Inoltre, visto il racconto inverosimile dei ricorrenti, come ritenuto corretta-
mente dall’autorità inferiore, nulla permette d'escludere che essi posseg-
gano una solida e densa rete familiare su cui contare in Serbia o in Koso-
vo.
Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata
valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente ac-
compagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini,
per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accom-
pagnate e sprovviste di una rete sociale o familiare (cfr. tra le altre, deci-
sione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 apri-
le 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dunque an-
che l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in con-
siderazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr
conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS
0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'e-
same dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo
devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad
un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51
consid 5.6; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-6345/2006
del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra
le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame appro-
fondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la
dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), ca-
ratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e
la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e
della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno
in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanen-
za in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle
possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo,
ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da
un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico
del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera
sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale.
Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di
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reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata
del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzio-
ne dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze
del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicembre 2008 e
E-4909/2006 del 24 settembre 2010).
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno due figli, nati nel (…) (figlio) e (…) (fi-
glia), entrambi dichiarati di nazionalità della Repubblica del Kosovo, con
ultimo domicilio in Serbia, dove tra l’altro hanno maggiormente trascorso i
loro primi anni di vita fino all’espatrio assieme ai loro genitori nel novem-
bre del 2010. Il Tribunale è cosciente delle eventuali difficoltà che questi
figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia una presenza
di circa un anno e mezzo durante la quale essi sono stati via dal loro Pa-
ese d'origine, potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età
siano ancora totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di
vita dei genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine della madre
non costituirà un problema insormontabile, posto che, anche a seguito del
peregrinare, non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà
svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che
l'allontanamento non rappresenta per loro uno sradicamento che potreb-
be pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro. Pertanto, il loro
allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della CDF.
In vista di un’esecuzione dell’allontanamento verso la Serbia, per di più,
occorre esaminare l’aspetto della cittadinanza dei ricorrenti, segnatamen-
te quella kosovara sia del ricorrente che dei figli. A questo proposito va ri-
levato che alla cittadinanza kosovara hanno diritto i cittadini jugoslavi e
residenti in Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della legge sulla cittadi-
nanza kosovara [n. 03/L-034] del 20 febbraio 2008), e la stessa non
esclude comunque la doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara.
D'altra parte i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autori-
tà serbe come cittadini serbi, in quanto giusta la nuova Costituzione della
Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006 non viene espressamente ri-
conosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1
seg.), escludendo quindi la doppia cittadinanza.
Durante la procedura dinanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha dichiara-
to di essere cittadino kosovaro d'etnia rom rispettivamente shiptar (cfr.
verbale 1, pag.1; verbale 5, pag. 3; foglio dati personali del centro di regi-
strazione A._______, act. UFM A1/2; foglio dati personali del centro di re-
gistrazione di A._______, act. UFM A15/8). La ricorrente invece ha dichia-
rato di essere cittadina serba d'etnia rom (cfr. verbale 2, pag.1; foglio dati
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personali del centro di registrazione B._______, act. UFM A1/2; foglio dati
personali del centro di registrazione di B._______, act. UFM A15/8). Di
conseguenza, in base alla Costituzione serba del 2006, l'autorità inferiore
non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, esami-
nando l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia, vi-
sta la nazionalità serba della ricorrente e presumendo che tutta la famiglia
abbia soggiornato fino all’espatrio prevalentemente in Serbia. Tuttavia, la
nazionalità kosovara del ricorrente e dei figli non esclude la possibilità di
ritornare in Kosovo.
Infine, i ricorrenti nel gravame non hanno preteso di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr.
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per
motivi medici. Quo a possibili malattie dei figli, si rileva che quest'ultimi
avranno accesso alle strutture sanitarie non appena registrati in loco (cfr.
DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.3 seg.).
Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempi-
ti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel
loro Paese d'origine.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513 segg.).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'ese-
cuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata deci-
sione confermata.
9.
Ne discende che l’UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l’autorità di prime
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Pagina 19
cura non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che, il ricorso va respinto.
10.
Visto l’esito della procedura, nonché la domanda di esenzione dal versa-
mento dell'anticipo divenuta priva d'oggetto, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricor-
renti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che, non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: