Corte IV
D-1251/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, dichiaratosi nato il (...) ed apolide,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1251/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
13 gennaio 2010 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
il rapporto della Polizia cantonale di B._______ del (...),
i verbali d'audizione del 25 gennaio 2010 e del 22 febbraio 2010,
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
2 marzo 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere nato in Palestina da madre
mongola e padre palestinese e di avervi vissuto fino all'età di sei anni,
quando la compagna del padre - deceduto in guerra - lo avrebbe
affidato ad un gruppo di commercianti di aquile, i quali lo avrebbero
portato a C._______ (Mongolia), dove, al posto di trovare la madre, lo
avrebbero lasciato in custodia di una famiglia di pastori e dove
avrebbe vissuto e lavorato dal (...) al (...),
che, per paura di essere picchiato dal padre della suddetta famiglia,
l'interessato sarebbe scappato da C._______ e si sarebbe recato nella
capitale mongola, dove avrebbe vissuto nei sotterranei e nella stazione
di D._______ fino al (...), quando la polizia lo avrebbe portato in un
istituto per bambini smarriti vicino a E._______, dove avrebbe
frequentato la scuola ed atteso le indagini avviate dallo stesso centro
per trovare sua madre; che dopo cinque mesi, avrebbe lasciato
l'istituto a causa di discriminazioni subite da parte di altri bambini
dovute al suo aspetto; che, in seguito, il ricorrente si sarebbe recato in
treno ed in auto a F._______, poi a G._______, dove avrebbe
attraversato la frontiera con la Russia a piedi; che avrebbe viaggiato
con tanti mezzi, per tante città e villaggi fino ad arrivare a Mosca, dove
avrebbe lavorato come facchino nel mercato di H._______, aiutando i
commercianti mongoli; che, in data (...), l'interessato avrebbe lasciato
Mosca in treno fino a poco prima di una frontiera, la quale, il giorno
seguente, avrebbe passato munito di passaporto presumibilmente
russo di una persona a lui sconosciuta, della quale ignorerebbe le
generalità; che, in seguito, l'insorgente avrebbe proseguito il viaggio in
pullman e con l'aiuto di un passatore fino alla stazione ferroviaria di
Zurigo, da dove avrebbe preso il treno per Chiasso,
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 22 febbraio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che,
infatti il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della
sua pretesa cittadinanza palestinese e di conseguenza, esso sarebbe
stato considerato di provenienza sconosciuta; che, in secondo luogo,
le sue dichiarazioni concernenti la Mongolia non sarebbero state
considerate verosimili siccome illogiche, contraddittorie, stereotipate e
scarsamente circostanziate; che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 LAsi, sebbene si potrebbe presumere che il
richiedente provenga dalla Mongolia, l'UFM non sarebbe tenuto a
sondare l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede
d'audizione, l'insorgente ribadisce di non avere mai posseduto
documenti d'identità o di viaggio; che, inoltre, egli ha fatto valere che
se, da un lato, è vero che non avrebbe fornito alle autorità alcun
documento, dall'altro, ritenuta la mancanza di tratti somatici mongoli, e
nonostante ciò la sua capacità di esprimersi perfettamente i tale
lingua, l'UFM avrebbe dovuto approfondire la questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento, rimproverando, in particolare,
all'autorità inferiore di non essersi pronunciata sul Paese verso il quale
egli dovrebbe essere rinviato; che, di conseguenza e in applicazione
dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il
quale sarebbe applicabile anche in casi di violenze da parte di privati,
l'UFM avrebbe dovuto statuire per mezzo di una decisione materiale,
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che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria,
che, conformemente all'art. 42 LAsi, la persona che ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a
conclusione della procedura; che, inoltre, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA,
il ricorso ha effetto sospensivo, fatte salve eventualità che non
ricorrono nel caso di specie,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione
del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata consegna di documenti di
viaggio o d'identità del ricorrente, il TAF constata che quest'ultimo si è
limitato in sede di ricorso a confermare la sua prima versione, secondo
cui sarebbe nato in Palestina ed avrebbe vissuto in Mongolia e
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sarebbe sprovvisto di un passaporto o carta d'identità (cfr. verbale
d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 4), in quanto non ne avrebbe
mai avuti; che tali congetture non costituiscono motivi scusabili ai
sensi di legge,
che l'interessato ha dichiarato di aver viaggiato in pullman – munito di
un passaporto russo che deteneva il suo accompagnatore – fino in
Europa, passando vari controlli senza tuttavia essere in grado di
indicare le generalità del passaporto (cfr. verbale d'audizione del
22 febbraio 2010 pag. 11 D/90 a 98), le località di transito (cfr. verbale
d'audizione del 22 febbraio 2010 pag. 12 D/106) o le ore di viaggio
trascorse nel pullman (ibidem, D/107 e D/109),
che, alla luce di tali considerazioni e senza che sia necessario evocare
ulteriori elementi d'inverosimiglianza del viaggio d'espatrio del
ricorrente, v'è ragione di ritenere inverosimile le circostanze del
viaggo,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta
irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
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sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere venuto in
Svizzera perché, da un lato, non potrebbe tornare in Palestina – dove
vigerebbe una situazione di guerra – e, dall'altro lato, perché in
Mongolia non avrebbe avuto la possibilità di vivere tranquillo,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, per il resto, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti
alle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM nel corso
dell'audizione del 22 febbraio 2010 (cfr. verbale d'audizione pagg. 10 e
11 D/84 a 86); che tali contraddizioni mettono in serio dubbio
l'attendibilità del racconto del ricorrente, ritenuto che si tratta di
considerazioni che toccano proprio i punti essenziali del medesimo (il
tipo di animali tenuti dalla famiglia che lo accudiva a C._______, i
lavori che era costretto a svolgere e la natura dei rapporti che
intratteneva con i membri della suddetta famiglia); che, v'è ragione di
concludere alla manifesta inverosimiglianza delle allegazioni addotte
dall'insorgente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi del
medesimo,
che, infine, il semplice fatto di non avere una vita tranquilla (cfr. verbale
d'audizione del 22 febbraio 2010 pag. 2 D/6) non costituisce, in tutta
evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile
dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata d'ufficio,
tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des
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Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si
tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA,
nella fattispecie, l'allegata apolidia del ricorrente non è stata resa
verosimile, considerati segnatamente gli anni trascorsi in Mongolia (dal
1993 al 2005) e la cittadinanaza mongola della madre del ricorrente
(cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 2),
che, avendo, pertanto, il ricorrente violato l'obbligo di collaborare
segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera
cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in
materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed
eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto
Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr),
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via
fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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