B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1248/2010
S e n t e n z a d e l 1 7 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio),
Bruno Huber, Daniele Cattaneo, giudici,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
D._______, nato il (...),
Bosnia e Erzegovina,
patrocinati dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 gennaio 2010 / N (...).
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Fatti:
A.
Il 12 settembre 2009 gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione del 22 settembre 2009 atto A1/12 e atto A2/12,
nonché verbali di audizione dell'11 novembre 2009, atto A15/11 e atto
A16/12), di essere cittadini bosniaci, originari della località di E._______
nel comune di F._______, cantone di Tuzla, Federazione di Bosnia e
Erzegovina (Bosnia e Erzegovina), di essere espatriati per il timore di
rappresaglie da parte di vicini serbi, i quali li avrebbero minacciati di
morte a seguito della richiesta di non sparare vicino alla propria casa
durante le loro battute di caccia, rispettivamente a causa della presenza
di mine nel perimetro adiacente alla menzionata dimora. A ciò andrebbe
aggiunto che il richiedente sarebbe gravemente affetto da emofilia di tipo
A, malattia legata alla coagulazione del sangue che non sarebbe curabile
nel paese d'origine. A conferma di tale allegazione, essi hanno presentato
un rapporto medico del Dr. med. G._______ del (...) 2009 (cfr. atto A18/8;
doc. 1).
B.
Con decisione del 27 gennaio 2010 l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento degli interessati dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bosnia e
Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 1° marzo 2010 gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM chiedendo, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata limitatamente alla questione dell'esecuzione
dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi
hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e dal
versamento del relativo anticipo.
In allegato all'atto ricorsuale hanno prodotto i seguenti documenti:
la dichiarazione del 20 gennaio 2010 della "Haemophilia Society
of Bosnia and Hercegovina" (di seguito: HSBH; doc. 2);
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uno scritto del comune di F._______, datato (...) 2009, attestante
l'inabitabilità della dimora occupata in precedenza dai ricorrenti e
la presenza di mine sul territorio adiacente alla casa in questione
(doc. 3).
il rapporto del Dr. med. H._______, medico a I._______ (Bosnia e
Erzegovina), datato (...) 2009, riguardante la reperibilità del fattore
VIII e le cure impartite all'insorgente (doc. 4);
D.
In data 8 marzo 2010 il Tribunale ha comunicato agli autori del gravame
la possibilità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedu-
ra, giusta l'art. 42 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31).
E.
In data 10 agosto 2010 il ricorrente ha inoltrato un certificato medico rila-
sciato dal Dr. med. G._______ il (...) 2010 relativo all'evoluzione del pro-
prio stato di salute (doc. 5).
F.
In data 20 agosto 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza
di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il ver-
samento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso,
nonché sugli atti integrativi al medesimo.
G.
Il 6 settembre 2010 l'UFM ha presentato la propria risposta, proponendo
la reiezione del gravame.
H.
Il 4 ottobre 2010 i ricorrenti hanno tempestivamente fatto pervenire l'atto
di replica.
I.
In data 26 maggio 2011 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale i
seguenti documenti:
un rapporto medico del (...) 2011 del Dr. med. G._______ (doc. 6);
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Pagina 4
un rapporto medico del (...) 2011 della Dr.ssa med.
J._______ di "Hôpitaux Universitaires de Genève" (di seguito:
HUG; doc. 7);
una lettera di uscita da HUG del (...) 2011 redatta dal
Dr. med. K._______ (doc. 8);
un ulteriore rapporto medico del (...) 2010 della Dr.ssa med.
J._______ di HUG (doc. 9).
J.
In data 4 agosto 2011 il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltra-
re un'eventuale presa di posizione in merito allo scritto del
26 maggio 2011 ed ai relativi allegati (docc. 6-9).
K.
In data 5 agosto 2011 il Tribunale ha ricevuto dal ricorrente uno scritto
del 4 agosto 2011 con allegato un altro certificato medico rilasciato dal
Dr. med. G._______ il (...) 2011 (doc. 10), in cui si pone l'accento sulla
necessità per il richiedente di essere seguito da parte di chirurghi specia-
lizzati di HUG. Tale documento, a detta dei ricorrenti, testimonierebbe l'i-
nesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento a causa dell'inesistenza,
nel paese d'origine, di strutture adeguate alla cura del ricorrente.
L.
Con pronuncia del 10 agosto 2011 il Tribunale ha invitato l'autorità inferio-
re ad inoltrare la propria eventuale presa di posizione relativamente alla
documentazione di cui al considerando K (doc. 10).
M.
Il 24 agosto 2011 l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponen-
do nuovamente la reiezione del gravame.
N.
In data 15 settembre 2011 il Tribunale ha inviato ai ricorrenti una copia
delle suesposte considerazioni dell'UFM per eventuali osservazioni in me-
rito. Gli insorgenti non hanno dato seguito a detto invito.
O.
In data 3 gennaio 2012, i medesimi hanno inviato al Tribunale i seguenti
ulteriori mezzi di prova:
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Pagina 5
un certificato medico della Dr.ssa med. J._______ di HUG, datato
(...) 2011 (doc. 11);
un ulteriore rapporto medico anch'esso della Dr.ssa med.
J._______ di HUG del (...) 2011 (doc. 12);
un rapporto medico del Dr. med. L._______ del medesimo
nosocomio del (...) 2011 (doc. 13),
dai quali si evincerebbe la necessità di una regolare somministrazione di
fattore VIII ogni 48 ore.
P.
Il 1° febbraio 2012 l'UFM ha presentato le proprie osservazioni relative al-
la documentazione di cui al considerando O (docc. 11-13), proponendo
nuovamente la reiezione del gravame.
Q.
Il 29 febbraio 2012, i ricorrenti hanno fatto pervenire la loro presa di posi-
zione, rinviando sostanzialmente a quanto già allegato in precedenza.
R.
In data 25 febbraio 2013, al Tribunale è pervenuta in copia la domanda di
cambiamento di cantone del 22 febbraio 2013 indirizzata all'UFM, alla
quale sono stati annessi i seguenti documenti:
un certificato medico rilasciato dal Dr. med. G._______ in data (...)
2013 (doc. 14);
un certificato medico rilasciato dalla Dr.ssa med. J._______ di
HUG in data (...) 2013 (doc. 15);
uno scritto di medesima data della Dr.ssa med. J._______ indiriz-
zato al Dr. med. G._______ (doc. 16);
una consultazione di chirurgia cervico-facciale effettuata dal
Prof. Dr. med. M._______ di HUG in data (...) 2012 (doc. 17).
S.
Con ordinanza del 18 aprile 2013, il Tribunale ha impartito un termine al
ricorrente fino al 29 aprile 2013 per trasmettere un certificato medico at-
tuale e circostanziato, relativo al trattamento medico seguito al momento
(comprensivo di relativo codice ATC, Anatomical Therapeutic Chemical
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Pagina 6
Classification System) ed al suo stato di salute (con riferimento alla clas-
sificazione ICD, International Classification of Diseases).
T.
Il 25 aprile 2013 il ricorrente ha richiesto la concessione di una proroga
del succitato termine sino al 10 maggio 2013.
U.
In data 29 aprile 2013, il Tribunale ha accolto la succitata domanda di
proroga concedendo all'insorgente un termine sino al 10 maggio 2013.
V.
Il 3 maggio 2013 il ricorrente ha tempestivamente trasmesso il certificato,
rilasciato dal Dr. med. G._______ in data (...) 2013 (doc. 18), in ossequio
a quanto richiesto.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rien-
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono altresì
soddisfatti.
D-1248/2010
Pagina 7
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione im-
pugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed.,
Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
Il ricorso del 1° marzo 2010 verte unicamente sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisio-
ne è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la
pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il
proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.
5.
5.1 Nella propria decisione l'UFM, in merito all'esecuzione
dell'allontanamento, ha considerato che il trattamento dell'emofilia
sarebbe generalmente assicurato in Bosnia e Erzegovina, tanto che
sarebbero stati gli interessati stessi ad averlo affermato in sede
processuale. Di conseguenza, a giudizio dell'autorità di prime cure,
l'interessato potrebbe continuare a beneficiare delle infrastrutture
mediche presenti nel proprio paese d'origine, come peraltro avrebbe fatto
sin dalla nascita. Secondo quanto appurato dall'UFM, in Bosnia e
Erzegovina vi sarebbero a disposizione sufficienti ed accessibili terapie
mediche per la cura della malattia in esame. Prova ne sarebbe il fatto
che quella che dal punto di vista dell'UFM sarebbe una patologia
correlata, ovvero l'epatite C, sarebbe già stata negativizzata con
successo grazie a terapie intraprese nel citato paese. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
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Pagina 8
5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno ritenuto la misura di esecuzione
dell'allontanamento lesiva dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e dell'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), poiché, in
patria, non potrebbero beneficiare delle cure indispensabili per il
trattamento dell'emofilia. L'UFM, d'altronde, avrebbe distorto le loro
affermazioni riguardo alla reperibilità di fattore VIII. Infatti, quest'ultimi non
avrebbero mai dichiarato che tale farmaco sarebbe disponibile in Bosnia
e Erzegovina, bensì che, al contrario, sarebbe somministrato solo in caso
di emergenza, allorché il ricorrente necessiterebbe di cure regolari e
giornaliere. Quest'ultimo argomento sarebbe inoltre confermato dal
rapporto della HSBS (doc. 2) e dal referto dell'ematologo dell'ospedale di
I._______, il Dr. med. H._______ (doc. 4). Infine, gli insorgenti hanno
sostenuto che dal rapporto medico già agli atti (doc. 1) e a cui fa
riferimento l'autorità inferiore nella decisione avversata, si evincerebbe
che il ricorrente potrebbe essere trattato anche nel paese d'origine con un
adeguato approvvigionamento di fattore VIII, ciò che non sarebbe il caso
stando ai documenti allegati all'impugnazione (cfr. docc. 2-4). In definitiva,
i sistemi sanitario ed assicurativo bosniaci non sarebbero in grado di
fornire quelle cure assolutamente necessarie per il ricorrente.
5.3 Nella propria risposta l'UFM ha osservato che, conto tenuto della
documentazione presentata dai ricorrenti (cfr. docc. 2-5), il ricorso non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
modifica della sua posizione. Segnatamente, riguardo alla dichiarazione
del comune di F._______ (doc. 3), l'autorità inferiore ha rilevato che tale
documento non sarebbe mai stato citato in sede processuale, sebbene
sia datato (...) 2009, ossia la medesima data dell'espatrio e il fatto di
depositarlo in seguito, benché i ricorrenti ne siano venuti a conoscenza
prima, ne attesterebbe la pretestuosità. Inoltre, tale scritto confermerebbe
la possibilità dei richiedenti di ottenere una nuova dimora gratuitamente
nel loro paese d'origine. Riguardo alla disponibilità di cure per il
trattamento dell'emofilia, l'insorgente ne avrebbe accesso in Bosnia e
Erzegovina, in particolare a Sarajevo, ritenuto che il problema sarebbe
imputabile unicamente agli alti costi del farmaco e non alla reale capacità
di distribuzione. A conferma di tale analisi sono stati citati il certificato del
Dr. med. H._______ (doc. 4), dal quale si evincerebbe che il fattore VIII
potrebbe essere ordinato e somministrato pure nella clinica di I._______,
e il documento della HSBE (doc. 2), la quale avrebbe già sostenuto ed
aiutato in passato l'autore del gravame. Detto Ufficio ha, di conseguenza,
D-1248/2010
Pagina 9
rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli
pienamente.
5.4 In replica, i ricorrenti hanno evidenziato che il documento redatto dal
comune di F._______ non dovrebbe essere giudicato pretestuoso, poiché
lo stesso non farebbe che confermare quanto già sostenuto dai medesimi
in corso di procedura, rispettivamente apporterebbe la prova relativa alle
condizioni della loro abitazione in patria. In merito all'emofilia di tipo A, i
ricorrenti hanno evidenziato come il rapporto del Dr. med G._______
ritenga un nesso di causalità tra l'inadeguata sostituzione di fattore VIII in
Bosnia e Erzegovina e la degenerazione dell'artrosi a livello del gomito
(cfr. doc. 5). Inoltre, il problema della disponibilità di tale medicamento
sarebbe dovuta alla reperibilità di quest'ultimo e non agli alti costi, come
erroneamente ritenuto dall'UFM. A sostegno di tale tesi, essi citano il
rapporto medico del Dr. med. H._______ (doc. 4), dal quale si
evincerebbe che il farmaco verrebbe somministrato solo in caso di
urgenza, ritenuta la sua disponibilità in quantità minime. Pertanto, la
somministrazione preventiva risulterebbe impossibile. Di conseguenza,
tali circostanze renderebbero il loro allontanamento non ragionevolmente
esigibile.
5.5 Nelle proprie ulteriori prese di posizione, l'UFM ha sottolineato che la
documentazione prodotta (docc. 6-13) non conterrebbe fatti o mezzi di
prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della propria
posizione. Inoltre, i ricorrenti avrebbero la possibilità di chiedere un aiuto
al ritorno per motivi sanitari comprendente la distribuzione di
medicamenti, l'assistenza per l'organizzazione del rientro e il supporto
durante e dopo il rimpatrio. Detto Ufficio ha, di conseguenza, rinviato ai
considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente.
6.
6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento
non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr); quest'ultima è rego-
lamentata dall'art. 84 LStr.
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Pagina 10
Nella fattispecie, è sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei
ricorrenti che il Tribunale intende concentrare la propria analisi.
6.2
6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di pro-
venienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a se-
guito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer-
genza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle per-
sone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di ri-
fugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni
di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone
che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di perico-
lo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie.
L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti
umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
interessato nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'inte-
resse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. segna-
tamente DTAF 2009/52 consid 10.1; DTAF 2008/34 consid. 11.2.2 e
DTAF 2007/10 consid. 5.1, pag. 161 e relativi riferimenti).
Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in ca-
so di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene
inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche
essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base,
nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto
della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berna 2002, pag. 81 e seg. e pag. 87). Tuttavia, lo straniero non
può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato
di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizze-
ra ed un diritto di accesso generale in questo paese alle forme di soste-
gno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo
stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze
mediche nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di
quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allonta-
namento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto
sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel paese d'o-
rigine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali pos-
sono essere assicurate nel paese d'origine o di provenienza dello stranie-
ro, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le
D-1248/2010
Pagina 11
tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia,
l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamen-
to adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto
rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in
pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della
sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pagg. 154 segg.; sentenza del
Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, pag. 10; sentenza del Tribu-
nale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, pag. 9; sentenza del Tribunale
E-5935/2006 del 23 marzo 2009, pag. 9). Sono considerate come essen-
ziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad
un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2;
GICRA 2003 n. 24 consid. 5b).
6.2.2 Relativamente alla situazione medica generale in Bosnia e Erzego-
vina, in particolare nella Federazione, il Tribunale considera i trattamenti
semplici ed ordinari come accessibili in tutte le regioni della citata entità
politico amministrativa (cfr. in particolare sentenza del Tribunale
D-4556/2009 del 31 ottobre 2012 consid. 5.5 e relativi rifermenti). Per
l'accesso a terapie più complesse spesso si rende necessario lo sposta-
mento nei grandi centri medici di città quali Sarajevo, Tuzla, Mostar, Tra-
vnik e Zenica. Tuttavia, numerose patologie gravi che richiedono un ap-
proccio medico approfondito, il più delle volte non vengono curate in ma-
niera adeguata. L'approvvigionamento in medicamenti è in linea di mas-
sima sempre garantito nei centri urbani e per le persone che possono far
capo a risorse finanziare sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale
D-6940/2011 del 26 settembre 2013 consid. 7.2.2). Per quanto attiene
all'accesso ed al finanziamento delle cure, va detto che il sistema sanita-
rio è teoricamente garantito a tutti i cittadini, nella misura in cui la maggior
parte delle cure vengono finanziate dall'assicurazione malattia. L'affilia-
zione per le persone che hanno vissuto all'estero è condizionata dall'otte-
nimento di una carta di residenza, o di residenza temporanea per i rifugia-
ti interni, e dalla successiva iscrizione all'Ufficio del lavoro entro 15-30
giorni dal rientro (a dipendenza del cantone). Le persone di ritorno nel
paese devono altresì essere state assicurate prima della partenza
all'estero. La possibilità di assicurarsi non significa ancora che la persona
malata non debba farsi carico dei costi delle cure mediche considerevoli.
Infatti, benché assicurati, i pazienti sono chiamati a partecipare al finan-
ziamento di succitati costi nell'ordine del 10-20 % a seconda del tasso fis-
sato dalle leggi cantonali (cfr. in particolare sentenza del Tribunale
D-4556/2009 del 31 ottobre 2012 consid. 5.7 e relativi rifermenti). Non da
ultimo, la copertura assicurativa delle cure è possibile unicamente nel
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Pagina 12
cantone in cui i premi sono stati versati (cfr. sentenza del Tribunale
D-7122/2006 del 3 giugno 2008 consid. 8.3.5.1 pag. 20).
6.2.3 Nella fattispecie, il ricorrente è anzitutto affetto da emofilia di tipo A
grave con produzione di fattore VIII inferiore all'1 %, la quale gli cagiona
una serie di ulteriori patologie. Trattasi di una malattia ereditaria legata al
cromosoma X, caratterizzata da una disfunzione della coagulazione del
sangue e da sanguinamenti, sovente prolungati. In particolare, l'emofilia
di tipo A è dovuta ad un deficit del fattore sanguineo VIII, i cui sintomi si
presentano sotto forma di emorragie la cui gravità è proporzionale all'im-
portanza di tale deficit (cfr. Larousse médical 2006, Hémophilie, pag.
468). Nel caso specifico, a causa dei continui sanguinamenti, le conse-
guenze della malattia si manifestano in degenerazioni complete a livello
articolare, le quali hanno condotto e condurranno necessariamente ad
asportazioni integrali o alla posa di protesi. La prognosi della malattia è
orientata verso ulteriori complicazioni ed un aggiuntivo peggioramento
della poliartrosi. L'autore del gravame è stato tra l'altro curato per una
complicazione conseguente ai trattamenti ricevuti nel proprio paese d'ori-
gine, ossia l'epatite C. Non da ultimo, egli presenta uno stato depressivo
reattivo ed uno stato da colica renale (...) (cfr. doc. 18).
Stando ai numerosi rapporti medici agli atti, in particolare al più recente
certificato medico del (...) 2013 (doc. 18), il ricorrente necessita di una te-
rapia costante a base di infusioni di fattore VIII (Advate®) al fine
di arginare la propria inefficienza di coagulazione (cfr. docc. 1, 5-13 e 18).
Per mantenerne stabile il proprio stato di salute, l'insorgente è trattato con
quella che è definita dal medico curante come "un'aggressiva sostituzione
di fattore mancante", ogni due giorni o giornalmente in caso di complica-
zioni (cfr. doc. 18).
In corso di procedura l'UFM ha affermato che in Bosnia e Erzegovina
(segnatamente a Sarajevo) sarebbe garantito l'accesso al fattore VIII e
che peraltro sarebbero stati i ricorrenti stessi ad affermarlo (cfr. risposta,
pag. 2; osservazioni del 24 agosto 2011, pag. 1). Il Tribunale non è dello
stesso avviso. Anzitutto, le affermazioni dell'autorità inferiore appaiono già
essere in contrasto con le informazioni generiche a disposizione del Tri-
bunale (cfr. in particolare World federation of Haemophilia: B. O'MA-
HONY/D. NOONE/P. L. F. GIANGRANDE/L. PRIHODOVA, Haemophilia care in
Europe: a survey of 19 countries, 2 giugno 2010, Blackwell 2010). Del re-
sto, i medici curanti hanno più volte sottolineato come l'inadeguatezza
delle cure ricevute in Bosnia e Erzegovina abbiano condotto ad un aggra-
vamento precoce delle condizioni del ricorrente (cfr. docc. 1, 5, 11, 14 e
D-1248/2010
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18) sottolineando in particolare come ciò sia "molto ben dimostrato dallo
stato articolare catastrofico per la sua età" (doc. 18). I ricorrenti stessi
hanno altresì sempre affermato di aver beneficiato di trattamenti solo nel-
le situazioni di emergenza (cfr. verbale di audizione del ricorrente
dell'11 novembre 2009, D17 i.f., D59, D61, D67; verbale di audizione del-
la ricorrente dell'11 novembre 2009, D20, D56, D57, D58, D61-D67).
L'argomento addotto dall'UFM, secondo cui dalle cure ricevute dal ricor-
rente in patria per negativizzare l'epatite C si potrebbe evincere la possi-
bilità di trattamento per l'emofilia A (cfr. decisione impugnata, pag. 5), è
quanto mai pretestuoso e privo di senso. Al contrario, la contrazione della
malattia infettiva apporta semmai un ulteriore elemento a sostegno dell'i-
nadeguatezza sopra descritta (cfr. fra gli altri doc. 18). Ad ogni modo, se-
condo le informazioni in possesso a codesto Tribunale di carattere speci-
fico relativo al caso in analisi, la possibilità per il ricorrente di ottenere il
medicamento in questione, nelle dosi necessarie, regolarmente ed a lun-
go termine, non è sufficientemente garantita nemmeno a Sarajevo. Dalle
indagini effettuate in loco è emerso che sia dal punto di vista finanziario,
in un'ottica di lungo termine, che da quello della disponibilità immediata,
dipendente da questioni amministrativo-burocratiche, l'approvvigionamen-
to del farmaco per il caso specifico del ricorrente risulta particolarmente
problematico. Va precisato che né il ricorrente – impossibilitato a svolgere
un'attività lucrativa a causa della malattia – né la ricorrente – casalinga –
sarebbero in grado di far fronte alle spese originate dal trattamento, il
quale è estremamente costoso nelle quantità indispensabili al primo. Tale
medicamento, nelle dosi prescritte, non è rimborsato dall'assicurazione
malattia ed oltre a ciò è anche difficilmente reperibile sul mercato. Pertan-
to, anche nell'ipotesi di avverabile sottoscrizione dell'assicurazione malat-
tia a Sarajevo, considerata la precedente affiliazione nel cantone di Tulza
(cfr. verbale di audizione della ricorrente dell'11 novembre 2009, D76, p.
9; consid. 6.2.2 della presente), e supponendo altresì come realizzabile la
possibilità per i ricorrenti di stabilirsi nella capitale, le condizioni di ap-
provvigionamento del farmaco permangono quelle descritte. Non si di-
mentichi che peraltro il fattore VIII figura nella lista dei medicamenti es-
senziali stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS; cfr.
ml> consultato il 23.12.2013), quest'ultimo può quindi essere considerato
facente parte delle cure mediche essenziali sopracitate (cfr. consid. 6.2.1
i.f. della presente). Emerge senz'alcun dubbio dai certificati medici agli atti
che, in assenza di trattamento con il citato fattore, la prognosi vitale del
ricorrente risulterebbe immediatamente pregiudicata. Contemporanea-
mente, la prognosi generale, tenendo conto di una terapia adeguata,
permane tendente ad "ulteriori complicazioni ed un ulteriore peggiora-
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mento della poliartrosi", "ad ulteriori complicazioni dello stesso tipo" e "a
rischio di sanguinamenti gravi in altri organi" (cfr. in particolare doc. 18).
Nondimeno, nel caso dell'insorgente, si è resa necessaria l'asportazione
dell'articolazione del (...), gravemente compromessa, e vi è altresì da at-
tendersi un'operazione per la posa di protesi a livello articolare "in un fu-
turo non essendoci una sufficiente esperienza a livello mondiale di pa-
zienti così compromessi in così giovane età" (doc. 18). Ciò testimonia ul-
teriormente "lo stato articolare catastrofico per la sua età" legato all'ina-
deguatezza della cure ricevute in patria di cui si è detto poc'anzi. L'opera-
zione, come esigenza di medio periodo, è comunque strettamente legata
alla possibilità di continuare la cura intrapresa (sostituzione di fattore VIII).
Sebbene la capitale bosniaca disponga potenzialmente di
ospedali attrezzati per effettuare i menzionati interventi, questi sono rea-
lizzabili unicamente in presenza di un'adeguata copertura assicurativa ri-
conosciuta in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-7122/2006 citata consid.
8.3.5.1 pag. 20 e seg.) e non da ultimo, come detto, supponendo un'ap-
propriata somministrazione di fattore VIII atta a mantenere stabile lo stato
di salute del ricorrente, come pure garantirne la condizione postoperatoria
(cfr. docc. 6 e 7). Venendo già certamente meno quest'ultima condizione,
il Tribunale ritiene che la possibilità per il ricorrente di sottoporsi ad un in-
tervento di questo tipo in loco sia estremamente incerta. In altre parole,
se la posa di protesi in Bosnia e Erzegovina non pone certamente pro-
blemi su pazienti sani di tutt'altro conto è la posa di protesi su una perso-
na affetta da un'emofilia di tale gravità e con una situazione articolare tan-
to compromessa per la giovane età (cfr. doc. 18). A dimostrazione dell'e-
strema delicatezza delle circostanze, occorre altresì evidenziare come in
Svizzera, dove la sostituzione di fattore mancante non rappresenta un
problema, interventi di questo tipo vengono comunque effettuati unica-
mente negli ospedali universitari, da qui la necessità per il ricorrente di
recarsi presso HUG.
Allo stato attuale degli atti, alla luce di tutte le valutazioni mediche e delle
considerazioni sopraesposte, il Tribunale, dopo attenta ponderazione di
tutti gli elementi del caso di specie, ritiene che per l'autore del gravame
nel proprio paese d'origine non si possa considerare come data la possi-
bilità di un trattamento adeguato ai sensi della giurisprudenza sopracitata
(cfr. consid. 6.2.1 i.f. della presente).
6.3
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6.3.1 In virtù di tutto quanto sopra, vista la particolarità del caso di specie,
vi è ragione di concludere che al momento attuale l'esecuzione dell'allon-
tanamento del ricorrente non sia ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr e si considera giudizioso pronunciarne l'ammissio-
ne provvisoria.
6.3.2 Di conseguenza, il gravame va accolto e i punti 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata annullati. L'UFM è pertanto invitato ad accor-
dare l'ammissione provvisoria ai ricorrenti (83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, detto
ufficio verificherà periodicamente che le condizioni attinenti all'ammissio-
ne provvisoria siano sempre soddisfatte (cfr. art. 84 cpv. 1 LStr), in parti-
colare esaminando l'evoluzione delle condizioni sanitarie nel paese d'ori-
gine.
7.
7.1 Visto l’esito del gravame, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è
pertanto divenuta priva di oggetto.
7.2 Considerato che gli insorgenti sono rappresentati da un mandatario
professionale, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 64 PA ed art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 1'200.–, conto tenuto del lavoro effet-
tivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF).
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato dal ri-
chiedente in cerca di protezione, di conseguenza non può essere impu-
gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federa-
le (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del 27 gennaio 2010
sono annullati. All'UFM è richiesto di accordare l'ammissione provvisoria
ai ricorrenti.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'200.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Camilla Fumagalli
Data di spedizione: