Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1173/2011
Sentenza del 28 febbraio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
1° febbraio 2011 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 4 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
17 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011, notificata il medesimo giorno
all'interessato (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 18 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in
data 21 febbraio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino algerino di etnia araba, nato e con ultimo domicilio ad
D._______ (cfr. verbale 1, pag. 1);
che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in
settembre 2010, poiché sarebbe stato cacciato di casa dalla sua matrigna
con l'approvazione di suo padre ed avrebbe dovuto sostenersi da solo ad
D._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che si sarebbe quindi imbarcato su un
peschereccio con il quale avrebbe raggiunto la Sardegna in una località a
lui sconosciuta e senza subire controlli; che, dopo quattro giorni, avrebbe
continuato il suo itinerario arrivando a E._______ in treno; che avrebbe
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poi vissuto in zona F._______ dormendo sui treni per quattro mesi; che in
seguito sarebbe ripartito in treno, giungendo in Svizzera il 1° febbraio
2011 (cfr. verbale 1, pagg. 6-7);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto
in vita sua un passaporto, mentre la carta d'identità sarebbe rimasta a
casa di suo padre, ma sarebbe impossibile recuperarla a causa dei suoi
problemi familiari;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che nel suo
caso vi sarebbero comunque delle ragioni per ulteriori approfondimenti,
vista segnatamente la situazione generale in Algeria dove dominerebbe
l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che, infine, egli ritiene che
comunque si dovrebbe verificare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo
allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse
accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto e sebbene il 1° febbraio 2011 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. act. A 2/1), il ricorrente, a distanza di quasi
un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito
alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità,
ma di averla lasciata in patria a casa di suo padre e di non aver mai
richiesto il passaporto (cfr. verbale 1, pagg. 3-4); che, interrogato circa la
mancata produzione della carta d'identità, ha allegato di non essere in
grado di procurarsela a causa del pessimo rapporto con suo padre e che
neanche i suoi parenti in loco potrebbero recuperargliela (cfr. verbale 1,
pag. 4); che in seguito ha addirittura asserito di non avere più alcun
contatto in patria (cfr. verbale 2, pag. 2); che, inoltre, non ha presentato
neanche in sede di ricorso delle ragioni d'impossibilità oggettiva per la
presentazione di documenti d'identità, bensì ha semplicemente ribadito
quanto già dichiarato in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che con
tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun
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modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera
identità;
che, oltre a ciò, egli ha altresì dichiarato di essere sbarcato in una località
a lui sconosciuta e di non conoscere il tragitto tra la Sardegna e
F._______, in quanto avrebbe seguito dei ragazzi (cfr. verbale 1, pag. 6);
che, peraltro, ha allegato di non avere subito controlli né durante il suo
viaggio d'espatrio, né durante il soggiorno di ben quattro mesi in Italia e
ciò perché non avrebbe creato problemi e sarebbe stato "un bravo
ragazzo" (cfr. verbale 1, pagg. 6-7);
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta
a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
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persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per il fatto di avere un pessimo rapporto con suo padre e con la
sua matrigna e per crearsi un futuro altrove;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento rilevante in
materia d'asilo;
che, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame, ovvero i problemi familiari e socio-economici, sono, come
facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per
sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione
provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione
di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso
concreto);
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid.
5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è attualmente
caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti
che egli è ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica ed ha
un'esperienza professionale quale venditore ambulante (cfr. verbale 1,
pag. 2);
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che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali suo
padre, la matrigna, delle sorellastre, dei fratellastri, due zii materni e tre zii
paterni ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, anche alla
luce del fatto che ha vissuto ad D._______ dalla nascita fino all'espatrio,
si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete
sociale in patria su cui potrà contare per reintegrarsi nella società
algerina;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: