Corte IV
D-1135/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 febbraio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1135/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
20 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 22 gennaio 2009 e del 2 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 19 febbraio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 febbraio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere nato a B._______ e di aver vissuto
tutta la sua vita a C._______ (Georgia),
che, il (...), il fratello D._______ ed il cugino E._______ dell'interessato
si sarebbero arruolati volontariamente per combattere nel conflitto in
Ossezia,
che, tornati a B._______ dopo i combattimenti, il (...) D._______ e
E._______ sarebbero stati sequestrati e picchiati da degli sconosciuti,
i quali avrebbero voluto sapere dove si trovasse la famiglia
dell'interessato, poiché avrebbero voluto vendicarsi del massacro di
una famiglia di cui D._______. sarebbe stato accusato,
che, D._______ avrebbe infine rivelato dove si trovasse la sua
famiglia,
che, in data (...), rientrando a casa, l'interessato avrebbe trovato delle
tracce di sparatoria, il nonno morto ed i genitori scomparsi,
che, l'interessato si sarebbe nascosto a casa di un amico fino al (...),
quanto il cugino E._______ lo avrebbe rintracciato e convinto ad
espatriare insieme il medesimo giorno,
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che, da B._______, l'interessato, assieme a E._______, avrebbe
dapprima raggiunto – imbarcandosi su una nave con l'auto – l'Ucraina,
dove sarebbe stato ospitato da qualcuno che non conosceva e senza
sapere dove si trovasse. Dopo qualche giorno, il medesimo sarebbe
partito in auto, insieme al cugino, rispettivamente accompagnati da un
passatore, fino ad arrivare in Svizzera il (...), senza sapere quali strade
avrebbero percorso, quali Paesi avrebbero attraversato, nonché senza
documenti e senza subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente ha allegato che gli sarebbe stato
oggettivamente impossibile di consegnare un documento d'identità
entro le 48 ore, in quanto il suo passaporto e la sua carta d'identità
sarebbero rimasti in Georgia, perché non si sarebbe trovato in
condizione di portarli con sé. Inoltre, il ricorrente ha addotto che non
avrebbe nemmeno potuto farsi inviare i siffatti documenti in Svizzera,
considerato che non saprebbe dove rintracciare i propri genitori.
L'autore del gravame ha fatto valere inoltre che – come avrebbe già
spiegato in corso di procedura – la sua vita sarebbe in pericolo in caso
di rientro in Georgia, a causa della partecipazione nel conflitto in
Ossezia di alcuni suoi familiari e non potrebbe contare su una
protezione effettiva da parte delle autorità georgiane. Gruppi di
ossetini infatti vorrebbero vendicarsi con chi avrebbe preso parte alla
guerra. Infine, il ricorrente contesta che l'autorità inferiore abbia
considerato inverosimile che i suoi familiari si siano arruolati il (...),
poiché in tale data la guerra sarebbe finita, ritenuto che le truppe
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georgiane sarebbero rimaste di fatto sul territorio ossetino anche dopo
tale data, come dimostrerebbe la cronaca più dettagliata,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che – come rettamente ritenuto dall'UFM – le circostanze del viaggio
del ricorrente dalla Georgia, ed in particolare dall'Ucraina alla
Svizzera, viaggiando in un furgone, senza documenti e senza subire
controlli (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 7 e del 2
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febbraio 2009 pag. 14-16) sono del tutto inverosimili, considerato che,
durante il viaggio, egli ha dovuto forzatamente oltrepassare il confine
Schengen, ciò che è difficile, senza documenti, tanto più che egli non
ha saputo fornire alcun riferimento concreto circa il viaggio intrapreso
(cfr. in particolare verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 16).
