B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1133/2013
S e n t e n z a d e l l ' 11 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Albania,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 20 febbraio 2013 / N [...].
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Visto
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
19 dicembre 2012;
il verbale del 28 dicembre 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le al-
tre cose, è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asi-
lo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso
il Belgio;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
20 febbraio 2013 (notificata all'interessato in data 25 febbraio 2013) di
non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2
lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento del richiedente
verso il Belgio, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la
scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso
non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento
del richiedente verso il Belgio come lecito, ragionevolmente esigibile e
possibile, posto che, da un lato, il Belgio rispetterebbe il principio del di-
vieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non
sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente
del relativo art. 3;
il ricorso del 4 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 5 marzo 2013) – con allegata la decisione impugnata – con il quale
il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la resti-
tuzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito,
nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; che ha altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispen-
sa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
cessuali con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 6 marzo 2013;
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la sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento ordi-
nata dal Tribunale in data 6 marzo 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32–
35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se
l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della do-
manda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
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un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di
una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un
accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regola-
mento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
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che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO-
DAC", che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo a B._______
(Belgio) il (...) (cfr. act. A 8/1 e A9/1); che lo stesso insorgente ha ammes-
so tale circostanza (cfr. verbale 1, pag. 4);
che il ricorrente ha affermato di avere chiesto asilo in Belgio con la madre
la sorella ed il fratello; che, a seguito dell'esito negativo di tale domanda
di asilo, sarebbero fuggiti in Italia dove avrebbero nuovamente chiesto a-
silo; che, temendo di essere rimpatriato in Albania, sarebbe fuggito dalla
custodia della madre giungendo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5-6);
che il 24 gennaio 2013, basandosi su quanto precede, l'UFM ha sottopo-
sto alle Autorità italiane una domanda di informazione sulla base
dell'art. 21 Regolamento Dublino II (cfr. A23/2, A/24/4);
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che, in data 6 febbraio 2013, le Autorità italiane hanno informato l'UFM
che la madre del ricorrente si trova effettivamente in Italia; che le stesse
Autorità hanno aggiunto di avere trasmesso alle Autorità belghe una ri-
chiesta di ripresa a carico della richiedente (cfr. A26/1);
che, il 7 febbraio 2013, appurato quanto sopra, l'UFM ha presentato alle
autorità belghe competenti una richiesta fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. e
Regolamento Dublino II volta alla ripresa a carico del richiedente
(cfr. act. A 27/6);
che, il 19 febbraio 2013, il Belgio ha esplicitamente accettato la ripresa a
carico dell'insorgente in virtù dell'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dubli-
no II (cfr. A31/1, A32/1);
che, di conseguenza, la competenza del Belgio è data;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che, sulla base dei principi generali
del Regolamento Dublino II e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 Novembre 1989 (RS 0.107), egli andrebbe trasferito in
Italia, dove si trova la propria famiglia; che, infatti, malgrado la richiesta di
trasferimento dei famigliari del ricorrente inoltrata dalle Autorità italiane a
quelle belghe, non vi sarebbe la certezza dell'esecuzione di tale allonta-
namento verso il Belgio; che, visto quanto precede, l'insorgente rischie-
rebbe di essere rinviato dalle Autorità belghe in Albania privo della propria
famiglia; che, di conseguenza, sarebbe più opportuno il trasferimento del
ricorrente in Italia, lasciando a quest'ultimo Paese la decisione di un e-
ventuale trasferimento dell'intera famiglia verso il Belgio;
che, conformemente all'art. 6 Regolamento Dublino II, se il richiedente
l'asilo è un minorenne non accompagnato, è competente per l'esame del-
la domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo
famigliare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore; che, per con-
tro, in mancanza di un famigliare, è competente lo Stato membro in cui il
minore ha presentato la domanda d'asilo;
che, nel caso di specie, i famigliari del ricorrente risultano trovarsi in Italia
in qualità di richiedenti l'asilo; che, oltretutto, le Autorità italiane hanno già
trasmesso al Belgio una domanda di ripresa a carico di questi ultimi; che,
pertanto, i famigliari dell'insorgente non si trovano in Italia legalmente ai
sensi dell'art. 6 Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, l'Italia non
è competente per l'esame della domanda dell'insorgente (CHRISTIAN FIL-
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ZWIESER/BARBARA LIEBMINGER, Dublin II Verordnung. Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 2a ed., Vienna/Graz 2007, ad art. 6);
che, ritenuta la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico
da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo per temere che il
Belgio non rispetti i principi posti dal diritto internazionale in merito alla
protezione del fanciullo e del nucleo familiare; che, infatti, contrariamente
all'importanza che la qualità di minore riveste in merito all'esecuzione
dell'allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. GICRA 1998 n°13 con-
sid. 5e et GICRA 2005 n°6 consid. 6.2), la minore età del richiedente non
ha il medesimo impatto sulla decisione relativa al trasferimento del richie-
dente verso uno Stato membro presa in applicazione del Regolamento
Dublino II;
che in effetti, detto Regolamento non fa riferimento alla minorità di un ri-
chiedente che per quanto riguardo la designazione dello Stato competen-
te per definirne la sorte, senza mettere in discussione il principio stesso
del trasferimento (cfr. art. 6 e at. 15 cpv. 3 del Regolamento);
che l'art. 6 corrisponde all'art. 22 cpv. 2 della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati
membri si adoperano per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciul-
lo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo
alla sua famiglia (CHRISTIAN FILZWIESER/BARBARA LIEBMINGER, idem, ad
art. 6);
che, di conseguenza, il Belgio è competente per l'esame della domanda
di asilo in oggetto ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuto a ri-
prendere a carico il ricorrente giusta le condizioni previste all'art. 20 del
medesimo regolamento;
che il ricorrente non ha contestato le condizioni di accoglienza presenti in
Belgio; che, pertanto, non esistono né ostacoli tali da rendere inammissi-
bile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni umani-
tarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della
domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
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che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
pag. 645);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, anche la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene
senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 6 marzo 2013 cessa di
avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, vista la particolarità del caso e la minorità del ricorrente, si rinuncia a
mettere a carico spese di procedura;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 6 marzo 2013 è revocata.
3.
Non si prelevano spese.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: