Corte IV
D-1174/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
B._______, nato il (...),
C._______, nato il (...),
D._______, nato il (...),
E._______, nato il (...), Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 febbraio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1174/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità in-
feriore) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il
quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48
ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o
di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 novembre e del 10 dicembre 2009;
la carta d'identità depositata presso l'UFM il (...);
lo scritto dell'UFM del 15 gennaio 2010 in cui al richiedente è stato
concesso di essere sentito in merito al rapporto d'analisi sul proprio
documento d'identità;
la presa di posizione del richiedente in data 27 gennaio 2010;
la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2010, notificata all'interessato il
18 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 25 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 26 febbraio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 26 febbraio 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti e che gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg.
PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua,
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, nato
a F._______ nel G._______, dove avrebbe sempre vissuto fino ai 10-
11 anni, prima di trasferirsi a H._______ dalla nonna (cfr. verbale d'au-
dizione del 27 novembre 2009, pagg. 1 e 2),
che il richiedente, che in patria si è occupato per 10 anni del lavaggio
di automobili, avrebbe lasciato l'Iraq l'(...) poiché povero e desideroso
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di condurre una vita migliore (cfr. verbali d'audizione del 27 novem-
bre 2009, pagg. 1 e 2 e del 10 dicembre 2009, pag. 5),
che il richiedente sarebbe partito da H._______ e avrebbe varcato il
confine con la Turchia a piedi, e sarebbe giunto in autobus ad
I._______ due giorni dopo, per poi nascondersi su di un TIR che l'a-
vrebbe portato illegalmente in Svizzera,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che la carta d'identità da lui depositata è originale, ottenuta
regolarmente e richiesta da suo padre quando egli era ancora piccolo
(cfr. ricorso, pag. 2),
che egli avrebbe dunque fatto il possibile per consegnare i propri do-
cumenti d'identità,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative,
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che peraltro, sulla base delle risultanze di un'analisi interna dell'UFM
alla quale è stato sottoposto il documento, l'autorità inferiore reputa
che esso sia falso in quanto, tra l'altro, è stato evidenziato che il nume-
ro di serie della carta d'identità non è conforme all'originale e non è
stampato nel modo corretto e che, oltre a ciò, il timbro posto sulla car-
ta non è consono; che nel timbro vi sono degli errori ortografici oltre a
delle manchevolezze di stampa,
che con scritto del 15 gennaio 2010 dell'UFM è stata data al ricorrente
occasione per potersi esprimere su tali risultanze,
che in tale evenienza egli si è semplicemente limitato a dichiarare che
la carta d'identità depositata sarebbe autentica, senza però fornire
spiegazioni su quanto esposto nello scritto di riassunto al rapporto del-
l'UFM,
che questo Tribunale da parte sua, non ha elementi per cui doversi
scostare dalle risultanze di tale analisi,
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che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di
non essere mai stato controllato durante l'intero tragitto fino a
J._______, dove sarebbe sceso dal TIR ed in seguito controllato da al-
cuni vigili che gli avrebbero preso le impronte digitali (cfr. verbale d'au-
dizione del 27 novembre 2009, pag. 7); che egli sarebbe in seguito ri-
partito il giorno seguente sullo stesso TIR, giungendo poi in Svizzera;
che egli non è riuscito a fornire informazioni sui luoghi attraversati,
senza specificare nulla o fornire dettagli che possano conferire credibi-
lità al proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso,
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti,
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
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dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iraq per la sua difficile situazione finanziaria,
che il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di
non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi),
che basti rilevare che il motivo d'asilo presentato dall'insorgente, ovve-
ro i suoi problemi economici, non è pertinente in materia d'asilo, in
quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi,
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret-
tamente ritenuti come irrilevanti dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi),
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o
non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni
di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione
provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem-
bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]),
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Con-
federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto
modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Do-
huk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di vio-
lenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnata-
mente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al
resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è miglio-
re rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibi-
le, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e gio-
vani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regio-
ne o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede un'esperienza decennale nel lavaggio di automobili (cfr. ver-
bale d'audizione del 10 dicembre 2009, pag. 3); che, inoltre, dispone di
una rete sociale in loco, infatti la nonna e gli zii, presso cui l'insorgente
ha vissuto negli ultimi 11 anni (cfr. ibidem, pag. 4) vivono sempre a
H._______, mentre il padre e le sorelle ed il fratello risiedono tutt'ora a
F._______; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr),
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura del-
le presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto e la doman-
da d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del
ricorso del 25 febbraio 2010 (per corriere interno; in copia)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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