Corte IV
D-1222/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Carlo Monti;
A._______ dichiaratosi (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1222/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 genna-
io 2010 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
il verbale d'audizione dell'interessato del 22 gennaio 2010, in occasio-
ne del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di esse-
re sentito sulla sua maggior età e sulla rinuncia ad assegnargli una
persona di fiducia;
l'esame osseo della radiografia alla mano a cui il richiedente è stato
sottoposto in data 26 gennaio 2010 ed il relativo rapporto;
il verbale d'audizione del 15 febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 26 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 1° marzo 2010);
la copia degli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo fede-
rale (TAF) tramite FAX in data 1° marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, v'è modo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato ad B._______,
nello stato di C._______, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al
suo espatrio a dicembre, oppure nella prima settimana di dicembre
2009 (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 1, 2 e 9 non-
ché del 15 febbraio 2010, pag. 2);
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che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore
di essere ucciso da un gruppo denominato “D._______” per aver mi-
nacciato di morte uno dei loro membri ed ex socio d'affari di suo fratel-
lo, il quale sarebbe stata la causa dell'uccisione di quest'ultimo;
che il richiedente sarebbe fuggito a E._______ il 13 settembre 2009,
oppure ad ottobre 2009, dove sarebbe rimasto per meno di un mese, o
fino a dicembre 2009, dopo che il gruppo "D._______" l'avrebbe cerca-
to per due volte a casa sua; che, siccome girovagava è non avrebbe
avuto alcun aiuto, avrebbe raggiunto “un posto dove ci sono le navi” di
cui ignora il nome; che, in tale luogo, avrebbe parlato con un uomo che
ci lavorava e gli avrebbe raccontato la sua storia, ragione per cui que-
st'ultimo l'avrebbe fatto entrare in una nave e gli avrebbe altresì dato
del cibo; che sarebbe quindi giunto in Svizzera, dopo un viaggio di due
o tre settimane, a bordo di suddetta nave, oppure sarebbe sbarcato in
una località a lui sconosciuta per poi prendere un treno che lo avrebbe
portato a F._______in data 15 gennaio 2010; (cfr. verbali d'audizione
del 22 gennaio 2010, pagg. 2 e 9 nonché del 15 febbraio 2010, pag. 3);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che intendeva allegare di essere nel suo sedicesimo anno di
età, in quanto in Nigeria vi sarebbe l'abitudine di indicare l'anno della
vita che si sta vivendo; che, inoltre, l'esame osseo sarebbe viziato dal
fatto che la vita dura della sua regione lo renderebbe fisicamente più
adulto di quanto sarebbe realmente; che, peraltro, non avrebbe mai
presentato né un passaporto, né una carta d'identità, siccome non ne
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avrebbe mai posseduti; che avrebbe soltanto un certificato di nascita
che starebbe tentando di farsi spedire; che, infine, le contraddizioni ri-
levate dall'UFM in merito ai suoi motivi d'asilo sarebbero dovute ai pro-
blemi con l'interprete il quale non gli avrebbe dato l'opportunità di spie-
garsi al meglio in sede d'audizione;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali;
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungi-
mento della maggiore età; che la designazione di una persona di fidu-
cia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asi-
lo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata
minore età (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo rife-
rimento);
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su-
scettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che
segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - egli
non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'al-
tronde, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazio-
ni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio
(cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 5-6); che, inoltre,
egli ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia indicando
di esser andato a vivere da suo fratello nel 1990 nonostante abbia di-
chiarato di essere nato nel 1994; che, peraltro, ha asserito di aver co-
minciato a frequentare la scuola primaria alla tenera età di due anni
(cfr. ibidem, pag. 3);
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che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare
l'asserita minore età;
che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico
effettuato il 26 gennaio 2010 (cfr. A10/1) risulta un'età ossea del ricor-
rente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di
16 anni e due mesi, peraltro in contraddizione con la data di nascita al-
legata (cfr. ibidem, pag. 1);
che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopra evocate del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presen-
tati dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia
mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autore
del gravame e di confermare la mancata designazione al ricorrente di
una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'in-
sorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri -
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
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che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere
mai posseduto né un passaporto, né una carta d'identità, allegando
addirittura allegato di non sapere cosa sia una carta d'identità e di non
sapere come si identificava innanzi all'autorità in loco (cfr. verbale
d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 6);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, egli non ha saputo indi-
care con precisione la durata del viaggio, dichiarando di aver viaggiato
per due o tre settimane; che tale durata non combacia neanche con la
data d'entrata in Svizzera, ossia il 15 gennaio 2010, in quanto egli ha
asserito, in una delle sue versioni, di esser espatriato la prima setti-
mana di dicembre 2009; che, inoltre, ha allegato di non aver pagato
nulla per il tragitto in nave e di esser sbarcato in un luogo a lui scono-
sciuto (cfr. ibidem, pag. 9); che, oltre a ciò, non ha saputo indicare né il
nome della nave, né a quale nazione apparteneva, né cosa trasporta-
va, (cfr. ibidem, pag. 10);
che, in aggiunta, il ricorrente ha asserito in maniera vagha di non
sapere quali Paesi avrebbe attraversato ed ha altresì affermato di non
aver subito alcun controllo, nonostante abbia varcato il confine Schen-
gen (cfr. ibidem, pagg. 9-10);
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio (cfr. ricorso);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti;
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di esser ucciso da parte di terzi;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, basti rilevare, che egli non ha saputo indicare il nome del socio di
suo fratello, nonostante abbia convissuto con quest'ultimo (cfr. verbale
d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 2); che, inoltre, ha addirittura di-
chiarato che il suddetto socio l'avrebbe cercato a casa sua ad ago-
sto 2009, malgrado avesse allegato che suo fratello sarebbe morto il
13 settembre 2009, oppure di non saper tale data (cfr. ibidem, pagg. 5
e 8 nonché verbale d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 3); che, pre-
messo ciò, oltre all'apprezzamento sull'inverosimiglianza dei motivi
d'asilo del ricorrente svolto dall'UFM, al quale codesto Tribunale riman-
da pienamente, v'è modo di rilevare che il racconto addotto è palese-
mente irrilevante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, trattandosi
di persecuzioni da parte di terzi, ovvero del socio di suo fratello come
pure del gruppo “D._______”; che, inoltre, ha categoricamente negato
la possibilità di poter ottenere una protezione dalle autorità nigeriane,
senza averla neanche richiesta; che, in tale ambito, non v'è motivo di
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ritenere che egli non possa ricevere in patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti;
che, infine, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo
cui le contraddizioni rilevate dall'UFM in merito ai suoi motivi d'asilo
sarebbero dovute ai problemi che avrebbe avuto con l'interprete, il
quale non gli avrebbe dato l'opportunità di spiegarsi al meglio in sede
d'audizione, in quanto entrambi i verbali d'audizione gli sono stati tra-
dotti e gli è stata data la possibilità di modificarli prima di firmali (cfr.
verbali d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 11 e del 15 febbra-
io 2010, pag. 8);
che, di conseguenza, a mente di questo Tribunale, i motivi d'asilo evo-
cati sono irrilevanti e sono altresì stati rettamente ritenuti come invero-
simili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
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il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è am-
missibile;
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale assistente muratore; che, inoltre,
dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente suo zio e,
avendo sempre vissuto in loco fino al suo espatrio, presumibilmente
molti amici e conoscenti su cui contare per reinserirsi nella società
(cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 3-5);
che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, anche da questo punto di vista, l'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, sulla base di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento e for-
mulario di ricevuta)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax,
per l'incarto N 536 522, con preghiera di notificare la sentenza al ri-
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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