B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1241/2013
S e n t e n z a d e l 1 4 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 marzo 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
15 febbraio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, me-
diante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le
48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o
di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in as-
senza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asi-
lo;
i verbali di audizione del 21 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
7 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 7 marzo 2013, notificata oralmente all'interessa-
to il giorno stesso (cfr. act. A 12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del ricorrente dell'8 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 11 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, que-
sto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai
sensi dell'asilo e, per quanto attiene all'allegato pestaggio subito da parte
della polizia nel 2005, inverosimili;
che in particolare i motivi di natura economica (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.
e verbale 2, pag. 4) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai
sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente
giusta l'art. 3 LAsi; che l'interessato ha espressamente dichiarato che se
avesse avuto un lavoro migliore, oppure un negozio e una sua casa,
sarebbe rimasto in Marocco (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 6);
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che anche le asserite botte da parte della sua matrigna (cfr. verbale 2,
pag. 7), pur rappresentando episodi palesemente spiacevoli, non
possono essere considerate, manifestamente, come un motivo rilevante
ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che circa i problemi che egli avrebbe avuto con la polizia nel 2005, il Tri-
bunale constata, come rettamente ritenuto dall'UFM, che questi non era-
no in ogni caso più attuali al momento dell'espatrio, avvenuto sette anni
dopo; che peraltro le allegazioni a questo riguardo vanno ritenute invero-
simili; che infatti durante la prima audizione il richiedente ha dichiarato di
essere stato picchiato e in seguito detenuto in una cella sotterranea per
due giorni (cfr. verbale 1, pag. 8); che invece, in occasione della seconda
audizione, ha dichiarato che i poliziotti lo avrebbero picchiato e gli avreb-
bero intimato di non tornare più da loro in quanto avrebbe rischiato il car-
cere, dopodiché se ne sarebbe andato (cfr. verbale 2, pag. 6);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della de-
cisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid.
5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
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venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, istruito,
dispone di un diploma quale (...) e vanta esperienze professionali anche
nell'ambito della (...) (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che inoltre
dispone in patria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, la
sorella e altri parenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che, infine, il ricorrente non
ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti), senza che da un esame di ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medi-
ci; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
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che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: