Corte IV
D-1193/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1193/2009
Fatti:
A.
Il 6 novembre 2008, l'interessato, originario di Kandahar in
Afghanistan, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
allegato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato
il 19 agosto 2008 per il timore di essere ucciso da parte dei Talebani
nel caso in cui dovesse rientrare in patria per essersi rifiutato di
combattere con quest'ultimi ([...]). Egli avrebbe quindi ottenuto il
denaro per l'espatrio da suo cognato e si sarebbe recato in auto fino a
Herat, da dove avrebbe raggiunto la Grecia in un TIR, per poi arrivare
in Svizzera con un altro TIR. Infine, l'interessato ha allegato di non
sapere quali Paesi avrebbe transitato e per quanto tempo avrebbe
soggiornato in Italia essendo stato rinchiuso nel TIR per tutto il viaggio
([...]).
B.
Il 13 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 3 febbraio 2009).
C.
Il 24 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non
sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non
avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre,
l'interessato si sarebbe contraddetto sulla data di nascita. Egli avrebbe
pure sostenuto di aver vissuto presso sua madre fino all'età di nove
anni e mezzo o dieci anni, oppure di 11 o 12 anni. Peraltro, non
avrebbe fornito indicazioni dettagliate relative all'età dei fratelli e delle
sorelle e si sarebbe espresso in maniera confusa e contraddittoria
sull'età del fratello minore. In aggiunta, il richiedente non sarebbe stato
in grado di spiegare come mai vi sarebbe la data di nascita figurante
l'anno 1988 su di un documento delle autorità italiane, dando la colpa
al passatore e alle autorità italiane. L'UFM ha altresì considerato che
l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo
sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto
di respingimento. Detto Ufficio constata che l'interessato avrebbe
soggiornato in Italia prima di entrare in Svizzera, in quanto sarebbe
stato in possesso di una decisione delle autorità italiane datata del
3 novembre 2008. Inoltre, le autorità italiane si sarebbero dichiarate
disposte a riammetterlo sul loro territorio. Invitato a far valere le
proprie osservazioni in merito ad un allontanamento verso l'Italia, egli
avrebbe allegato di non sapere che il Paese in cui sarebbe stato
intercettato era l'Italia e di non avervi depositato alcuna domanda
d'asilo. Peraltro, ha precisato che la sua intenzione sarebbe quella di
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venire in Svizzera per depositarvi la sua domanda d'asilo e si sarebbe
opposto al suo allontanamento verso l'Italia. Per di più, il richiedente
non avrebbe vincoli stretti con la Svizzera. In aggiunta, non avrebbe la
qualità di rifugiato avendo presentato diverse divergenze nel suo
racconto. Lo stesso avrebbe, in un primo momento, fornito i nomi di tre
comandanti talebani, per poi allegare di non essere stato messo al
corrente dei loro nomi. Inoltre, sarebbe illogico che l'interessato, il cui
padre avrebbe voluto che partecipasse a dei combattimenti, non sia
mai stato informato sull'uso di un'arma. Infine, sarebbe inverosimile
che il richiedente non sia in grado di fornire maggiori informazioni sul
luogo di soggiorno, sull'organizzazione e sulle attività esatte dei
Talebani dopo aver passato sei anni insieme a loro.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha ribadito di avere 16 anni e di essere
nato nel 1994, secondo quanto gli avrebbe riferito sua madre. Inoltre,
ha fatto valere in sostanza di non avere alcun tipo di contatto in Italia e
di esservi stato fermato e controllato mentre cercava di raggiungere la
Svizzera. Peraltro, l'Italia non disporrebbe di una legge sull'asilo e
l'assistenza sarebbe di fatto inesistente. Per di più, sarebbe costretto a
vivere per strada e non gli sarebbero garantite le condizioni materiali
per potersi difendere contro un eventuale respingimento. Infine, ha
allegato di non aver mai usato un'arma e di contestare il fatto che il
suo racconto non sia preciso e circostanziato.
5.
5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
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la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per
la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato
impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso
della procedura di prima istanza, in un primo momento, di essere nato
nel 1993, per poi indicare il 1994 ([...]). Inoltre, confrontato con il
verbale della polizia di stato italiana del [...], nel quale v'è indicato che
egli sarebbe nato il 1° gennaio 1988, quest'ultimo ha allegato che
sarebbe stata la polizia a decidere la sua data di nascita ([...]). In
aggiunta, l'insorgente non ha spiegato in sede di ricorso le divergenze
sollevate dall'UFM nella sua decisione e si è limitato a ribadire
un'affermazione matematicamente impossible, secondo cui egli
avrebbe 16 anni essendo nato nel 1994. Infine, dall'esame radiologico,
effettuato l'11 novembre 2008, risulta un'età ossea del ricorrente
superiore ai 18 anni. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed
imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di
censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di
fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è
stato in grado di corroborare l'allegata minorità.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo evidente che l'insorgente abbia
perlomeno soggiornato in Italia il 3 novembre 2008 ([...]). Inoltre, giova
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rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro
antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per
l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008
dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Peraltro, l'Italia –
designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (in seguito: Accordo;
RS 0.142.114.549), in data 11 dicembre 2008 e ulteriormente in data
3 febbraio 2009. Giusta l'art. 6 n. 3 dell'Accordo, l'autorizzazione di
riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica;
tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente
richiedente. Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha interposto una
nuova domanda di riammissione e le autorità italiane si sono
dichiarate nuovamente disposte a riammettere l'insorgente nel loro
Paese. Per conseguenza, è da considerare ancora valida la
riammissione.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che, come rettamente
rilevato dall'UFM, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni
sufficientemente dettagliate circa il movimento dei Talebani, né
particolari relativi alla sua attività specifica quotidiana pur avendo
vissuto per sei anni con quest'ultimi. In particolare, egli si è limitato ad
indicare in modo generico che i Talebani si spostavano nelle province
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di Kandahar, Khowst e Helmand, senza però descrivere in modo
preciso, almeno una base con riferimenti geografici ([...]). Inoltre, non
ha saputo indicare i compiti giornalieri di suo padre ([...]). Peraltro, ha
allegato nel corso della prima audizione di aver avuto un'arma in
mano, ma di non averla mai utilizzata e di essere stato istruito da suo
padre e suo fratello, per poi asserire nella seconda audizione di non
essere mai stato istruito nell'uso delle armi da fuoco e di aver soltanto
trasportato le armi per i Talebani ([...]). Ciò, nonostante, l'autore del
gravame non si è espresso in merito a questa contraddizione nel
ricorso, ma si è limitato a ribadire la prima versione ([...]). In siffatto
contesto, codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso
da parte dell'insorgente è inverosimile. In virtù di quanto precede, nel
caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è
applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
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della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane ed ha una formazione scolastica
perlomeno di base avendo frequentato una scuola coranica per sei
anni ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici.
10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del
3 febbraio 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- B._______ (in copia)
La giudice unica: Il cancelliere:
Claudia Cotting-Schalch Carlo Monti
Data di spedizione:
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