Corte IV
D-1224/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1224/2009
Fatti:
A.
Il 29 agosto 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 9 gennaio 2003, l'allora Ufficio
federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera. In data 11 marzo 2003, l'allora Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA, attuale TAF) ha dichiarato irricevibile il
ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione.
B.
Il 13 gennaio 2009, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo ([...]) di essere tornato al suo domicilio a B._______ in provincia
di C._______ (Georgia), nell'ottobre rispettivamente nel novembre
2004, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo in Svizzera, rilevando che i problemi alla base dei motivi d'asilo
fatti valere nella suddetta procedura si sarebbero risolti. Per contro, ha
affermato di essere espatriato nuovamente dalla Georgia, nel gennaio
2009, in quanto - a causa del fatto che suo padre sarebbe sospettato
di finanziare un partito politico - il 2 dicembre 2008, degli uomini
mascherati avrebbero fatto irruzione al domicilio dell'interessato,
aggredendolo e minacciandolo, unitamente alla sua famiglia, di
dichiarare di essere delle spiee dei russi, nonché di consegnare loro
altri soldi, oltre a quelli che gli aggressori avrebbero già preso in
quell'occasione. Dopo tale avvenimento, l'interessato si sarebbe
rifugiato presso un amico in D._______, a E._______, e nel frattempo,
sarebbe venuto a conoscenza, tramite la madre, che un collaboratore
della Polizia di quartiere l'avrebbe cercato al suo domicilio, come pure
che la gente lo accuserebbe di essere una spia russa. Il 5 gennaio,
rispettivamente il 6 gennaio 2009, l'interessato avrebbe lasciato
Otobaia a causa della situazione di guerra vigente nella regione, e
sarebbe partito per F._______, da dove sarebbe poi espatriato
definitivamente in TIR fino a raggiungere la Svizzera.
C.
Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
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dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la
concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
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decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere che i motivi d'asilo addotti a
sostegno della seconda domanda d'asilo e riferiti nel corso della
procedura costituiscono fatti nuovi e successivi rispetto alla prima
procedura d'asilo, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente sostiene che
la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Patria, in quanto
delle persone lo starebbero cercando poiché lo riterrebbero una spia
russa.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 9 gennaio 2003, a seguito della sentenza di
irricevabilità dell'11 marzo 2003 della CRA contro il ricorso presentato
dall'insorgente.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
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presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
7. Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in Patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che -
oltre alle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente già evidenziate
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata - i fatti addotti
dall'autore del gravame a fondamento della presente domanda d'asilo
sono inverosimili. Da un lato, infatti, mal si comprende come l'asserito
finanziamento di partiti politici da parte del di lui padre sarebbe alla
base delle persecuzioni nei confronti del ricorrente ([...]), allorquando -
tra gli altri - egli ha dichiarato di non c'entrare niente con le allegate
accuse mosse a suo padre ([...]) ed ha affermato che il padre non si
interessava di politica (cfr. ibidem). D'altro canto, anche l'asserzione
secondo cui egli sarebbe ricercato perché ritenuto una spia per conto
dei russi non soccorre l'insorgente (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che - a
titolo d'esempio - non è stato in grado di indicare il motivo per cui il
collaboratore della Polizia l'avrebbe ricercato a casa sua ([...]) e
considerato, per di più, che si tratta unicamente di voci nei suoi
confronti, riferitegli dalla madre (cfr. ibidem) o rispettivamente dal suo
amico ([...]). V'é, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere
dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come
facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza,
non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria. Manifestamente non
soccorre il ricorrente neppure la semplice e generale motivazione a
sostegno della domanda d'asilo circa l'asserita situazione di guerra
che sarebbe vigente a B._______ ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente
nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
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ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
11.
Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea
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(UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i
secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno
preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e
Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche
rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del
Sud.
12.
Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora
giovane, ha una formazione scolastica, nonché una certa esperienza
professionale, avendo sempre lavorato nel commercio delle nocciole
di conduzione familiare ([...]). D'altronde, in Patria l'autore del gravame
può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua
famiglia - tra cui perlomeno sua madre e sua nonna - si trova ancora in
loco ([...]). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
13. Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
14.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
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semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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