Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1174/2011
Sentenza del 1° marzo 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 1° febbraio 2011 e del 16 febbraio 2011;
il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 16 febbraio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno
(cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 18 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
copia dell'incarto dell'UFM trasmesso tramite fax a codesto Tribunale in
data 21 febbraio 2011;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (de seguito: il Tribunale), in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF;
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che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto a B._______ fino al (…) e
trasferitosi poi a C._______, ove sarebbe rimasto sino al momento del
suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 1 e
seg.);
che egli sarebbe fuggito dal suo Paese il mese di (…), a seguito della
morte del padre e della madre, la quale sarebbe stata uccisa nell'ambito
della crisi interreligiosa, e non avendo di conseguenza più nessuno in
Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 5 segg. e
verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pagg. 4 segg.);
che il ricorrente sarebbe partito da C._______, recandosi a D._______ e
successivamente in E._______, ove sarebbe rimasto (…) settimane
prima di dirigersi in F._______ e in G._______, giungendo infine a
H._______ (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 7);
che, nella decisione del 16 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo alcun documento d'identità; che, dall'altro lato, detto Ufficio
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ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso la Nigeria, nonché
l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile;
che nel ricorso l’insorgente ha, per quanto concerne la mancata
consegna di documenti d’identità, rimandato a quanto già affermato nei
verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che
spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che
egli ha confermato di non avere mai avuto un passaporto ma di avere per
contro posseduto una carta di identità nazionale, la quale sarebbe tuttavia
rimasta a C._______ a causa delle circostanze della sua fuga; che egli
ritiene altresì che, nel suo caso, vi sarebbe quantomeno la necessità di
ulteriore chiarimenti in relazione alla qualità di rifugiato ed all'esecuzione
dell'allontanamento;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria, presentando
contestualmente domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle spese di
giudizio;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
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che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dall'inoltro
della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i
citati criteri;
che, per di più, egli si è limitato inizialmente ad affermare di non aver mai
posseduto o richiesto un passaporto e/o una carta d'identità, dichiarando
addirittura di non conoscere neppure il concetto stesso di carta d'identità,
come pure che non avrebbe fatto nulla per ottenere un tale documento
dopo essere venuto a conoscenza dell'obbligo di presentare un
documento d'identità o di viaggio entro le 48 ore dall'inoltro della
domanda d'asilo, poiché non avrebbe mai posseduto un documento (cfr.
verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 4 seg.); che,
successivamente, egli ha per contro dichiarato di aver avuto a sua
diposizione in Nigeria la "National ID", ma di non averla con sé (cfr.
verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 2); che, confrontato alla
contraddizione delle sue dichiarazioni circa i documenti d'identità, egli ha
semplicemente risposto che non avrebbe considerato la suesposta carta
quale reale documento e che non saprebbe comunque dove questa si
trovi attualmente, non avendola presa con se durante l'espatrio (cfr. ibid.);
che, oltre a ciò, egli è stato alquanto generico e ben poco credibile in
merito al suo viaggio d'espatrio, dichiarando di aver attraversato il
E._______, la F._______ e l'G._______ senza nessun documento e
senza mai essere stato controllato dalle autorità italiane, come pure
fornendo scarsi ed insufficienti dettagli circa i paesi attraversati (cfr.
verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 7 e verbale d'audizione del
16 febbraio 2011, pag. 3); che, peraltro, egli ha affermato in sede di prima
audizione di essersi recato dalla F._______ sino in G._______ a bordo di
una jeep, limitandosi a confermare, confrontato a tale idiozia, che quello
era il modo in cui aveva viaggiato (cfr. verbale d'audizione del
16 febbraio 2011, pag. 7); che, per contro, egli ha rettificato quanto
dichiarato soltanto in occasione della seconda audizione, raccontando di
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essere arrivato via mare in G._______ (cfr. verbale d'audizione del
16 febbraio 2011, pag. 1);
che, in aggiunta, l'insorgente non ha fornito alcuna spiegazione circa
l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo
viaggio;
che, pertanto, quanto precede porta a credere che il ricorrente non possa
aver viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni della
causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura
sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di
un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie
manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare, fra l’altro, sia
dalla manifesta inconsistenza sia dalla palese irrilevanza dei motivi d’asilo
addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese dopo essere rimasto solo a seguito dell'uccisione dei suoi;
che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
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di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, basti ricordare che in occasione della prima
audizione l'insorgente si è contraddetto circa gli indirizzi delle sue
precedenti abitazioni, non riuscendo a fornire spiegazioni plausibili al
riguardo (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 1 e seg.);
che, inoltre, egli non ha saputo indicare qualsivoglia particolare in
relazione a C._______ - dichiarando nientemeno che C._______ sarebbe
uno degli Stati della Nigeria - sia esso geografico o in relazione ai conflitti
interreligiosi ivi avvenuti e benché l'insorgente medesimo abbia dichiarato
di aver vissuto in detto luogo per ben (…) anni, e meglio dall'età di
vent'anni (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 2 e 6); che,
oltre alle già illustrate scarse dichiarazioni, viene ad aggiungersi il
racconto impreciso e contradditorio circa gli asseriti omicidi dei suoi
famigliari; che, infatti ed a guisa d'esempio, il ricorrente non è stato in
grado di indicare la data esatta della morte del padre, affermando in un
primo tempo che sarebbe deceduto nel (…) mentre svolgeva la sua
funzione di poliziotto e, in un secondo tempo, nel (…) (cfr. verbale
d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 3 e verbale d'audizione del 16
febbraio 2011, pag. 3); che l'insorgente, confrontato a detta
contraddizione, ha semplicemente risposto che nessuno è immune da
errori (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 6); che, infine,
egli non è riuscito a fornire particolari credibili in relazione all'attacco in
occasione del quale la madre sarebbe stata uccisa da (…) uomini con un
machete, come ad esempio la chiesa nella quale si sarebbe nascosto
dopo essere fuggito, per miracolo, dalla finestra (cfr. verbale d'audizione
del 16 febbraio 2011, pagg. 7 seg.);
che, nondimeno e considerato quanto precede, la censura ricorsuale
secondo cui l'errore circa la data della morte del padre sarebbe da
considerare comprensibile alla luce di una situazione di tensione quale
quella vissuta dal ricorrente non merita tutela;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid.
5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142 311]; GICRA 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione dell'integralità del territorio nigeriano;
che, quo alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane e,
rispetto a quanto dichiarato, vanta di una formazione a livello universitario
(cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 2); che, inoltre,
avendo vissuto nel suo Paese sin dalla nascita, segnatamente a
B._______ e/o a C._______, si può partire dal presupposto che egli abbia
una rete sociale in loco, precisando che il ricorrente stesso ha dichiarato
che vi sarebbero ancora dei parenti paterni e/o materni a B._______ (cfr.
verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 4 e verbale d'audizione del
16 febbraio 2011, pag. 4);
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d'ufficio degli atti di causa,
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF
2008/34);
che di conseguenza, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr);
che, alla luce di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
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inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta
d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2];
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: