B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1243/2013
S e n t e n z a d e l 1 4 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Benedicht Tellenbach;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...),
Belgio,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 5 marzo 2013 / N [...].
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
29 gennaio 2013;
i verbali di audizione del 5 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
14 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
5 marzo 2013, notificata alla richiedente personalmente il giorno stesso
(cfr. act. A 12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della leg-
ge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo al-
lontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura
siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso dell'8 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di en-
trata: 11 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax l'11 marzo 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di essere cittadina
belga e di avere sempre vissuto a B._______ (Belgio); che, la stessa,
sarebbe cresciuta nell'orfanotrofio di tale città e si sarebbe occupato di lei
un tutore; che da quattro anni avrebbe conosciuto tale C._______ (di
seguito: C._______), richiedente l'asilo N [...] di nazionalità algerina, e
avrebbe convissuto con quest'ultimo a partire dal 16 dicembre 2010; che
C._______ avrebbe vissuto illegalmente in Belgio in quanto privo di
permesso di soggiorno e ottenuto di conseguenza un divieto di entrata sul
territorio belga della durata di dieci anni; che, a causa della situazione di
illegalità di C._______, non avrebbero potuto sposarsi; che, inoltre, nel
mese di (...) del 2012, l'insorgente sarebbe stata violentata da uno
stupratore seriale; che quest'ultimo sarebbe stato arrestato allorché i
complici sarebbero tutt'ora in libertà; che la ricorrente avrebbe scoperto
recentemente di essere incinta; che, in sostanza, in Belgio non avrebbe la
possibilità di creare una famiglia in ragione del decreto d'espulsione che
graverebbe sul proprio compagno (cfr. verbale 1, pagg. 3 - 7 ; verbale 2,
pagg. 2 e seg.);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale ha inserito il Belgio nel novero dei Paesi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate
dalla richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero rilevanti ai
sensi della LAsi; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce che in Belgio non le sarebbe possibile
sposarsi con C._______ e dare un futuro al figlio che porterebbe in grem-
bo; che, inoltre, la violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima l'avrebbe
indotta a tentare il suicidio più volte; che lo stupratore avrebbe incaricato
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alcuni uomini di uccidere C._______, tant'è che quest'ultimo sarebbe stato
accoltellato; che, in sostanza, si sarebbe trovata in condizioni di vita parti-
colarmente insopportabili e tali da intaccare diritti fondamentali quali la tute-
la della propria vita privata e famigliare; che l'UFM avrebbe giudicato a torto
il racconto in merito allo stupro subito come inverosimile; che, in realtà, le
contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero giustificate dallo stato confusio-
nale in cui si sarebbe trovata a seguito della violenza subita; che, d'altron-
de, lo stupro sarebbe documentato da alcuni articoli di giornale allegati ed
in ogni caso tale fatto potrebbe essere confermato dalla Polizia federale di
stanza a B._______; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità
inferiore, l'impossibilità di sposarsi ed i problemi di salute adotti sarebbero
rilevanti in merito all'esigibilità dell'allontanamento; che la ricorrente conte-
sta inoltre all'UFM di avere aperto due procedure distinte per lei ed
C._______, allorché le domande dovrebbero essere esaminate in un'unica
procedura essendo state inoltrate congiuntamente e fondate sugli stessi
motivi; che, oltretutto, l'esame separato delle due domande d'asilo viole-
rebbe l'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che,
per gli stessi motivi, la ricorrente ed C._______ andrebbero attribuiti allo
stesso Cantone; che, in conclusione ha chiesto, la congiunzione della pro-
cedura a quella relativa ad C._______, l'annullamento della decisione di ri-
partizione cantonale e l'attribuzione al medesimo Cantone di C._______,
l'annullamento della decisione impugnata nonché la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in subordine, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese
processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa ad C._______;
che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni
avversate non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono
gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiun-
zione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di
economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);
che giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non
risultino indizi di persecuzione;
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che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecu-
zioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta
presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Belgio nella li-
sta dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massi-
ma una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione
di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa
non emergono indizi di persecuzione; che in particolare la ricorrente non ha
presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta-
zione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni for-
nite in materia d'asilo non costituiscono, manifestamente, dei motivi rile-
vanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, infatti, occorre innanzitutto rilevare che agli atti non è presente alcun
mezzo di prova concreto a comprovare la presunta relazione con
C._______, nonché l'asserita gravidanza; che, oltretutto, gli interessati si
sono contraddetti in merito alla loro relazione; che, precisamente, la ricor-
rente ha dichiarato di conoscere C._______ da quattro anni e di avere
convissuto con lo stesso a partire dal 16 dicembre 2010 (cfr. verbale1,
pag. 5); che, tuttavia, C._______ ha affermato di conoscere l'insorgente
da solo un anno e dieci mesi (cfr. verbale di audizione di C._______ N [...]
del 5 febbraio 2013, pag. 7); che è inoltre inverosimile, ritenuta la cittadi-
nanza belga della ricorrente, che il Belgio non abbia permesso il matri-
monio tra quest'ultima ed C._______; che, d'altronde, non sono provati i
non meglio precisati ostacoli che lo Stato belga avrebbe opposto alla
conclusione di tale matrimonio; che, oltretutto, eccetto il presunto ed irri-
levante malcontento della famiglia di C._______, non risultano nemmeno
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esserci ostacoli concreti alla conclusione del matrimonio in Algeria, Paese
d'origine di C._______; che la violenza sessuale che avrebbe subito in
Belgio non è rilevante ai fini dell'asilo; che, infatti, le Autorità belghe sono
notoriamente efficienti ed in grado di garantire protezione alle vittime di
tali reati; che, d'altronde, la stessa insorgente ha affermato che lo stupra-
tore sarebbe stato arrestato e condannato a quindici anni di carcere; che,
pertanto, la questione della verosimiglianza di tale circostanza può resta-
re indecisa in questa sede;
che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desume-
re che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Belgio pos-
sa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporla in
Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in merito all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU, dalle carte proces-
suali, malgrado la dichiarata intenzione della ricorrente di contrarre ma-
trimonio con un cittadino algerino, anch'esso richiedente l'asilo in Svizze-
ra, per gli stessi motivi già esposti nei paragrafi precedenti, non è stato
provato un legame prossimo vero e vissuto ai sensi dell'articolo sopracci-
tato; che, di conseguenza, la decisione dell'UFM non viola l'art. 8 CEDU;
che dagli atti di causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4
LStr;
che nel caso di specie non risultano esservi, manifestamente, indizi di per-
secuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto,
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
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che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane ed ha
concluso le scuole dell'obbligo; che la stessa ha avuto un'esperienza lavo-
rativa di due anni con i cavalli (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre, in Belgio
ha sempre potuto beneficiare dell'assistenza sociale e di un ulteriore con-
tribuito in ragione della sordità di cui soffre (cfr. verbale 1, pag. 4); che,
avendo vissuto tutta la sua vita a B._______ (Belgio), vi è motivo per rite-
nere che l'insorgente abbia costruito un'ampia rete sociale;
che, circa i problemi psicofisici di cui soffre l'insorgente, il Tribunale osserva
che in Patria, come ammesso dalla stessa ricorrente, ella ha sempre potu-
to beneficiare di un adeguato sostegno medico (cfr. verbale 2, D63-65,
pag. 9-10); che, d'altronde, le strutture mediche belghe sono notoriamente
efficienti;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che difatti, la ricorrente possiede documenti belgi in
corso di validità;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che, infine, conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale riparti-
sce i richiedenti l'asilo fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di
protezione dei Cantoni e dei richiedenti stessi; che la decisione d'attribu-
zione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità
della famiglia, fermo restando che delle relazioni con membri della fami-
glia diversi da quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni re-
strittive;
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che nella fattispecie, per i motivi già esposti nei paragrafi precedenti, la
relazione fra i due non è stata minimamente provata, per il che anche
l'attribuzione cantonale è incensurabile;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta priva di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sul-
le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono pose a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data della spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: