B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1154/2012
S e n t e n z a d e l 1 2 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Robert Galliker,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…),
Bielorussia,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 gennaio 2012 / N (…).
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Fatti:
A.
In data 27 settembre 2010 l'interessato, originario della capitale
bielorussa Minsk, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo avervi
già soggiornato a partire dal (….) 2004 grazie a un permesso di dimora B
ottenuto per motivi di studio e giungente a scadenza il (…) 2010 (cfr.
verbale di audizione sulle generalità dell'11 novembre 2010 [di seguito:
verbale 1], pagg. 1, 4 e 8).
Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato che in patria doveva
confrontarsi con le discriminazioni verso gli omosessuali. In particolare,
non appena avrebbe percepito che la sua omosessualità potesse venire
scoperta, egli avrebbe deciso di cambiare lavoro. In aggiunta, nel 1996 o
nel 1997, in occasione di un raduno tra omosessuali in un locale della
capitale, assieme ad altri omosessuali sarebbe stato picchiato da un
gruppo di persone. A seguito della vicenda si sarebbe rivolto alla polizia,
la quale non sarebbe tuttavia intervenuta. Inoltre, quando ancora era uno
studente in (…), un membro del KGB (Komitet gosudarstvennoj
bezopasnosti [Comitato per la sicurezza dello Stato]) lo avrebbe
avvicinato, gli avrebbe detto di essere al corrente della sua omosessualità
e gli avrebbe intimato di lavorare per detto comitato. Infine l'interessato ha
addotto che nel 2006, in Svizzera, gli sarebbe stata diagnosticata
un'infezione da HIV e di temere che, in Bielorussia, le cure necessarie
non gli siano garantite. Infatti, stando ai suoi accertamenti, egli potrebbe
beneficiare in patria di una terapia unicamente se il suo valore delle
cellule CD4 dovesse scendere al di sotto della soglia di 350, mentre i suoi
attuali valori si troverebbero al di sopra di tale soglia (cfr. verbale 1,
pagg. 5-7 e verbale di audizione del 7 dicembre 2011 [di seguito
verbale 2], pagg. 2 seg. e 5).
A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha prodotto i seguenti
documenti:
un certificato medico datato del (…) 2010 del PD Dr med.
B._______ e del Dr med. C._______ dell'Ospedale (…),
attestante la diagnosi d'infezione da HIV dell'interessato, con
descrizione della terapia antiretrovirale in corso;
una copia dello scritto datato del (…) 2009 del signor D._______
di E._______ indirizzato al Ministero della salute bielorusso,
contenente delle domande circa l'accesso alle cure nel Paese;
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una copia della corrispondenza per e-mail risalente a (…) del
2010, con relativa traduzione in italiano, tra l'interessato e l'ONG
bielorussa "F._______" impegnata nella prevenzione dell'infezione
dell'HIV tra uomini omosessuali, in cui un rappresentante di detta
organizzazione ha risposto alle domande dell'interessato circa le
possibilità di cura in patria.
B.
Con decisione del 27 gennaio 2012, notificata all'interessato in data
30 gennaio 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 29 febbraio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 1° marzo 2012), il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla questione
dell'esecuzione dell'allontanamento, nonché la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamente delle
spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
D.
Con ordinanza del 5 marzo 2012 il Tribunale ha invitato l'UFM a
presentare risposta al ricorso entro il 26 marzo 2012. Tramite lo stesso
scritto il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a
copertura della presunte spese processuali.
E.
Con osservazioni dell'8 marzo 2012 trasmesse per conoscenza all'insor-
gente in data 10 ottobre 2012, l'Ufficio ha ritenuto che l'atto ricorsuale non
contenesse fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica del-
la sua posizione.
F.
Con invio dell'11 settembre 2012, l'insorgente ha prodotto una copia di un
certificato medico datato del (…) 2012 del Dr med. C._______ della
Clinica Luganese, concernente il trattamento dell'infezione da HIV in
corso.
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Pagina 4
G.
Con scritto dell'8 ottobre 2012 il ricorrente ha prodotto i seguenti
documenti:
il rapporto sociale del (…) 2012 concernente il ricorrente, redatto
da D._______ (Assistente sociale di Aiuto Aids Ticino);
l'originale del summenzionato certificato medico datato del
(…) 2012.
H.
Con ordinanza del 10 ottobre 2012 il Tribunale ha trasmesso all'UFM una
copia degli scritti dell'11 settembre 2012 e dell'8 ottobre 2012 con i
rispettivi allegati, invitandolo a inoltrare sue eventuali osservazioni entro il
25 ottobre 2012.
I.
Con osservazioni dell'11 ottobre 2012, trasmesse per conoscenza
all'insorgente, l'Ufficio ha ritenuto che quanto prodotto non contenesse
fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della sua
posizione.
J.
Con scritto del 15 marzo 2013 il ricorrente ha prodotto i seguenti
documenti:
un certificato medico del Dr med. G._______, sottoscritto anche
dalla lic. phil. H._______, datato del (…) 2013, attestante una
sindrome depressiva dell'insorgente di entità medio-grave;
un articolo datato del 29 ottobre 2012, scaricato dalla pagina
Internet , con relativa parziale traduzione
in italiano, intitolato "La Rete Bielorussa anti-AIDS";
un articolo scaricato in data 18 febbraio 2013 dalla pagina Internet
, con relativa parziale traduzione,
intitolato "Ennesime retate nei gay-club a Minsk l'8 febbraio 2013";
un articolo scaricato in data 18 febbraio 2013 dalla pagina Internet
, con relativa parziale traduzione,
intitolato "L'ennesima retata di polizia nel gay-club a Minsk. Più di
quaranta persone fermate";
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un articolo scaricato in data 22 febbraio 2013 dalla pagina Internet
, con relativa parziale traduzione,
intitolato "La polizia bielorussa avrà già cominciato a comporre gli
elenchi degli omosessuali e delle lesbiche?";
un articolo scaricato in data 18 febbraio 2013 dalla pagina Internet
, con relativa parziale traduzione,
intitolato "L'ambasciatore USA ha espresso presso l'OSCE
preoccupazione per le persecuzioni di lesbiche, gay, bisessuali e
transgender (LGBT) in Bielorussia".
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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Pagina 6
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il ricorso del 29 febbraio 2012 verte soltanto sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso
consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione
dell'allontanamento, mentre la decisione impugnata è cresciuta in
giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento.
Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione
contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento.
4.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
5.
Nella decisione impugnata l'UFM, pur riconoscendo che in Bielorussia le
persone omosessuali sarebbero tutt'oggi spesso oggetto di atteggiamenti
ostili e discriminanti, ha rilevato che negli ultimi anni nel Paese si
assisterebbe a movimenti omosessuali sempre meglio organizzati. Inoltre
l'Ufficio ha osservato che l'interessato al momento di lasciare il Paese non
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sarebbe stato perseguitato e sarebbe espatriato in modo legale e con
tanto di visto. L'allegato mancato intervento da parte della polizia quando
sarebbe stato picchiato dopo un incontro tra persone omosessuali,
risalirebbe a vari anni prima dell'espatrio e lo stesso varrebbe per la
vicenda con il presunto membro del KGB. Infine, il frequente
cambiamento del posto di lavoro dovuto al timore che la sua
omosessualità potesse venire scoperta, rappresenterebbe unicamente un
suo atteggiamento preventivo e non una situazione di persecuzione.
Nella decisione l'UFM ha anche considerato che dal 2006 in Bielorussia
la lotta all'HIV/AIDS rientrerebbe tra le priorità della politica sanitaria. In
particolare sarebbe stato lanciato un programma, finanziato dal Fondo
globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria (di seguito: Fondo
globale), il quale prevedrebbe di fornire la terapia antiretrovirale
gratuitamente. Tra gli obiettivi del programma 2011-2015 figurerebbero la
diminuzione della mortalità come anche un miglioramento dal punto di
vista della diagnosi, della terapia e del sostegno psicosociale alle persone
affette da HIV/AIDS. L'UFM riconosce nella sua decisione che le persone
colpite sarebbero soggette a stigmatizzazioni sociali, in particolare
nell'ambito lavorativo ma anche nella vita familiare. Tuttavia da qualche
anno sarebbero percepibili dei miglioramenti in termini di
sensibilizzazione e tolleranza. I pazienti verrebbero ospedalizzati in
appositi reparti, dove verrebbero loro fornite le terapie antiretrovirali.
Inoltre ogni persona colpita avrebbe la possibilità di consultare il sito
Internet informativo o chiamare la hotline del centro nazionale di profilassi
HIV/AIDS. Nell'ambito del summenzionato programma statale, nel corso
degli ultimi anni si sarebbero creati vari gruppi di assistenti sociali o di
religiosi, i quali si adopererebbero per un sostegno psicologico ai pazienti.
In aggiunta vi sarebbero delle ONG, raggruppate nell'organizzazione
mantello "Belarusian AIDS Network", le quali offrirebbero consulenza,
informazione nonché prestazioni mediche ed educative. L'UFM osserva
che a Minsk la terapia antiretrovirale sarebbe disponibile e che grazie
all'attuale politica sanitaria e al Fondo globale è stato possibile osservare
una netta diffusione delle terapie antiretrovirali dispensate nonché una più
ampia scelta delle stesse. L'Ufficio osserva infine che la maggior parte
delle direttive internazionali vigenti raccomanderebbero di iniziare una
terapia una volta al di sotto della soglia di 350 cellule CD4 per microlitro e
l'accesso alle cure in Bielorussia risulterebbe essere in linea con tali
raccomandazioni. Per queste ragioni l'autorità inferiore ha ritenuto che,
dal profilo medico, non vi sarebbero motivi contrari all'esecuzione
dell'allontanamento.
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Pagina 8
Per il resto, l'UFM ha considerato che l'interessato disporrebbe di una
formazione di alto livello e di varie esperienze professionali, nonché di
una rete sociale in patria. Anche per queste ragioni l'Ufficio ha ritenuto
che il ricorrente possa reinserirsi con successo nel Paese di origine.
6.
Nel ricorso e nei successivi scritti, il ricorrente ha ritenuto che vi
sarebbero degli elementi che si opporrebbero all'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine. In primo luogo ritiene
che, se rinviato in patria, egli rischierebbe di essere sottoposto a
trattamenti inumani e degradanti e che quindi un tale rinvio violerebbe
l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il quale
proibirebbe agli stati contraenti il rinvio di cittadini stranieri verso Paesi in
cui potrebbero subire questo genere di trattamenti. Nel gravame
l'insorgente ha menzionato le Sentenze della Corte europea dei Diritti
dell'Uomo (di seguito: Corte EDU) Ahmed c. Austria (richiesta
n. 25964/94) del 17 dicembre 1996 nonché H.L.R. c. Francia (richiesta
n. 24573/94) del 29 aprile 1997, come anche la Sentenza D. c.
Regno Unito (richiesta n. 30240/96) del 2 maggio 1997, nella quale detta
Corte ha riconosciuto che, in quella fattispecie, il rinvio dell'interessato
malato di AIDS nel suo Paese di origine, dove mancavano le cure
necessarie a una vita e a una morte dignitose, avrebbe violato l'art. 3
CEDU.
In particolare l'insorgente ritiene errata la valutazione dell'UFM secondo
cui in Bielorussia sarebbe disponibile un'adeguata terapia antiretrovirale.
A questo riguardo egli adduce che, secondo le informazioni da lui raccolte
e già versate agli atti, la terapia antiretrovirale sarebbe garantita solo ai
pazienti con dei valori inferiori alle 350 cellule CD4 per microlitro. Dato
che egli presenterebbe valori superiori a tale soglia, in caso di rinvio
verso la Bielorussia verrebbe sospesa la terapia di cui beneficia
attualmente in Svizzera, cosa che comporterebbe un rapido calo di
questo valore, con elevato rischio di complicanze correlate. Inoltre nel
Paese la distribuzione di farmaci subirebbe spesso delle interruzioni e
non sarebbe costante. Peraltro sarebbe da considerare che dopo
l'interruzione del finanziamento da parte del Fondo globale del
programma statale di fornimento della terapia antiretrovirale,
sussisterebbe il rischio di un'assenza totale o della scarsità di terapie e
farmaci per affrontare la malattia. In aggiunta, a causa della sindrome
depressiva che gli è stata diagnosticata, un rinvio comporterebbe il rischio
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di un aggravamento del suo stato psichico con possibile messa in atto di
azioni autolesive.
Infine l'interessato esprime preoccupazione circa la situazione in generale
degli omosessuali in patria. In particolare egli menziona la vicenda del
Presidente Aleksandr Grigorievich Lukashenko in cui, riferendosi al
ministro degli Esteri tedesco Guido Westerwelle, ha dichiarato che "è
meglio essere dittatore che gay". Allarmante sarebbe anche l'agire della
polizia, la quale procederebbe a una schedatura degli omosessuali e
delle organizzazioni che si impegnano per i loro diritti.
7.
7.1 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera.
Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.
Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie
e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel
Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti
articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte
serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
Visto che il richiedente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pre-
giudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi, punto che peraltro non è stato contestato nel ricorso,
l'art. 5 cpv. 1 LAsi, che riprende il principio del non-refoulement statuito
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), non trova applicazione nella fattispecie. Un rinvio
dell'insorgente verso la Bielorussia è dunque ammissibile sotto l'aspetto
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte EDU Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre paro-
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Pagina 10
le, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non con-
traddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un
pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate.
In particolare la Corte EDU ha ammesso che l'esecuzione di un rinvio di
una persona malata di AIDS allo stadio terminale può, in talune circo-
stanze straordinarie, violare l'art. 3 CEDU. Tuttavia la stessa Corte ha già
più volte giudicato che il rinvio di una persona affetta da HIV ma non an-
cora malata di AIDS non viola la citata disposizione e, nell'affare
N.c. Regno Unito (Sentenza del 27 maggio 2008, richiesta n. 26565/05),
ha riassunto la sua giurisprudenza a riguardo (cfr. DTAF 2009/2 con-
sid. 9.1.3). Nella menzionata Sentenza D. c. Regno Unito (richiesta
n. 30240/96), le circostanze straordinarie risiedevano nel fatto che il ri-
chiedente era gravemente malato e appariva vicino alla morte, che le cu-
re necessarie nel suo Paese di origine non erano garantite e che non di-
sponeva in patria di parenti pronti a occuparsi di lui o a fornirgli un soste-
gno sociale e materiale (cfr. a riguardo anche la Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-3853/2006 del 30 luglio 2009, consid. 5.2.3 e
5.2.4).
Secondo la classificazione dell'agenzia americana "Center for Disease
Control and Prevention", l'infezione da HIV va suddivisa in più stadi: nello
stadio A la persona affetta dal virus non soffre di alcun disturbo, nello sta-
dio B vi è la comparsa di malattie, mentre si passa allo stadio C dal mo-
mento in cui l'ammalato contrae l'AIDS. Gli stadi A-C vengono ulteriormen-
te suddivisi secondo i relativi valori delle cellule CD4: nel livello 1 se esse
sono più di 500 per microlitro, nel livello 2 se sono tra i 200 e i 499 e nel li-
vello 3 quando scendono sotto la soglia di 200 (cfr. DTAF 2009/2 consid.
9.1.4 con riferimenti citati).
Nel caso in esame, secondo i certificati medici prodotti, al momento in cui
è stata diagnosticata al richiedente l'infezione da HIV, questa aveva rag-
giunto lo stadio A3 della malattia secondo la classificazione CDC, che
corrisponde allo stadio asintomatico, e ad oggi non ha sviluppato alcuna
infezione opportunistica minore o maggiore. Nel caso in esame non si
tratta quindi di una persona malata di AIDS allo stadio terminale e il ri-
schio che, in caso di rimpatrio, l'interessato debba confrontarsi con grandi
sofferenze fisiche o psichiche assimilabili a trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, può essere escluso. Per queste ragioni, la questione di
un eventuale ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento per motivi medi-
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ci sarà esaminata unicamente sotto l'aspetto dell'esigibilità ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Bielorussia, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
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7.2.1 In Bielorussia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale.
7.2.2 Per quanto attiene alla situazione degli omosessuali in Bielorussia,
il Tribunale riconosce che, nonostante un certo miglioramento, perlomeno
sul piano legislativo visto che dal 1994 l'omosessualità non costituisce più
un reato penale, gli omosessuali sono tutt'oggi spesso vittime di attitudini
ostili e comportamenti discriminatori ed ancora di recente si sono svolte
delle retate, in particolar modo nei confronti di attivisti (G,
Gays in Belarus face raids and arrests for trying to form a rights group,
del 19.02.2013, online sul sito > Belarusian
news, consultato il 16.05.2013). Tuttavia tali circostanze, seppur
problematiche, non possono indurre ad ammettere l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per il richiedente. In particolare il
Tribunale osserva che lo stesso non appartiene alla categoria degli
attivisti, la quale è maggiormente soggetta a questo tipo di retate e, pur
prendendo atto delle traduzioni degli articoli prodotti dall'interessato, non
vi è da ammettere una situazione di concreto pericolo a livello
generalizzato ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr per gli omosessuali in
Bielorussia. Va peraltro considerato che il richiedente proviene dalla
capitale Minsk, dove è possibile una conduzione di vita più anonima
rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali.
7.2.3 Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono
ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di
salute della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita. Sono
considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente
necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla
dignità umana. In ogni caso, non può essere concluso all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito
un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2 con relativo riferimento).
7.2.3.1 Secondo il certificato medico del (…) 2012, dopo la diagnosi di
infezione da HIV (stadio CDC A3) nel (…) del 2006, è iniziata una terapia
antiretrovirale, grazie alla quale il paziente avrebbe evitato ad oggi di
sviluppare un'infezione opportunistica minore o maggiore. Sarebbe
fondamentale che il paziente possa proseguire una terapia antiretrovirale
adeguata con regolari controlli ogni tre mesi. Inoltre, a seguito del
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trattamento dell'HIV, egli ha sviluppato un'osteopenia a carico della
colonna lombare, trattata con calcio e vitamina D.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamen-
to di un richiedente l'asilo HIV-sieropositivo è in principio esigibile fintanto
che l'infezione da HIV non ha ancora raggiunto lo stadio C, ossia fintanto
che il richiedente non ha ancora contratto l'AIDS. Tuttavia, nell'ambito del-
la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oltre che
allo stadio dell'infezione da HIV va anche considerata la situazione nel
Paese di origine, in particolare l'accesso alle cure mediche, la situazione
relativa alla sicurezza e la situazione personale (rete familiare, qualifiche
professionali e situazione finanziaria). Quindi, secondo le circostanze del
caso, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente
esigibile già al raggiungimento dello stadio B3 o addirittura B2 della ma-
lattia, mentre viceversa lo sviluppo della malattia dell'AIDS, quindi dello
stadio C, non deve obbligatoriamente portare ad ammettere l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.4 e re-
lativi riferimenti).
Nel caso in esame, l'insorgente non ha sinora sviluppato alcuna infezione
opportunistica e si trova quindi nello stadio asintomatico. Tuttavia egli sof-
fre di una sindrome depressiva di entità medio-grave, che deve anche
essere considerata nella valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento. Inoltre, a seguito del trattamento dell'HIV, egli ha sviluppa-
to un'osteopenia a carico della colonna lombare.
In Bielorussia le persone affette da HIV devono di sovente confrontarsi
con stigmatizzazioni e discriminazioni (Belarus Digest, Living with Stigma
and Ignorance: HIV On The Rise In Belarus, del 10.01.2013, online sul
sito > Social, consultato il 16 05.2013 [di
seguito: Belarus Digest, Living with Stigma and Ignorance]) e questo
fenomeno è riscontrabile anche nell'ambito sanitario, ad esempio da parte
di medici per il trattamento di persone affette dal virus (United States
Department of State, BELARUS 2012 HUMAN RIGHTS REPORT,
pagg. 47 seg., online sul sito > Policy Issues
> Democracy and Human Rights > Reports > Country Reports on Human
Rights Practices > 2012 > Contries/Regions > Belarus, consultato il
16.05.2013). Nondimeno, già dal 2007 nel Paese si sono constatati
impegni concreti nell'assistenza delle persone infette tramite degli aiuti
per tornare alla vita normale (UNDP, Belarus HIV programme gets new
lease on life, del 19.02.2013, online sul sito
> Our Work > HIV, Health & Development, consultato il 16.05.2013 [di
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seguito: UNDP, Belarus HIV programme gets new lease on life]). Oltre a
ciò, allo scopo di migliorare la situazione delle persone affette da HIV, il
Ministero della Salute Bielorusso, unitamente al Programma di sviluppo
delle Nazioni Unite (PNUD), ha lanciato, alla fine del 2012, una
campagna per combattere gli stereotipi legati all'infezione (Belarus
Digest, Living with Stigma and Ignorance).
Inoltre il programma statale in corso nel Paese, finanziato dal Fondo glo-
bale, ha permesso di compiere importanti progressi nel fornimento della
terapia antiretrovirale. Infatti nel 2010 il 90.1 % dei pazienti che ne neces-
sitavano ha potuto accedere a una terapia antiretrovirale e un anno dopo
la cifra è salita al 95.4 % (UNAIDS, HIV/AIDS Progress Report Belarus
2012 [titolo completo in lingua russa: Национальный отчет о
достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер
в ответ на СПИД, Республика Беларусь [Отчетный период: январь
2010 г.― декабрь 2011 г], 2012, online sul sito
> Data & Analysis > Country progress reports > Belarus, consultato il
24.04.2013 [di seguito: UNAIDS, HIV/AIDS Progress Report Belarus
2012], pag. 55). Nell'ambito di detto programma le persone che devono
essere curate con una terapia antiretrovirale, ricevono i medicinali gratui-
tamente grazie al supporto finanziario del Fondo globale. Il programma
nazionale HIV mira peraltro a sostenere le persone maggiormente a ri-
schio d'infezione, tra cui gli omosessuali (UNDP, Belarus HIV programme
gets new lease on life). Inoltre, le norme nazionali che regolano l'accesso
alla terapia antiretrovirale vengono adattate ogni due anni ai criteri definiti
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Gli attuali criteri fissano
un valore limite di 350 cellule CD4 per microlitro, al di sotto del quale va
iniziata la terapia. Lo stesso valore è quindi quello determinante anche in
Bielorussia, in linea con gli standard internazionali (UNAIDS, HIV/AIDS
Progress Report Belarus 2012; cfr. anche Empfehlungen der Fachkom-
mission Klinik und Therapie [FKT] zum Beginn der antiretroviralen Thera-
pie bei HIV-infizierten Erwachsenen, BU27_11_d_565-568, del
4 luglio 2011, online sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP > Fachpersonen > Richtlinien
und Empfehlungen, consultato il 16.05.2013).
Circa le preoccupazioni espresse dal ricorrente in merito al futuro del
finanziamento del programma statale per la lotta all'HIV/AIDS, il Tribunale
rileva che secondo il PNUD, lo scorso febbraio il Paese ha fatto un
ulteriore passo avanti nella sua politica di lotta all'HIV/AIDS, grazie
all'accordo da 15 mio. di dollari americani sottoscritto dallo stesso PNUD
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Pagina 15
assieme al Fondo globale (UNDP, Belarus HIV programme gets new
lease on life).
Peraltro, secondo la giurisprudenza del Tribunale, in generale
l'esecuzione dell'allontanamento di una persona sieropositiva è
ragionevolmente esigibile anche quando il trattamento medico non è
assicurato a vita, fintanto che il ricorrente non ha ancora contratto l'AIDS
e quindi può in principio ancora dedicarsi a un'attività lucrativa (cfr.
DTAF 2009/2 consid. 9.3.4 e relativo riferimento).
7.2.3.2 Per quanto concerne la depressione allegata, secondo il
certificato medico del (…) 2013 il ricorrente presenterebbe una sindrome
depressiva di entità medio-grave, la quale dovrebbe essere curata in
modo regolare. Un rimpatrio comporterebbe il rischio di un aggravamento
del suo stato psichico con possibile messa in atto di azioni autolesive.
In merito a questo aspetto il Tribunale rileva che, secondo l'articolo 14
della legge che regola il sistema delle cure psichiatriche, in vigore dal
1999, in Bielorussia le persone affette da una malattia psichica hanno ac-
cesso a una cura gratuita nonché a un sostegno psicosociale e accom-
pagnatorio (Portale di legislazione nazionale bielorusso, Legge sul siste-
ma delle cure psichiatriche [№ 349-W] del 07.01.2012, pagina Internet in
lingua russa: ,
consultata il 23.04.2013). Le cure ambulatoriali vengono generalmente
assicurate da cliniche psichiatriche (ambulatori), mentre le cure
stazionarie (ad esempio per le psicosi) vengono garantite in ospedali
specializzati (European Observatory on Health Systems and Policies,
editrici ERICA RICHARDSON/SVETLANA ANKER, Belarus: Health system re-
view, in: Health Systems in Transition, Vol. 10 No. 6, 2008, online sul sito
> Who we are > Partners > European Observato-
ry on Health Systems and Policies > Health Systems in Transition [HiT]
series > Countries and subregions, consultato il 16.05.2013 [di seguito:
European Observatory on Health Systems and Policies, Belarus: Health
system review], pag. 93). Inoltre, sulla pagina Internet del centro clinico
per la psichiatria della regione di Minsk, è menzionato che su richiesta del
paziente viene offerto un trattamento anonimo della depressione. Sulla
stessa pagina viene spiegato che degli psichiatri sono a disposizione per
consultazioni in loco, i quali procedono a una diagnosi del disturbo e defi-
niscono un trattamento specifico (Centro clinico per la psichiatria della re-
gione di Minsk, sito Internet disponibile unicamente in lingua russa:
, con-
sultato il 23.04.2013). Vi è dunque da ritenere che vi siano in patria delle
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Pagina 16
strutture alle quali l'interessato potrà rivolgersi al fine di curare la sua de-
pressione.
Questo Tribunale osserva inoltre che i pazienti in cura stazionaria non
sono tenuti a pagare i medicamenti su prescrizione medica. In caso di
cura ambulatoriale, invece, le persone che non hanno diritto ad alcuna
riduzione sono tenute a pagare l'intero costo dei farmaci, mentre le
persone appartenenti a determinate categorie (ad esempio le persone
affette da specifiche malattie croniche, gli anziani o i disabili, i bambini al
di sotto dei tre anni o i veterani) possono beneficiare dell'esonero dai
costi o di un prezzo ridotto secondo la legislazione corrente (European
Observatory on Health Systems and Policies, Belarus: Health system
review, pag. 89.)
Il Tribunale rileva che il certificato medico non menziona alcun tipo di
trattamento farmacologico per i disturbi depressivi del ricorrente. Va
tuttavia menzionata la possibilità per l'interessato di chiarire la sua
situazione a riguardo e, in relazione ai mezzi finanziari necessari per
accedere alle cure, la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai
sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Peraltro, anche per quanto concerne il
trattamento dell'HIV, l'aiuto al ritorno può ugualmente includere dei
chiarimenti circa le concrete possibilità di cura nel luogo di origine, ad
esempio la segnalazione di un determinato ospedale (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.4).
7.2.3.3 Infine, per quanto concerne l'osteopenia a carico della colonna
lombare, il Tribunale osserva che questo disturbo non può, palesemente,
essere ritenuto come un rischio per la salute rilevante ai sensi dell'art. 83
cpv. 4 LStr e può peraltro essere trattato in modo semplice tramite
vitamina D e calcio.
7.2.4 L'interessato ha dichiarato di avere frequentato, dopo le scuole
dell'obbligo, la facoltà di diritto presso l'Università di (…) dal (…) al (…)
nonché di avere conseguito, nel (…), la laurea in economia presso il (…).
Inoltre, dal (…) al (…), egli ha studiato presso la (…) (Svizzera) lingue,
informatica e civica, ottenendo certificati internazionali di lingue. Infine
egli ha anche frequentato la facoltà di economia presso l'Università (…)
(Svizzera), nonostante sia stato bocciato agli ultimi esami. Per quanto
attiene all'esperienza lavorativa, in Bielorussia egli ha lavorato quale aiuto
consulente giuridico e come economista. Inoltre in Svizzera è stato attivo
come aiuto domiciliare, giardiniere e addetto alle pulizie (cfr. verbale 1,
pagg. 2 seg. e verbale 2, pag. 4). Vi è quindi da ritenere che in caso di
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rimpatrio egli sarà in grado di guadagnarsi da vivere. Il Tribunale osserva
infine che in patria egli può contare sulla presenza della madre e delle zie
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5).
7.2.5 In queste circostanze e alla luce di tutto quanto precede,
l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi esigibile dal profilo
dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti il ricorrente di-
spone di un passaporto rilasciato dalle autorità bielorusse in corso di vali-
dità.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le
conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro
sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base
delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato
d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, vi è luogo di
accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese di giustizia.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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Pagina 18
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: