Corte IV
D-1223/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1223/2009
Fatti:
A.
Il 25 gennaio 2009, l'interessato, originario di B._______, ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato il (...) per
evadere alla giustizia nigeriana dopo aver ucciso un suo amico
durante una lite sviluppatasi a causa di una discussione su una partita
di calcio del [...], oppure in [...] o [...] del [...] o quattro giorni prima del
suo espatrio (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 5 e audizione del
18 febbraio 2009 pag. 8). Si sarebbe quindi recato a C._______, dove
avrebbe preso un aereo per D._______ usando un documento di un
amico dello zio di un suo amico. In seguito, avrebbe alloggiato presso
la E._______ di F._______ fino al (...), data in cui egli avrebbe
ottenuto dalle autorità italiane un foglio di via con un termine di cinque
giorni per lasciare l'Italia. L'interessato avrebbe quindi raggiunto la
Svizzera in treno il (...), oppure (...) o (...) dopo la notificazione del
suddetto documento (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 8).
Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessato.
B.
Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni
dell'interessato, secondo le quali non avrebbe mai posseduto alcun
documento d'identità e non avrebbe fatto nulla per procurarsene uno,
non persuaderebbero assolutamente. Inoltre, non sarebbe convincente
il fatto che avrebbe raggiunto l'Italia nel mese di (...), munito di un
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passaporto nigeriano di un amico dello zio di un suo amico. Peraltro,
avrebbe asserito di aver pagato parte del viaggio con il frutto del suo
lavoro di manovale edile dopo che in occasione dell'audizione sulle
generalità avrebbe dichiarato di non aver mai lavorato e di essersi fatto
mantenere da suo padre. Pertanto, l'UFM ha considerato che
l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata
consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato nelle
condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni
della causa. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del
richiedente, in quanto inconsistenti e superficiali. Nonostante
numerose domande, egli non sarebbe stato in grado di fornire dettagli
sulla squadra di calcio per la quale tifava, ovvero G._______. Peraltro,
per quanto riguarda la squadra per la quale tifava il suo amico, egli
non avrebbe nemmeno fornito il nome del Paese d'origine della
squadra. Per di più, non sarebbe riuscito a spiegare in maniera
plausibile né il modo in cui sarebbe fuggito dalle mani delle persone
che l'avrebbero picchiato sul luogo del delitto, né ad indicare il loro
numero. Infine, sarebbe poco credibile che di tutte le persone coinvolte
nel suo racconto, egli sappia solamente il nome di battesimo e
nient'altro. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di
non essere in grado di consegnare i documenti d'identità perché non
ne avrebbe mai posseduto uno e che la sua vita sarebbe in grande
pericolo in Nigeria.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
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l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
6.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti.
Durante la procedura di prima istanza ed in sede di ricorso, egli ha
dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il
passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto mai
posseduti (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 4, audizione del
18 febbraio 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato
di avere raggiunto l'Italia, ovvero di aver varcato il confine Schengen,
in aereo usando addirittura un documento di un amico dello zio di un
suo amico. Tale fatto risulta a questo Tribunale come poco credibile,
considerando i controlli aeropotuali odierni. Peraltro, l'autore del
gravame ha allegato di aver pagato una parte del viaggio con il frutto
del suo lavoro, nonostante egli abbia dichiarato di non aver mai
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lavorato (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 2). Vista
l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni,
questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato
nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni
della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del
18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
7.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non si è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato ad allegare di
essere in grande pericolo in patria. Per sovrabbondanza, va rilevato
che il ricorrente non ha saputo neanche datare con esattezza il giorno
in cui egli avrebbe ucciso il suo amico, indicando il (...), oppure in (...)
o (...) del (...) o quattro giorni prima del suo espatrio, avvenuto il (...)
del (...) (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 5 e audizione del 18
febbraio 2009 pag. 8). Infine, l'atto commesso, ovvero l'uccisione di un
suo amico, non costituisce manifestamente un azione suscettibile di
giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo,
tanto meno che non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame
non possa beneficiare in Nigeria di un equo processo in relazione ai
fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
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8.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
9.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane ed ha una certa formazione scolastica. Inoltre,
dispone di una rete sociale in patria, segnatamente i genitori, un
fratello ed una sorella. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un
adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
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dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
La giudice unica: Il cancelliere:
Claudia Cotting-Schalch Carlo Monti
Data di spedizione:
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