Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1232/2011
Sentenza del 2 marzo 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Algeria, alias
C._______, nato il (…),
Paese sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011 / N […].
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (…);
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data (…) dal quale
risulta che l'interessato aveva depositato una domanda d'asilo in Austria il
(…) (cfr. A 4/2);
il verbale d'audizione del 25 novembre 2010, in occasione della quale è
stato concesso il diritto di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese
ed al risultato EURODAC sopraccitato, come pure circa un'eventuale
evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata
nel merito con il relativo allontanamento verso l'Austria o la Grecia;
la richiesta di riammissione del 21 dicembre 2010 inoltrata alle autorità
austriache dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n.
343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito:
Regolamento Dublino) e la relativa comunicazione all'UFM del 30
dicembre 2010 delle autorità austriache, tramite la quale esse hanno
informato detto Ufficio di aver chiesto all'Italia, a seguito dei risultati SIS,
la riammissione dell'interessato e che, avendo le autorità italiane
accettato detta richiesta in data 15 marzo 2010, l'Austria ha respinto la
domanda del richiedente e disposto l'allontanamento verso l'Italia, con
decisione cresciuta in giudicato il 21 giugno 2010 (cfr. A 13/2);
la conseguente richiesta di riammissione del 5 gennaio 2011 – rispedita il
9 febbraio 2011 a seguito di problemi informatici – inoltrata alle autorità
italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 del Regolamento Dublino;
la comunicazione delle autorità italiane del 9 febbraio 2011 con la quale
hanno informato l'autorità inferiore di accettare di riaccogliere
l'interessato;
il diritto di essere sentito in merito all'allontanamento verso l'Italia
concesso per iscritto dall'UFM all'interessato il 10 febbraio 2011,
assegnandogli un termine scadente il 20 febbraio 2011;
lo scritto dell'interessato del 15 febbraio 2011 (cfr. A 26/4);
la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011, notificata all'interessato il
21 febbraio 2011 (cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito ai
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sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) con la quale detto Ufficio ha pronunciato
l'allontanamento e l'esecuzione immediata dell'allontanamento
dell'interessato in Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non
avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del
divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato,
non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101);
il ricorso inoltrato il 22 febbraio 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: Tribunale) contro la summenzionata decisione
dell'UFM (cfr. timbro del plico postale), con il quale l'insorgente chiede di
esaminare nuovamente la sua domanda d'asilo in Svizzera;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 24 febbraio 2011;
gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che, se necessari,
verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro
di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione
se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una
domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale
si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA 2004] n. 34, consid. 2.1);
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua
ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, per il che la presente sentenza
può essere redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
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che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12
dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione
all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino);
che conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è
quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al
capo III;
che, giusta l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che
ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato membro sia
competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro
affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi,
entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 4 cpv. 2;
che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è
formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo
spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;
che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è
tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del
Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso
d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro
Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e
del Regolamento Dublino);
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che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'ordinanza sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], l'UFM
esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i
criteri previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel
merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in
carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1);
che se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può decidere di entrare nel
merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento
della domanda d’asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi del l'art. 29a cpv.
3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che il Tribunale ricorda che l'Austria e l'Italia hanno aderito - come la
Svizzera - al Regolamento Dublino;
che, inoltre, visto il risultato EURODAC, l'UFM ha interpellato inizialmente
l'Austria affinché prendesse in carico il richiedente l'asilo, secondo le
modalità ed i termini previsti dal Regolamento Dublino;
che, a seguito della risposta delle autorità austriache, l'UFM ha
presentato all'Italia la richiesta di riammissione del ricorrente in data 5
gennaio, rispettivamente 9 febbraio 2011 (cfr. A 15/6 e A 21/1);
che, con comunicazione del 9 febbraio 2011, l'Italia ha accettato
espressamente il trasferimento dell'interessato ai sensi dell'art. 16 par 1
lett. c Regolamento Dublino (cfr. A 24/2);
che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa i risultati
suesposti e l'intenzione della Svizzera di rinviarlo in Italia (A 25/3);
che dinanzi all'autorità inferiore, il ricorrente ha asserito sostanzialmente
di non volere tornare in Italia poiché in detto Paese la sua vita sarebbe in
pericolo, essendo stato picchiato da un clan di banditi, poiché sospettato
di essere un informatore della polizia (cfr. A 26/4); che dette persone
avrebbero dato fuoco alla sua stanza, costringendolo così a fuggire verso
il nord dell'Italia; che, in questo luogo, egli sarebbe stato accoltellato e
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minacciato con una pistola - dovendo peraltro trascorrere una notte in
ospedale - da persone che gli avrebbero di nuovo ripetuto ed avvisato
che doveva lasciare l'Italia; che, indirizzatosi alla polizia, gli sarebbe stato
detto che nulla poteva essere fatto, poiché egli non conosceva l'identità
e/o l'indirizzo delle persone che l'avrebbero aggredito e minacciato e non
avrebbe riconosciuto nessuno sulle foto mostrategli dagli agenti di polizia;
che, peraltro, egli avrebbe pure ricevuto un ordine di espulsione,
segnatamente ordine di lascare il territorio italiano entro un termine di 5
giorni e per un periodo di 10 anni (cfr. ibid.);
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha rinviato a quanto già esposto in
procedura di prima istanza, ribadendo peraltro di desiderare di poter
vivere in pace e che, in caso di ritorno in Italia, egli non vivrebbe più di
una settimana;
che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del
regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in
disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo
d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della
CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la
procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU
(cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al
richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni del richiedente si limitano a
semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria
consistenza;
che, a titolo abbondanziale e supponendo che le sue dichiarazioni
corrispondano alla realtà, il ricorrente potrà rivolgersi, di nuovo se del
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caso, alle autorità italiane per ottenere la protezione necessaria e far
valere i propri diritti; che, peraltro, non si evince dagli atti che egli si sia
realmente rivolto alle suddette autorità, come pure che queste abbiano
rifiutato di volerlo proteggere;
che, pertanto e come detto, il ricorrente non ha fornito alcun indizio
concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi
internazionali precitati;
che, inoltre, non si evince neppure dagli atti che vi sarebbero trattamenti
inumani o degradanti per ragioni mediche in caso di ritorno in Italia;
che alla luce di quanto precede il trasferimento verso l'Italia
dell'interessato è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi
umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare
al rinvio del ricorrente in detto Paese;
che pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo dell'insorgente;
che, per di più, le autorità italiane hanno accettato di riaccoglierlo;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che
rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del
richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza di eventuali
impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di
Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 5644/2009
del 31 agosto 2010 consid. 10);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: