Corte IV
D-115/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-115/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
i verbali d'audizione dell'8 marzo 2007 e del 11 aprile 2007;
la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2009, notificata all'interessato il
15 dicembre 2009 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso dell'8 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 11 gennaio 2010);
gli atti dell'UFM successivamente trasmessi al Tribunale amministrativo
federale (TAF);
la decisione incidentale del 23 aprile 2008, con la quale il TAF ha auto-
rizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della pro -
cedura ed ha respinto la domanda di esenzione dal versamento del-
l'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al
ricorrente un termine, scadente il 27 gennaio 2010, per provvedere al
pagamento dell'importo di fr. 600.-;
il pagamento del predetto anticipo, avvenuto in data 20 gennaio 2010;
lo scritto del 12 febbraio 2010, con cui l'UFM ha integralmente ricon-
fermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assen-
za di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplif-
icata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda, nato
e con ultimo domicilio a C._______, D._______, nella provincia di
Sulaymaniya (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pag. 1);
che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente avrebbe lasciato l'Iraq
il 1° febbraio 2007 per motivi economici; che infatti egli vivrebbe in
condizioni di estrema povertà presso il nonno; che, inoltre, avrebbe
lasciato il proprio lavoro di poliziotto perché diventato troppo
pericoloso e perché altrimenti avrebbe dovuto combattere nella guerra
contro l'Iran rischiando di essere ucciso; che, vista la mediocre
scolarizzazione e la difficile situazione economica del paese gli
sarebbe praticamente impossibile trovare un altro impiego e che,
malgrado ciò, il governo iracheno non ha gli ha mai dato alcuna
assistenza (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pag. 5 e verbale
d'audizione del 2 febbraio 2007, pagg. 5 e 6);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni
del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste
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dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto al -
l'ammissione della sua domanda d'asilo; che, in particolare, l'autorità
di prima istanza ha evidenziato che pregiudizi derivanti dalla situazio-
ne politica, economica o sociale generale di uno Stato non costituisco-
no persecuzione rilevante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, pertanto, la situazione di povertà addotta dal richiedente, espres-
sione delle difficili condizioni socio-economiche vigenti in Iraq, non
soddisfa le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della
qualità di rifugiato; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sareb-
be ammissibile, esigibile e possibile.
che, di conseguenza, l'UFM ha respinto la citata domanda ai sensi del-
l'art. 3 LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita,
esigibile e possibile;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che la propria condizione non
può essere ritenuta una semplice conseguenza della congiuntura,
bensì una responsabilità del governo iracheno che non interviene a tu-
tela dei più bisognosi; che inoltre il governo del proprio paese sarebbe
totalmente incapace di proteggere i suoi cittadini; che egli ritiene, inol-
tre, che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile,
in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché in Iraq
non sarebbe garantito il rispetto della dignità umana e delle più ele-
mentari norme di sicurezza; che, per questi motivi il ricorrente ritiene
di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, su-
bordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione
del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la
concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese anticipate di giustizia;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na -
zionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
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opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi);
che, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame, ovvero la condizione di estrema povertà alla quale deve far
fronte senza peraltro avere un'occupazione, nonchè la totale passività
del governo iracheno di fronte a tale situazione e più in generale di
fronte al problema della sicurezza dei propri cittadini, sono, come facil -
mente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per
sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvi-
soria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di
principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso
concreto);
che, a titolo meramente abbondanziale, dalle dichiarazioni del ricorren-
te, si rileva che il nonno svolge dei lavori agricoli nei terreni della fami -
glia; che ciò significa, da un lato, che il ricorrente potrebbe senz'altro
imparare tale professione dal nonno e, dall'altro, che la sua famiglia,
del quale egli sarebbe unico erede non avendo segnalato la presenza
di altri parenti, è proprietaria di alcuni terreni (cfr. verbale d'audizione
dell'11 aprile 2010, pag. 5); che inoltre, per affrontare il viaggio, costa-
to 5'500 USD, egli, tramite il nonno, sarebbe riuscito a trovare il denaro
necessario (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2007, pag. 4); che,
ciò posto, egli invece di espatriare avrebbe potuto usare tale importo
per migliorare le proprie condizioni di vita e che comunque egli dimo-
stra di avere in patria la possibilità di chiedere aiuto, anche consisten-
te, a terzi; che, infine, è lecito credere che per ottenere il denaro in
questione abbia dovuto offrire delle garanzie, ciò che contraddirebbe
la sua asserita totale povertà;
che, alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale e come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente
nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi;
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che ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti -
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci -
sione impugnata va confermata;
che, parimenti, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già
avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq
(Dohuk, Erbil e Sulaymaniya) non vige, al momento, una situazione di
violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnata-
mente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto
del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto
alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione
dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio,
per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione
che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto
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un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia,
parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF
2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
una formazione di base avendo egli frequentato cinque anni di scuola
obbligatoria; che inoltre, egli una discreta esperienza lavorativa quale
agente di polizia avendo lavorato presso la gendarmeria di Baghdad
dal 2002 al 2003 ed ha inoltre saltuariamente aiutato il nonno nei
lavori agricoli (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pag. 2 e
verbale d'audizione dell'11 aprile 2007, pagg. 4 e 5); che il ricorrente,
oltre ad aver lasciato in patria i nonni materni e un zio paterno, è nato e
cresciuto a C._______, D._______ (cfr. verbale d'audizione
dell'8 marzo 2007, pagg. 1 e 3); che pertanto si può partire dal
presupposto che abbia ancora una fitta rete sociale in patria; che
l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
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tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestiva-
mente versato dal ricorrente;
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente
versato dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere in-
terno; in copia)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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