B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1240/2013
S e n t e n z a d e l 1 4 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 marzo 2013 / N [...].
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Visto:
la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in
data 5 gennaio 2008;
la decisione dell'UFM del 15 aprile 2008, che ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 29 gennaio 2013;
il verbale di audizione del 5 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché
quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 marzo 2013, notificata all'interessato il giorno
stesso (cfr. Atto B20/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente l'8 marzo 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in
data 11 marzo 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in
data 12 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere cittadino algerino nato ad Annaba (Algeria) e di aver vissu-
to in tale città sino al suo espatrio avvenuto il (...) 2006;
che egli ha affermato di essere rimasto in Svizzera, una prima volta, per
circa sei mesi, di essere partito dopo la conclusione infruttuosa della sua
procedura di asilo a fine aprile 2008, e di non essere ritornato nel proprio
Paese d'origine (cfr. verbale 1, pp. 4-5 e p. 8); che egli ha, altresì, dichia-
rato di non avere nuovi motivi di asilo, di aver lasciato l'Algeria per motivi
economici e di non aver alcun problema con chicchessia nel proprio Pae-
se (cfr. verbale 1, p. 8); che, tuttavia, sarebbe tornato in Svizzera in quan-
to in Belgio avrebbe preso parte ad una rissa seguita da detenzione e
non avrebbe potuto sposare la sua fidanzata (cfr. verbale 1, ibidem);
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a ri-
guardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di
essere espatriato per gli stessi motivi fatti valere nel corso della prima
domanda di asilo in Svizzera; che, in particolare, in caso di rientro in Pa-
tria i suoi timori sarebbero rappresentati dalla povertà (cfr. verbale 2,
p. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo
avrebbe lasciato la Svizzera a fine aprile 2008 per recarsi in Belgio, tran-
sitando via Ginevra e Parigi; che in tale Paese avrebbe vissuto a
B._______, fino ad (...) 2013; che, successivamente, egli sarebbe tornato
in Svizzera (cfr. verbale 1, pp. 4-5);
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato,
che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronuncia-
to l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione
verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, al-
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tresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a
carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente preliminarmente sottolinea che sarebbe giun-
to in Svizzera con la sua compagna C._______ (di seguito: C._______),
cittadina belga; che il medesimo ribadisce che in Belgio per lui e
C._______ non vi sarebbe la possibilità di contrarre matrimonio e quindi
dare un futuro al figlio che ella porterebbe in grembo; che, ciò sarebbe do-
vuto alla sua mancanza di statuto legale in Belgio, alla disabilità da cui è af-
fetta la compagna e al suo difficile trascorso; che, inoltre, la C._______ a-
vrebbe subito una violenza sessuale; che, il ricorrente sarebbe invece stato
vittima di una grave aggressione – documentata dall'articolo di giornale an-
nesso al gravame – con conseguente detenzione ed emanazione di un de-
creto di espulsione dal Belgio; che, nemmeno in Algeria il matrimonio sa-
rebbe possibile, dato che la famiglia dell'insorgente si sarebbe opposta
all'unione e anche perché la ragazza non sarebbe cittadina del Paese in
questione; che egli contesta inoltre all'UFM di avere aperto due procedure
distinte per lui e la compagna, allorché le domande dovrebbero essere e-
saminate in un'unica procedura essendo state inoltrate congiuntamente e
fondate sugli stessi motivi; che, pertanto, l'esame separato delle due do-
mande di asilo violerebbe l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CE-
DU, RS 0.101); che, per gli stessi motivi, il ricorrente e la compagna an-
drebbero attribuiti allo stesso Cantone;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la congiun-
zione della propria causa con quella della compagna C._______, conse-
guentemente l'annullamento della divergente decisione di ripartizione
cantonale, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e
l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali; che, infine, l'autore del gravame chiede che sia revocato l'e-
molumento posto a suo carico dall'UFM;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa alla presunta
compagna (N [...]; cfr. Sentenza del Tribunale D-1243/2013), per i motivi
di cui si dirà meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi in atti separati inoltrati
dai ricorrenti e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale
o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo
che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una so-
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la sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenien-
za, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel
frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 15 aprile 2008;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non es-
sere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della de-
cisione del 15 aprile 2008 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in
Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo
procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 8 e verbale 2, p. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-
sistenza; che, segnatamente, i motivi che avrebbero portato il ricorrente a
fare ritorno in Svizzera sono irrilevanti ai sensi delle norme sull'asilo, oltre
che manifestamente inverosimili per quanto riguarda la dichiarata impos-
sibilità di sposarsi in Belgio, ritenuta la cittadinanza belga della presunta
compagna C._______; che, difatti, non sono stati in alcun modo circo-
stanziati gli asseriti ostacoli che lo Stato belga avrebbe posto alla conclu-
sione di tale matrimonio; che, peraltro, eccetto il presunto malcontento
della famiglia del ricorrente, non risultano nemmeno esservi ostacoli con-
creti ad un'eventuale conclusione del matrimonio in Algeria;
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
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provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consiC. 4.2
p. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o espor-
re il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contra-
ri all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre
1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in riferimento all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU in caso di ese-
cuzione dell'allontanamento, va rilevato che dell'asserita intenzione del ri-
corrente di contrarre matrimonio con C._______, agli atti non figura la
benché minima prova, cosi come non vi sono prove della dichiarata gra-
vidanza ed eventuale paternità del medesimo; che, oltretutto, dalle dichia-
razioni di C._______ si evince che i due si sarebbero conosciuti quattro
anni orsono (cfr. verbale relativo all'audizione di C._______ del 5 febbraio
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2013, p. 5), per contro a mente dell'insorgente tale conoscenza risalireb-
be unicamente ad un anno e dieci mesi fa (cfr. verbale 1, p. 7); che, per-
tanto, non è provato un legame prossimo vero e vissuto, rispettivamente
l'esistenza di una relazione stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Algeria non viola l'art. 8 CEDU;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile;
che considerata la situazione generale in Algeria e la situazione persona-
le del ricorrente; che egli è giovane, possiede una discreta formazione
scolastica (cfr. verbale 1, p. 3), ha una certa esperienza professionale
come falegname, agente di sicurezza e bracciante agricolo (cfr. verbale 1,
p. 4), parla bene francese e ha delle conoscenze di italiano (cfr. verbale
1, p. 3); che, inoltre, il medesimo dispone di un'importante rete sociale in
Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, tre sorelle e tre fratelli
(cfr. verbale 1, p. 5);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, infine, conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale riparti-
sce i richiedenti l'asilo fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di
protezione dei Cantoni e dei richiedenti stessi; che la decisione d'attribu-
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zione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità
della famiglia, fermo restando che delle relazioni con membri della fami-
glia diversi da quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni re-
strittive;
che nella fattispecie, per i motivi già esposti nei paragrafi precedenti, la
relazione fra i due non è stata minimamente provata, sicché anche l'attri-
buzione cantonale è incensurabile;
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale os-
serva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una
nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamen-
to nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato,
l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la
domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento del-
le spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a
priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in
Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al
ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: