Corte IV
D-1228/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, provenienza sconosciuta, alias B._______,
cittadino sudanese, alias C._______, cittadino sudanese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1228/2009
Fatti:
A.
Il 10 gennaio 2009, l'interessato – dichiaratosi minorenne e cittadino
sudanese originario di D._______, ma cresciuto sin da piccolo con la
madre cittadina nigeriana a E._______ (Nigeria) – ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto
qui di rilievo ([...]), di essere espatriato nel 2006 dopo l'uccisione dei
suoi genitori a D._______ da parte di milizie Janjawid. Per il timore di
essere ucciso anch'egli a causa dell'attività politica di suo padre, si
sarebbe recato illegalmente in Libia, dove avrebbe trascorso [...] o [...].
Dopodiché, si sarebbe imbarcato su una nave che lo avrebbe portato
in un Paese a lui sconosciuto, dove avrebbe preso un treno per la
Svizzera, arrivando in data 10 gennaio 2009.
B.
Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito, l'accordo dell'asilo e, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non
sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non
avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, avrebbe
superato i 18 anni, ritenuto che avrebbe dichiarato di aver avuto 13 o
14 anni nel 2003 o 2004, rendendolo più anziano degli allegati 16 anni
e 5 mesi. Per di più, ignorerebbe l'età dei genitori e avrebbe
presentato un certificato di nascita sudanese, il quale, conterrebbe
errori d'ortografia e, di conseguenza, non potrebbe essere considerato
autentico e non avrebbe alcun valore probatorio. In aggiunta, il
richiedente avrebbe dichiarato di non avere pagato niente per il
viaggio e di essere giunto in Svizzera senza alcun documento,
nonostante abbia varcato il confine con lo spazio Schengen. Pertanto,
l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun motivo
scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi ed ha
dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'auto-
rità inferiore ha ritenuto che l'intero racconto del ricorrente si
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contraddistinguerebbe per la grossolana inconsistenza d'argo-
mentazioni. La dichiarata cittadinanza sudanese sarebbe da ritenere
inverosimile. Il ricorrente si sarebbe, infatti, contraddetto sia sulla
propria etnia che su quella del padre e, sebbene avrebbe vissuto per
mesi a D._______ con il padre, egli non sarebbe stato in grado di
descrivere l'attività politica di quest'ultimo, la zona dove si sarebbe
trovata la loro abitazione nonché la città di D._______. Infine, l'autorità
inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha allegato di contestare il giudizio dell'UFM
relativo alla sua minore età, ribadendo che il suo certificato di nascita
debba essere ritenuto valido. Peraltro, non avrebbe mai posseduto
alcun documento d'identità, all'infuori del certificato di nascita già
consegnato in originale e, non trovandosi in Sudan, non avrebbe modo
di agire entro il termine stabilito di 48 ore. Per di più, egli avrebbe
provato la sua identità con la consegna del certificato di nascita
sudanese. L'UFM non avrebbe, altresì, riconosciuto detto certificato
come valido per ragioni generiche e tutt'altro che convincenti e
scientifiche. Infine, ha sottolineato la propria cittadinanza sudanese e
ribadito di essere fuggito per evitare la morte e quindi la sorte dei suoi
genitori.
6.
6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
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6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione del [...]
si è contraddetto sulla sua data di nascita ([...]) e nell'ambito
dell'audizione del [...] ha dichiarato di avere avuto 13 o 14 anni
nell'anno 2003 o 2004 ([...]), rendendolo maggiorenne al momento
attuale. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il [...], risulta
un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni. Per di più, non ha
fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti
d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. Di
conseguenza e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle
argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di
corroborare l'allegata minorità.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
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studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
8.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che il ricorrente ha
versato agli atti l'originale del presunto certificato di nascita rilasciato
in Sudan. A prescindere dal fatto che l'autorità inferiore ha fortemente
messo in dubbio l'autenticità di tale documento, per i motivi elencati
nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, tale documento
non costituisce, comunque – secondo la permanente giurisprudenza di
questo Tribunale – un documento atto a provare, senza dubbio
l'identità del ricorrente, compresa la sua cittadinaza (DTAF 2007/7
consid. 5.1-5.3 e 6). Di conseguenza, tale documento non può essere
ammesso come documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge.
8.2 Il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente
presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché
l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua
domanda d'asilo, il 10 gennaio 2009 ([...]). Egli ha dichiarato di non
avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non
avere modo di procurarseli, in quanto non si troverebbe in Sudan ([...])
e non avrebbe nessuno da poter contattare ([...]). Peraltro, egli ha
dichiarato di avere viaggiato senza alcun documento per ben due anni
da D._______ fino in Svizzera ([...]) e di avere raggiunto la Svizzera
recandosi in Libia, dove avrebbe vissuto per sei o sette mesi e dove si
sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Italia. Arrivato in tale
Paese, in un luogo a lui però sconosciuto, avrebbe proseguito in treno
verso la Svizzera, dove sarebbe giunto in data 10 gennaio 2009.
Questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen, come
avrebbe fatto il ricorrente, senza alcun documento d'identità o di
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viaggio, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché
impossibile. Oltre a ciò, vale rilevare che il ricorrente si è espresso in
modo vago ed evasivo sia nel merito al suo spostamento dalla Nigeria
al Sudan ([...]) sia quanto al suo viaggio dal Sudan in Svizzera ([...]).
Non soccorrono, infatti, l'insorgente le dichiarazioni rese circa le
circostanze del suo viaggio di espatrio, secondo cui avrebbe viaggiato
senza documenti e non sapendo dove si trovasse. A tale proposito il
ricorrente non è riuscito a fornire alcun riferimento concreto, per
esempio quanto al Paese ed al posto in cui sarebbe sbarcato, così
come in merito alle circostanze che lo avrebbero portato in Svizzera o
alla stazione dove avrebbe preso il treno per arrivarci. Di
conseguenza, e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di
tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa
avere viaggiato nelle condizioni descritte e v'è dunque ragione di
concludere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della
causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai
sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse
a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007
consid. 8 e relativo riferimento).
9.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente ha
dichiarato sostanzialmente di essere espatriato, da un lato, per il
timore di essere ucciso come i suoi genitori da membri delle milizie
Janjawid a causa dell'attività politica svolta dal padre, e dall'altro lato,
per potersi sistemare e stabilire in un posto prima di dover pensare al
futuro. Come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, questo
Tribunale osserva che la vicenda raccontata dell'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è del tutto inverosimile, in particolare
riguardo alle asserite persecuzioni – di cui pretenderebbe essere
vittima – da parte delle milizie Janjawid. Il ricorrente stesso ha
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dichiarato di non essere al corrente del tipo di attività svolta dal padre
([...]) e non è riuscito a convincere questo Tribunale sulla possibilità di
essere perseguitato dai presunti assassini dei genitori in caso di
rientro in patria. I suoi timori si basano, infatti, esclusivamente sul fatto
che egli sarebbe l'unico figlio ([...]) e che quindi, rischierebbe di essere
ucciso come il padre. Vale, altresì, rilevare che il ricorrente non
avrebbe neanche denunciato l'omicidio dei genitori, rifugiandosi
direttamente all'estero ([...]). Tale comportamento risulta palesemente
inverosimile e contro ogni logica di vita e non spiega il perché il
ricorrente non avesse deciso di rientrare in Nigeria, dove, secondo le
proprie dichiarazioni, non avrebbe mai avuto problemi ([...]), invece di
intraprendere un viaggio verso l'Europa. Inoltre, non v'è
manifestamente motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere
in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Per
di più, le generiche affermazioni del ricorrente sono da ritenersi come
manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come,
peraltro, lo è anche il resto del suo raccondo ([...]), al punto tale che
non può essere escluso che il racconto sia stato consapevolmente
costruito ad arte per i bisogni della causa. Per quanto riguarda gli
ulteriori motivi d'espatrio addotti dal ricorrente, secondo i quali
vorrebbe sistemarsi e stabilirsi in un posto ([...]), sono, come
facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non
costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per
la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg.
LAsi.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. consid. 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 13
del presente giudizio).
11.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
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destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
13.
13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr). La questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si
tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
13.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al
punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan.
Infatti, egli ha presentato un certificato di nascita sudanese contenente
errori ortografici e non è stato in grado di spiegare tale fatto né in fase
di procedura di prima istanza, né nel ricorso, dove non si è neanche
espresso in merito, limitandosi a ribadire che si tratti di un documento
autentico ([...]). Per di più, questo Tribunale osserva che, giusta
l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della
Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona nata all'estero
avente un genitore nigeriano. Pertanto, è altamente presumibile
nonché verosimile che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso
ha dichiarato che sua madre è nigeriana ([...]). Di conseguenza, il
ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento
all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e
ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il
suo Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento.
13.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la
Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
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emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
13.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
13.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane, ha frequentato le scuole secondarie ([...]) ed
ha una, anche se limitata, esperienza professionale ([...]). Inoltre,
dispone di una rete sociale in Nigeria, segnatamente due cugini a
E._______ ([...]). Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
13.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 13 del
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presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras
Data di spedizione:
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