Corte IV
D-1250/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1250/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 14 gennaio 2010
in Svizzera,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data (...) ed il relativo rapporto,
i verbali d'audizione del 25 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
22 febbraio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessato),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di avere 16 anni e di essere originario di
B._______ (Mongolia),
che l'interessato ha affermato di essere espatriato perchè condannato
per un omicidio che non avrebbe commesso e di temere, in caso di
rientro in Patria, di essere nuovamente incarcerato; che egli, infatti,
sarebbe stato avvicinato ed obbligato da due persone, G. ed S., ad
unirsi a loro nell'attività di furti a danno di persone giovani; che, in
occasione di un tale furto nel (...), S. avrebbe consegnato
all'interessato un coltello, con l'ordine di nasconderlo; che, mentre
quest'ultimo stava cercando di sotterrare l'arma con cui S. avrebbe
ucciso la sua vittima, la polizia l'avrebbe arrestato con l'accusa di
omicidio; che egli sarebbe quindi stato condannato a quindici anni di
carcere nel (...); che, durante un soggiorno in ospedale, nell'(...) egli
sarebbe riuscito a fuggire e, aiutato da conoscenti, ad espatriare,
che l'interessato, varcato il confine, avrebbe trascorso quattro giorni in
Russia, per poi attraversare in automobile Paesi a lui ignoti ed arrivare
in Svizzera nel (...), il tutto senza mai subire controlli e sprovvisto di
documenti d'identità,
che, nella decisione del 22 febbraio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna
prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, nonché
avendo fornito dichiarazioni lacunose e/o contraddittorie sul possesso
di un certificato di nascita, sulle generalità di genitori e parenti e sulla
morte della madre, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame
osseo; che l'autorità inferiore ha ritenuto altresì le circostanze del
viaggio, l'assenza di un motivo giustificante la mancata presentazione
di documenti e l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo per dubitare
dell'allegata minore età del ricorrente; che, di conseguenza,
quest'ultimo sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui
fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre,
l'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dal richiedente contraddittorie, vaghe ed illogiche, di modo
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che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente – richiamati i motivi d'asilo già allegati in
sede di audizione – ha contestato che non emergerebbero indizi di
persecuzione per procedere ad una decisione materiale nel suo caso;
che, in particolare, egli ha sottolineato che il suo racconto sarebbe
dettagliato e preciso, e che la valutazione dell'UFM, secondo cui le sue
dichiarazioni conterrebbero molte contraddizioni gravi, oltre che essere
vaghe e illogiche, rasenterebbe l'arbitrio, disponendo l'autorità di prime
cure di maggiori risorse, rispetto a lui, per verifcare la veridicità delle
sue dichiarazioni, specialmente per quel che concerne la condanna
subita e la sua allegata minore età; che, infine, il ricorrente ha fatto
valere che l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né
ammissibile, né esigibile, dal momento che egli, in caso di rientro in
Patria, sarebbe esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia die diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101),
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato
una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità
(v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di
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ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento);
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età;
che, infatti, il ricorrente non è stato in grado di fornire indicazioni
precise in merito ai suoi genitori ed altri parenti in Patria; che, ad
esempio, egli non ha saputo indicare il nome di suo padre, adducendo
che sua madre non glielo avrebbe mai detto (cfr. verbale 1 pag. 2),
benchè – a suo stesso dire – il padre figuri sul certificato di nascita
che avrebbe lasciato a casa, rispettivamente consegnato alla polizia
(cfr. ibidem pag. 5); che, per quel che riguarda sua madre, l'insorgente
si è contraddetto sulla sua età, allegando dapprima di ignorarla,
rispettivamente di non ricordarla, per poi invece allegare "Ok, ora lo
dico, ca. 38 anni" (cfr. ibidem pagg. 2 e 4); che, sempre in merito alla
madre, egli ha dapprima completamente sottaciuto il suo decesso, per
poi – qualche minuto dopo – indicare che sarebbe deceduta durante la
sua prigionia (cfr. ibidem pagg. 2 e 4); che, interrogato sugli ulteriori
parenti in Patria, egli non ha saputo indicare nessun nome, allegando
di non essere mai stato curioso di apprendere tali informazioni (cfr.
ibidem pag. 4); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose, risulta
assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce
giorno e mese, è proprio la sua e che, pertanto, quest'ultima sia
verosimile; che, d'altronde, in merito al suo percorso scolastico, non
convince la dichiarazione secondo cui egli avrebbe iniziato la scuola
appena alla tarda età di nove anni (cfr. ibidem pag. 3); che, già alla
luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età
dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non
ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor
età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate circa la mancata
presentazione dei suoi documenti d'identità, vale a dire di aver
viaggiato clandestinamente grazie all'aiuto di conoscenti (dei quali,
tuttavia, non saprebbe se fossero o meno in possesso di documenti),
senza avere avuto bisogno di un passaporto; che, per di più, non
convince l'asserzione secondo cui non saprebbe a chi rivolgersi per il
rilascio di una carta d'identità (cfr. ibidem pagg. 4-5); che, in siffatte
condizioni, l'esameo osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le
risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in
particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle
dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età,
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che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non
v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni
decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni
di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
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che a guisa d'esempio, l'insorgente si è contraddetto in merito ad
aspetti centrali della sua vicenda; che, infatti, egli ha reso versioni
discordanti sulla denuncia nei confronti dei conoscenti G. ed S,
adducendo, dapprima, di non averli mai denunciati perchè avrebbe
avuto bisogno di guadagnare, ed in seguito dichiarando di essersi
invece rivolto alla polizia (cfr. verbale 1 pag. 3), rispettivamente di
avere inoltrato denuncia ben due volte (cfr. verbale 2 pag. 4/D28); che,
anche in merito al giorno della sua evasione, il ricorrente ha cambiato
versione tre volte; che, esortato a descrivere la sua prigionia (carcere,
attività svolte, ospedale del carcere), egli ha reso dichiarazioni
stereotipate, vaghe e prive di dettagli (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2
pag. 5/D41-42 e pag. 6/D50-51), dando in tal guisa l'impressione di
non avere vissuto in prima persona quanto addotto; che, peraltro, mal
si comprende come mai il ricorrente – pur sapendo di rischiare una
condanna a quindici anni di carcere – avrebbe accettato di piegarsi a
quanto gli veniva detto ("Tutti mi dicevano che comunque non si
cambiava questa decisione", cfr. verbale 2 pag. 6/D61), dichiarandosi
colpevole per un omicidio che, a suo dire, egli non avrebbe commesso,
senza invece dapprima per lo meno tentare di giungere ad
un'assoluzione,
che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti altri elementi
inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel racconto del ricorrente,
che sarebbe sovrabbondante esporre, v'è ragione di ritenere che la
vicenda resa a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente
inverosimile,
che, alla luce dell'evocata inverosimiglianza della vicenda asserita,
non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente non possa
beneficiare di un equo trattamento giudiziario in relazione ad eventuali
accuse mosse nei suoi confronti, o condanne, per ragioni che non
appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3
LAsi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che l'insorgente si è limitato a far valere in sede di ricorso – con una
semplice e generica affermazione di parte – l'esposizione a rischi in
caso di rientro nel suo Paese (cfr. ricorso pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla
situazione personale del ricorrente; che egli è giovane e vanta una
certa formazione scolastica, avendo frequentato cinque anni di scuola
(cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, egli dispone in Patria – dove ha
vissuto sin dalla nascita – di un'importante rete familiare e sociale,
dato che vivono ancora in loco i nonni ed una zia (cfr. ibidem pag. 4),
oltre ad altre persone di cui si può escludere l'esistenza, vista
l'inverosimiglianza del suo intero racconto; che, inoltre, l'insorgente è
in buona salute; che, per di più, non ha preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
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provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici; che, infine, i problemi ai reni, invocati nell'ambito
dell'audizione sui motivi d'asilo, sono rimasti semplici allegazioni non
corroborate da alcun certificato medico,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento e
formulario di ricevuta)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- D._______ (via fax)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
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Data di spedizione:
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