B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1141/2018
Sen t en z a d e l l ’ 11 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione
della SEM del 23 gennaio 2018 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 14 gen-
naio 2016,
i verbali d’audizione del 22 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 5
dicembre 2017 (di seguito: verbale 2),
i mezzi di prova versati agli atti in sede di prima istanza (cfr. atti A24 e A25),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 23 gennaio 2018, notificata al più presto il giorno seguente, con cui tale
autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontana-
mento del richiedente asilo dalla Svizzera, salvo però non ritenere ragio-
nevolmente esigibile l’esecuzione dello stesso, con conseguente ammis-
sione provvisoria dell’interessato,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 23 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
24 febbraio 2018), per mezzo del quale l’interessato ha postulato l’annul-
lamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato e la concessione dell’asilo in Svizzera; subordinatamente la restitu-
zione degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione; contestual-
mente una domanda di assistenza giudiziaria parziale, con protesta di
spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 23 gennaio 2018 e non avendo egli
contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione
dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato es-
sere di cittadinanza afghana pur essendo nato e cresciuto Iran; che sa-
rebbe stato espulso verso il paese d’origine in due occasioni, rimanendo in
entrambe le situazioni in Hotel a Herat prima di fare ritorno in Iran; che al
di fuori di tali brevi soggiorni, durati nel complesso otto giorni, egli non
avrebbe mai risieduto in Afghanistan; che nella medesima occasione egli
ha dichiarato aver lasciato definitivamente l’Iran in quanto alcuni suoi fami-
gliari sarebbero stati contrari al fatto ch’egli svolgesse degli studi, per il che
lo avrebbero minacciato di inviarlo a combattere in Siria (cfr. verbale 1, pag.
2 e seg.),
che sentito sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato non essere in misura di fare
ritorno in Afghanistan, laddove sarebbe rientrato in sole tre occasioni du-
rante la sua esistenza, a causa dei rischi derivanti da una faida famigliare;
che egli ha in particolare asserito che la sua famiglia, originaria di Sar-e
Pol, si sarebbe trasferita in Iran anni addietro in ragione dei conflitti con un
certo B._______; che quest’ultimo si sarebbe impossessato delle terre
della famiglia C._______ e sarebbe ora a capo della locale polizia; ch’egli
teme inoltre le ire di alcuni Mujaheddin, che a seguito di una macchinazione
di B._______ porterebbero a loro volta rancore nei confronti dei
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C._______; che invero, nonostante fossero passati sedici o diciassette
anni, allorquando un suo parente di nome D._______ si sarebbe recato in
Afghanistan, vi avrebbe trovato la morte; che tale uccisione sarebbe ricon-
ducibile, secondo quanto “dicono” sempre all’agire di B._______; che la
cosa sarebbe anche stata denunciata ad una non meglio precisata “Orga-
nizzazione dei diritti umani”; che al richiedente non sarebbe tuttavia suc-
cesso nulla a livello personale, fatto salvo un attacco da parte dei talebani
all’autobus sul quale viaggiava; che nel corso del suo primo rimpatrio egli
si sarebbe recato a Kabul per ottenere la Taskara tramite l’intercessione di
terzi ma la trattativa non sarebbe andata a buon fine in quanto la persona
in questione si sarebbe tirata indietro per paura; che per il resto, l’insor-
gente ha ulteriormente sviluppato il suo resoconto circa quanto avvenuto
in Iran (cfr. verbale 2, pag. 2 e seg.),
che a sostegno della sua domanda, il ricorrente ha versato agli atti la pro-
pria Taskara, che secondo le sue stesse dichiarazioni potrebbe risultare un
falso, delle copie di permessi di soggiorno rilasciati in Iran, una copia di un
attestato scolastico, una copia di una presunta denuncia relativa all’omici-
dio di un parente ed alcune foto che lo ritraggono nonché un supporto in-
formatico contenente un filmato datato nel quale è ripreso il ritrovamento
di alcuni cadaveri,
che nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto inverosimili in quanto
contraddittorie le dichiarazione dell’interessato a proposito dei suoi sog-
giorni in patria; che l’autorità di prime cure ha parimenti espresso dubbi
quanto all’esistenza di un pericolo nei confronti del richiedente nel paese
d’origine; che nemmeno i mezzi di prova addotti sarebbero pertinenti in
materia d’asilo; che ad ogni modo il richiedente non avrebbe fatto valere
alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti, giacché non avrebbe mai
avuto problemi con le autorità né con terze persone (tantomeno con code-
sto B._______, con il quale non avrebbe avuto alcun contatto); che inoltre,
quanto avvenuto in Iran non sarebbe pertinente ai fini della concessione
dell’asilo; che infine, anche l’attacco subito dai talebani non adempierebbe
alle condizioni di cui all’art. 3 LAsi, siccome non dettato dalla volontà di
persecuzione mirata ma bensì dalla situazione di violenza generalizzata in
essere in Afghanistan,
che nel ricorso, l’insorgente, dopo aver succintamente richiamato e preci-
sato i fatti esposti in corso di procedura, contesta le valutazioni dell’autorità
di prime cure; ch’egli ritiene invero che, sebbene i fatti all’origine della sua
fuga verso l’Europa si sarebbero svolti in Iran, per la sua famiglia vi sareb-
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bero enormi problemi anche in Afghanistan; che le contraddizioni si riferi-
rebbero invero ad aspetti non essenziali; che l’autorità di prime cure
avrebbe inoltre dovuto fare più sforzi per visionare i mezzi di prova prodotti;
che vi sarebbero pertanto le condizioni per il riconoscimento dello statuto
di rifugiato e per la concessione dell’asilo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita,
dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi);
che la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d’origine
del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour
déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90); che la
menzione alternativa di cui all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza
trova infatti applicazione nei soli casi in cui l’interessato sia apolide; che in
altri termini, l’esame dei motivi d’asilo di un richiedente non può essere
effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui
quest’ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. tra le tante sentenza del Tribu-
nale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1),
che in ragione di ciò, occorre in primo luogo confermare l’irrilevanza dei
motivi d’asilo addotti dal ricorrente a proposito di quanto avvenuto in Iran,
che per il resto, va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri
pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione
un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento
soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei
motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere
(elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro
prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57
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consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli an-
tecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni an-
teriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di
future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale ti-
more dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano appa-
rire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in
un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che nel caso che ci occupa, va constatato come a prescindere da conside-
razioni circa la verosimiglianza delle sue allegazioni, le circostanze addotte
dal ricorrente a proposito delle pregresse vicissitudini avute da alcuni mem-
bri della sua famiglia con terze persone non permettono di concludere
quanto alla presenza di un fondato di timore, per quest’ultimo, di essere
esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, ad una persecuzione,
che invero, nel caso concreto il ricorrente, che ha espressamente dichia-
rato di non aver avuto alcun problema personale in patria, non è stato in
grado di far valere alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti; che il suo
timore si fonda infatti unicamente su azioni pregresse ad opera di privati
che avrebbero riguardato dei famigliari più o meno lontani in epoche di-
verse e relativamente distanti nel tempo; che invero, quandanche tali fatti
si fossero realmente svolti così come da lui allegato, nulla permette di con-
cludere che l’insorgente, ammesso provvisoriamente in Svizzera, possa
abbia a temere in modo oggettivamente riconoscibile di essere esposto ad
atti pregiudizievoli; che non è del resto riscontrabile alcuna persecuzione
anteriore nei suoi confronti; che per di più, il fatto che nell’ambito dei diversi
soggiorni in Afghanistan egli non abbia subito alcunché pare sorreggere
tale tesi; che inoltre, a riprova dell’incerto timore rispetto alle vicissitudini
famigliari pregresse, va altresì segnalato come l’insorgente non abbia ad-
dotto di essere stato minacciato da codesto B._______ né tantomeno di
averlo mai incontrato; che nemmeno i mezzi di prova versati agli atti per-
mettono di giungere ad una diversa valutazione; che in particolare, quan-
danche la denuncia trasmessa all’”Organizzazione dei diritti umani” ed il
video che ritrarrebbe il ritrovamento di alcuni cadaveri confermassero la
versione del ricorrente, la stessa, come già detto, non configurerebbe una
casistica rilevante in materia d’asilo,
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che in ultima sede, quanto all’assalto che l’insorgente avrebbe subito da
sconosciuti (presumibilmente talebani) allorquando si stava spostando in
autobus, occorre rammentare come gli atti e le conseguenze riconducibili
a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, non es-
sendo ascrivibili ad una volontà persecutoria mirata, risultano irrilevanti in
materia d’asilo (cfr. DTAF 2008/12),
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: