Corte IV
D-1221/2007
vav/egl
{T 0/2}
Sentenza del 14 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Bovier e Schmid
Cancelliere Egloff
A._______, Bielorussia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 9 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 13 dicembre 2006, l'’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha
dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 28 dicembre 2006 e del 5
febbraio 2007), d'essere stato picchiato e portato al posto di polizia dalle forze
dell'ordine per aver partecipato, il 27 o il 28 agosto 2006, ad una manifestazione
d'opposizione contro B._______. Durante la carcerazione sarebbe stato
maltrattato. Grazie all'intervento del suo avvocato, sarebbe poi stato portato in
ospedale, dove gli sarebbe stata riscontrata una [...]. Ricondotto al posto di polizia,
gli sarebbe stato chiesto di ritirare la denuncia che avrebbe nel frattempo sporto
contro i poliziotti che l'avrebbero maltrattato. Si sarebbe rifiutato di ritirarla, oppure
l'avrebbe ritirata, ma il suo avvocato l'avrebbe convinto a presentarne una nuova.
Sarebbe quindi stato portato nuovamente in ospedale dal suo avvocato e dal
procuratore per sottoporsi ad una perizia medica (che non sarebbe stata
effettuata). Sarebbe poi stato liberato con l'obbligo di far ritorno al posto di polizia
dopo essersi curato. Avrebbe però deciso di lasciare il Paese perché l'avvocato gli
avrebbe riferito che sarebbe stata promossa una procedura penale nei suoi
confronti per aver partecipato alla citata manifestazione e che "per poter uscire da
questa faccenda, occorreva una certa somma di denaro" che non avrebbe avuto.
B. Il 9 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Bielorussia siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 15 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica
del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore
della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
3amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. Secondo detto Ufficio, non è plausibile, in particolare, che
quest'ultimo non abbia mai posseduto un documento d'identità all'infuori
dell'evocato certificato di nascita, ritenuto che ha vissuto fino all'età di 15 anni
presso un C._______ e che le autorità militari l'hanno esonerato dal servizio di
leva. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che le dichiarazioni decisive del
ricorrente sui motivi d'asilo non sono assolutamente credibili, poiché prive di
qualsiasi consistenza e coerenza. In particolare, l'insorgente non sa in quale
stazione di polizia sarebbe stato trattenuto per quasi un mese, è incapace di
fornire una qualsivoglia descrizione della sua permanenza al posto di polizia ed
ignora l'identità dei cinque o sei poliziotti denunciati per maltrattamenti nonché il
nome dell'ospedale in cui si sarebbe recato per ben due volte. Infine, avrebbe reso
versioni discordanti sia sulla durata dei due ricoveri in ospedale (un giorno
rispettivamente due giorni, oppure un'ora rispettivamente un'ora e mezza) sia sulla
persona che avrebbe redatto la denuncia (lui oppure il suo avvocato). Da quanto
risulta dagli atti di causa non sarebbero altresì necessari degli ulteriori chiarimenti
per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, l'insorgente allega di non aver mai posseduto alcun passaporto e, di
conseguenza, di non aver potuto far nulla per procurarsi tempestivamente dei
documenti d'identità. Fa valere, inoltre, d'aver raccontato il vero e che anche il
rappresentante dell'istituzione si soccorso presente all'audizione ha chiesto
l'entrata nel merito della domanda in esame a causa delle violenze e dei soprusi
da lui subiti da parte della polizia bielorussa. Sostiene, infine, che a causa della
situazione vigente in patria ed in virtù di quanto accadutogli, il suo rimpatrio è da
ritenersi illecito ed inesigibile.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 12 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che il
ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti
documenti. Non v'è, in effetti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un
documento di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infatti, per quanto emerge dagli atti, l'insorgente avrebbe potuto
4rivolgersi al suo avvocato in patria. Peraltro, il TAF osserva che se un richiedente
non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di
viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la
decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili
di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata
decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Giova rilevare
che quest'ultime, in sostanza per le ragioni indicate dall'autorità inferiore,
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
della benché minima consistenza. In tale ambito, non soccorre il ricorrente la
generica presa di posizione del rappresentante dell'istituzione di soccorso,
secondo cui vi sarebbero indizi di persecuzione perché il ricorrente "afferma
d'avere subito violenze ed abusi da parte della polizia". Da quanto esposto,
discende che allo stato attuale degli atti di causa l'UFM ha rettamente considerato
siccome del tutto inconsistenti le allegazioni decisive del ricorrente per quanto
attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi).
6.3
6.3.1 Per i motivi indicati al considerando 6.2 del presente giudizio, le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dal ricorrente in corso di procedura sono
manifestamente inconsistenti. Non emergono pertanto elementi da cui dedurre la
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Basti qui rilevare che
in materia d'asilo incombe di principio al ricorrente di dimostrare di moto proprio
l'esistenza di una situazione suscettibile di giustificare le proprie richieste. In caso
contrario deve sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti
decisivi. Un complemento d'istruzione da parte dell'autorità giudicante s'impone
solo se in base alle adduzioni ed alle prove offerte dal ricorrente sussistano ancora
dubbi od incertezze che, verosimilmente, potrebbero essere rimossi con nuovi
accertamenti eseguiti d'ufficio (v. GICRA 1995 n. 23). Ora, nel caso di specie
risulta della carte processuali che il ricorrente sarebbe rappresentato in patria da
mandatario professionale, di modo che usando della necessaria diligenza avrebbe
potuto e dovuto produrre la documentazione comprovante le sue allegazioni
decisive già in procedura di prima istanza. In simile evenienza, non incombe alle
autorità svizzere in materia d'asilo di sopperire, con accertamenti d'ufficio, alle
manchevolezze procedurali del ricorrente.
6.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare gli art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari agli art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
5crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e perché non avrebbe egli
stesso potuto fornire di moto proprio quegli elementi che pretende ora debbano
essere acquisiti d'ufficio.
6.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Bielorussia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il
ricorrente è giovane, celibe e ha una certa formazione ed esperienza
professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di
salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v.
sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Bielorussia. Per sovrabbondanza, può ancora essere
rilevato che in patria risiedono ancora i genitori del ricorrente (cfr. verbale
d'audizione dell'8 gennaio 2007 pag. 2).
6.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della
necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata, benché l'UFM abbia inserito nel fascicolo di causa,
dopo la pronuncia della decisione impugnata, un rapporto su una "analisi lingua"
basata su una conversazione del 16 gennaio 2007 con il ricorrente. In effetti, e di
per sé, il rapporto non legittima una conclusione sulla cittadinanza del ricorrente in
contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha fornito nel corso delle audizioni del
28 dicembre 2006 e del 5 febbraio 2007.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.3.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
611. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d’esito
favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: