Corte IV
D-1199/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Sudan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 gennaio 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1199/2007
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 18 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1] e del
9 gennaio 2007 [di seguito: verbale 2] di essere d'etnia (...), originario
del villaggio di B._______ in provincia di C._______ nell'ovest del
Sudan e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai nemici
di suo padre, il quale sarebbe stato assassinato alla fine del 2005,
rispettivamente all'inizio dell'anno 2006 durante la guerra razziale nella
sua regione, rispettivamente per la povertà che regnerebbe da sempre
in Sudan. Dopo la morte del padre, l'interessato sarebbe rimasto nel
suo villaggio per un mese con sua sorella, il di lei marito e l'amico di
suo padre, residente a Karthum (Sudan), presso il quale egli si
sarebbe successivamente rifugiato per una settimana, prima di
espatriare definitivamente dal suo Paese d'origine.
B.
Con decisione del 15 gennaio 2007, notificata all'interessato il giorno
medesimo (cfr. atto A 16/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
un'altra regione del suo Paese d'origine, escluso il Darfur, per esempio
a Khartum, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 14 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e della qualità
di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 3 maggio 2007, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS
172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
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copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha
invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
L'8 maggio 2007, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui
ha proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse
dal TAF al ricorrente per informazione.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
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5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le
allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un
lato, non sufficientemente motivate e inattendibili a tal punto di dare
l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti
personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché incompatibili
con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, il
richiedente non sarebbe stato in grado di precisare alcunché in merito
alla guerra tra le tribù o indicare se vi fossero altri conflitti in Sudan,
oppure di fornire l'identità di chi avrebbe ferito il padre e di coloro
contro cui quest'ultimo avrebbe combattuto. Secondo l'UFM, se egli
avesse realmente vissuto i fatti addotti o temesse di essere ucciso, si
sarebbe informato sui suoi eventuali assassini e sulla situazione nel
suo Paese, visto che avrebbe potuto chiedere spiegazioni a suo padre
o rivolgersi all'amico di famiglia. Inoltre, il ricorrente si sarebbe
contraddetto in merito alla morte del genitore. Infine, l'UFM ha ritenuto
che la povertà o la guerra esistenti nel Paese, non sarebbero
pertinenti e quindi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conclusione, non
sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di
respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione
sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il
rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì,
considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente possibile
nonché ragionevolmente esigibile non verso il Darfur, bensì verso
un'altra regione del Paese, per esempio a Khartum, dove non vi
sarebbe violenza generalizzata e dove il ricorrente avrebbe già
soggiornato nonché potrebbe avvalersi del sostegno di un amico di
famiglia. Inoltre, non esisterebbero motivi individuali del richiedente
che si opporrebbero a tale esecuzione, visto che egli sarebbe giovane,
in buona salute, disporrebbe di un'esperienza lavorativa e avrebbe dei
familiari in patria.
6.
Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere ucciso
in patria come sarebbe avvenuto nel caso di suo padre, il ricorrente fa
valere di non essere stato in grado di fornire le informazioni che gli
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sarebbero state chieste dall'UFM, non perché non fosse reale ciò che
avrebbe raccontato, bensì in quanto non avrebbe studiato.
Egli sostiene inoltre che la sola contraddizione rilevata dall'autorità
inferiore sarebbe di poco conto e avrebbe avuto modo di spiegarla nel
corso dell'audizione. Infine, il ricorrente ritiene che – contrariamente a
quanto affermato dall'UFM – la situazione attuale in Sudan non
garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella
sicurezza, così come, alla luce di quanto esposto e della realtà dei
fatti, la sua vita sarebbe seriamente in pericolo. Di conseguenza,
l'esecuzione del suo allontanamento in Sudan sarebbe inesigibile.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
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postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
8.
8.1
8.1.1 Il TAF osserva che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in
corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di
parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In
particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio
circa gli avvenimenti che sarebbero a fondamento della sua domanda
d'asilo, segnatamente in merito alla guerra razziale – che sarebbe
scoppiata nella sua regione – nonché in merito alla morte del padre,
che sarebbe seguita a tali scontri. Segnatamente, il ricorrente si è
limitato a riferire dell'esistenza di una guerra razziale tra bianchi e neri
e non ha saputo argomentare il coinvolgimento nella stessa di suo
padre (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D39 pag. 4). Infatti, l'insorgente
non ha indicato né il ruolo di suo padre in questa guerra (cfr. verbale 2
D42-43 pag. 4), né tantomeno contro chi costui avrebbe combattuto
(cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D45), limitandosi ad affermare in
maniera generale che combatteva contro i nemici, ovvero un gruppo di
bianchi, senza alcuna precisazione di sorta (cfr. verbale 2 D46-50
pag. 5). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo
lo scontro avvenuto e la susseguente morte del padre, affermando di
non ricordarne la data esatta (cfr. verbale 2 D52 e D57 pag. 5),
rispettivamente dando delle indicazioni confuse e contraddittorie in
merito a tali eventi (cfr. verbale 1 pag. 4 a cofronto con verbale 2
D55- 56 e D64-65 pagg. 5-6). Orbene, le evocate dichiarazioni
contradditorie, vaghe e non circostanziate del ricorrente portanto
proprio sui punti essenziali della sua domanda d'asilo, ciò che è
certamente degno di nota, contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). In siffatte circostanze,
non soccorre l'insorgente la pretesa giustificazione secondo cui non
avrebbe saputo le evocate informazioni, poiché non avrebbe studiato
(cfr. ricorso pag. 2), bensì è manifesto che i fatti addotti dal ricorrente
non sono stati circostanziati in quanto non sono stati realmente vissuti
dal medesimo e sono, pertanto, inverosimili. D'altronde, il ricorrente
non ha nemmeno dimostrato un qualsivoglia legame tra gli
avvenimenti addotti e il suo asserito timore di essere ucciso dai nemici
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di suo padre, allorquando egli non ha nemmeno abbozzato l'identità
degli stessi (cfr. verbale 2 pagg. 4-5) ed ha dichiarato, da un lato, di
non essere stato coinvolto nella guerra (cfr. verbale 1 pag. 4) e,
dall'altro, di non essere mai stato attaccato o minacciato (cfr. ibidem
pag. 5) e che, in definitiva, a lui non sarebbe successo nulla di
personale (cfr. ibidem e verbale 2 D40 pag. 4). Da ultimo, a sostegno
dell'infondatezza del timore di essere esposto a eventuali persecuzioni
sia nel suo villaggio che a Karthum (cfr. verbale 2 D68 e D70 pag. 6),
dove il ricorrente si sarebbe rifugiato, il TAF sottolinea che egli ha
dichiarato di essere rimasto per ben un mese a B._______ dopo la
morte del padre (cfr. verbale 2 D66 pag. 6) e di non sapere se gli
asseriti nemici di suo padre erano anche a Karthum (cfr. ibidem D124
pag. 9). In conclusione, senza che sia necessario menzionare ulteriori
elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo
Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le
dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
8.1.2
Inoltre, il secondo motivo d'asilo fatto valere dal ricorrente in sede
d'audizione, ovvero l'asserita povertà regnante in Sudan (cfr. verbale 1
pag. 5), è come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai
sensi dell'art. 3 LAsi, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua
decisione (peraltro non contestata su questo punto nel ricorso).
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
10.
10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
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possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.2
10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Sudan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando
con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo
e, a causa della situazione attuale in Sudan, non sarebbe garantito un
rientro nella dignità e nella sicurezza (cfr. ricorso pagg. 2-3). In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
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10.3
10.3.1 Inoltre, in Sudan, eccetto per quanto riguarda la regione del
Darfur (cfr. GICRA 2006 n. 25), non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante
Sentenza del TAF D-3754/2006 del 10 giugno 2009 consid. 7.2;
D- 3574/2006 del 3 giugno 2009 consid. 7.2; E-1628/2007 del
19 giugno 2008 consid. 7.2) .
Segnatamente, sebbene il ricorrente, secondo le sue dichiarazioni, sia
originario dell'ovest del Sudan, ovvero del Darfur, non emerge alcun
elemento da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente in un'altra regione del Paese, segnatamente a Karthum o a
At Tukul, quale alternativa di soggiorno interno possa implicare un
pericolo concreto per il medesimo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
D'altronde, sebbene egli non abbia studiato, ma abbia appreso
unicamente a leggere e scrivere (cfr. verbale 2 D34-35 pag. 4), egli è
ancora giovane ed ha lavorato in Sudan come (...) dall'età di (...) anni
(cfr. verbale 1 pag. 2). Per di più, a seguito del suo espatrio, ha potuto
acquisire altre esperienze lavorative, quale per esempio (...)
(cfr. ibidem pag. 5). Inoltre, da un lato, l'insorgente dispone di una rete
sociale a Karthum, dove risiede l'amico di suo padre che si è occupato
di lui durante il mese successivo alla morte di quest'ultimo e l'ha
ospitato per una settimana prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 3
e verbale 2 D26 e D28 pag. 3, nonché D67 pag. 6). Il ricorrente, del
resto, non ha contestato in sede di ricorso il suo eventuale
allontanamento a Karthum, bensì ha, durante la procedura di prima
istanza, esplicitamente reso apprezzamenti sulla suddetta città, dove
ha potuto pregare e beneficiare dell'elettricità, nonché scoprire il
telefono, ciò che non gli sarebbe verosimilmente stato possibile nel
suo villaggio (cfr. verbale 2 D74 pag. 6). Dall'altro lato, il ricorrente può
anche contare sulla presenza in patria della sorella e del di lei marito, i
quali risiedono a Tukul ([recte: At Tukul] Sudan; cfr. verbale 1 pag. 3 e
verbale 2 D38 pag. 4 e D67 pag. 6). Peraltro, il ricorrente non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali
da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, l'insorgente
potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai
sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità
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inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il medesimo di un adeguato inserimento sociale in
un'altra regione del suo Paese d'origine, per esempio a Karthum o a
At Tukul, quale alternativa di soggiorno interno.
10.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso il Sudan è ragionevolmente
esigibile nella fattispecie.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
13.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza
giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito
favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno,
se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità
chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli
atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e
sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della
procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89
consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il
criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e
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in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY,
Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti).
Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese
processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete
del caso al momento della presentazione della domanda e devono
essere realizzate cumulativamente.
13.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento
dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte
circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui
all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.
13.3 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
14.
14.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte.
14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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