Segnatamente, egli non è stato in grado di indicare – senza alcuna
valida giustificazione – i Paesi che avrebbe attraversato. Non
soccorrono infatti l'insorgente le dichiarazioni, secondo cui avrebbe
dormito durante quasi tutto il viaggio e si sarebbe fermato solo di notte
(cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 14 e del 22 gennaio
2009 pag. 7) e secondo cui non si sarebbe neanche accorto di avere
viaggiato in nave (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 15),
che non soccorre d'altronde l'autore del gravame la semplice
allegazione, secondo cui non vorrebbe contattare nessuno nel suo
Paese d'origine per farsi inviare i documenti di viaggio e d'identità per
paura di essere rintracciato dalle persone che avrebbero minacciato la
sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 4),
che, per sovrabbondanza, v'è altresì ragione di ritenere che se
l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un documento, segnatamente facendo
capo ad un servizio postale privato per il tramite di un altro familiare o
di un conoscente in Patria, detti sforzi avrebbero potuto avere esito
favorevole. Il fatto che il ricorrente non si sia adoperato in tal senso ed
abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento – allegando
che i documenti erano in possesso dei genitori e che non fosse in
grado di contattarli (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 4
e ricorso pag. 2), è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già
in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, in siffatte circostanze, il ricorrente deve quindi sopportare le
conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,
che, da quanto esposto, e meglio, considerata l'inverosimiglianza del
viaggio del ricorrente nelle circostanze sopradescritte e senza
documenti, nonché l'inconsistenza del fatto che il ricorrente abbia
potuto lasciare i suoi documenti in Patria, codesto Tribunale ha ragione
di concludere che il ricorrente dissimuli i documenti per i bisogni di
causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia per il timore di essere ucciso dagli ossetini che
avrebbero sequestrato il fratello ed il cugino ed ucciso il nonno, a
causa della partecipazione nel conflitto in Ossezia da parte del fratello
ed al fine di vendicarsi del massacro di una famiglia di cui quest'ultimo
sarebbe stato accusato,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che basti sottolineare che il fondamento alla base della richiesta
d'asilo del ricorrente, che si basa sulla partecipazione del fratello al
conflitto in Ossezia e sul susseguente sequestro di cui sarebbero stati
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oggetto il cugino ed il fratello medesimo a causa del massacro da
parte di quest'ultimo di un'intera famiglia in occasione di un attacco, è
totalmente vacillante e infondato. L'insorgente si è espresso in modo
vago, superficiale e evasivo durante le audizioni (cfr. verbale
d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 3, 4, 6–8, 10–12 e 16) e non è
stato in grado di fornire alcun dettaglio sul sequestro del fratello e del
cugino, ma si è contraddetto su punti cruciali, come sulle circostanze
nelle quali avrebbe appreso di tale evento (cfr. verbale d'audizione del
2 febbraio 2009 pag. 8) e sulla denuncia fatta presso le autorità statali
(cfr. ibidem pag. 7 e 8). Inoltre, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, non è verosimile che il ricorrente non abbia
intrapreso nulla dopo l'attacco ai danni del suo domicilio, ma si
sarebbe nascosto a casa di un'amico per dieci giorni circa, senza
preoccuparsi del destino dei genitori o del funerale del nonno (cfr.
ibidem pag. 10 e 11),
che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più
che né il ricorrente ha fatto valere concreti argomenti in merito,
limitandosi ad una semplice allegazione in sede di ricorso (cfr. ricorso
pag. 2), né sono emersi elementi suscettibili di dubitare
dell'opportunità di una tale protezione, allorquando l'insorgente ha
semplicemente affermato di non aver avvisato le autorità, perché
aveva paura (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 6),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato,
tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo
Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno
preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia.
A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite,
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Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di
Abkhazia e Ossezia del Sud,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha frequentato la scuola fino all'età di sedici anni
(undicesima classe) ed ha altresì un'esperienza professionale quale
operaio edile (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 2).
D'altronde, in Patria egli può beneficiare di un'importante rete sociale,
ritenuto che egli ha dichiarato che i genitori ed il fratello si trovano
ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 3).
Inoltre, questo Tribunale, tramite sentenza del 19 febbraio 2009, ha
deciso l'allontanamento verso la Georgia anche del cugino del
ricorrente. L'insorgente potrà pertanto contare su un sostegno
familiare supplementare, una volta rientrato in Patria,
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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