B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1256/2018
Sen t en z a d e l 1 8 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Hans Schürch (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
richiedente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna.
Oggetto
Revisione;
Sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 27 febbraio 2018 / D-1101/2018
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Visto
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 9 dicem-
bre 2015,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 17 gennaio 2018, per mezzo della quale detta autorità ha respinto la
domanda d’asilo ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla
Svizzera, non ritenendo inoltre data la presenza di elementi ostativi all’ese-
cuzione dello stesso,
la notificazione della succitata decisione all’interessato avvenuta il 22 gen-
naio 2018 (cfr. tracciamento degli invii),
il ricorso datato 21 febbraio 2018 ed inoltrato al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il 22 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la decisione del Tribunale del 27 febbraio 2018, che, preso atto del fatto
che il termine di ricorso di 30 giorni veniva a scadenza il 21 febbraio 2018,
dichiarava il gravame inammissibile,
la domanda di revisione presentata dall’interessato il 1° marzo 2018, per
mezzo della quale egli comunicava, sulla scorta di un rapporto di trasmis-
sione proveniente dall’apparecchio del suo patrocinatore, di aver tra-
smesso l’allegato ricorsuale al Tribunale per telefax il 21 febbraio, ossia
tempestivamente,
la decisione incidentale del Tribunale dell’8 marzo 2018, che invitava
l’istante a trasmettere un ulteriore mezzo di prova a sostegno delle sue
allegazioni, posta la parziale illeggibilità del rapporto inoltrato contestual-
mente alla domanda di revisione del 1° marzo 2018,
lo scritto dell’interessato del 20 marzo 2018, con allegato un estratto pro-
venitene dal registro del telefax dal quale si evince la fruttuosa trasmissione
di un documento di 17 pagine indirizzato al numero del Tribunale il 21 feb-
braio 2018,
i giornali ed i protocolli del telefax del Tribunale relativi al 21 febbraio 2018,
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e considerato
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che la revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chie-
dere il riesame di una sentenza definitiva del Tribunale amministrativo fe-
derale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati
all’art. 124 LTF, disposizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale
giusta l’art. 45 LTAF,
che presentata nel rispetto delle prescrizioni di forma (cfr. art. 67 cpv. 3 PA
applicabile per analogia su rinvio dell’art. 47 LTAF) e di termine (cfr. art.
124 cpv. 1 lett. d LTF), la domanda di revisione va considerata ricevibile,
che nei termini dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, il Tribunale è competente per
statuire su di una domanda di revisione diretta nei confronti di una sua
sentenza se l’istante dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza
di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre
nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla
sentenza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3-13),
che la revisione di una decisione formale può essere richiesta solamente
per dei motivi riguardanti la decisione in quanto tale, ad esclusioni delle
questioni di natura materiale (cfr. Giurisprudenza della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n°, pag. 51 e seg.),
che nel caso in esame, l’interessato sostiene che il Tribunale, nella propria
decisione d’inammissibilità del 27 febbraio 2018 (D-1101/2018) avrebbe
omesso di prendere in considerazione la tempestiva trasmissione per tele-
fax del gravame,
che a sostegno di tale tesi, egli produce segnatamente un estratto del re-
gistro telefax del suo patrocinatore, dal quale si evince la trasmissione, in
data 21 febbraio 2018, di un documento di 17 pagine indirizzato al numero
del Tribunale,
che tuttavia, dalle verifiche interne effettuate non risulta alcuna ricezione di
suddetto invio da parte del Tribunale (cfr. risultanze processuali; segnata-
mente giornali e protocolli del telefax del Tribunale relativi al 21 febbraio
2018),
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che ciò nonostante, le analisi effettuate non hanno permesso di chiarire
con assoluta certezza a chi o cosa fosse imputabile il mancato successo
della trasmissione,
che in assenza della prova del contrario, vi è dunque luogo di considerare
come avvenuta la consegna per telefax al 21 febbraio 2018,
che inoltre, in casu il mezzo di prova prodotto avrebbe condotto il giudice
a statuire diversamente se ne avesse avuto conoscenza nell’ambito della
procedura principale (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale
D-4529/2016 del 23 agosto 2016),
che invero, gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati
validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo
federale e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato,
conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 PA (art. 108 cpv.
5 LAsi),
che in definitiva, la domanda di revisione va accolta, la decisione del 27
febbraio 2018 va annullata e la procedura ricorsuale va riaperta,
che visto l’esito della procedura non sono prelevate spese (art. 63 cpv. 2
PA),
che l’istante ha diritto a vedersi assegnare un’indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che in difetto di una nota particolareggiata l’indennità per spese ripetibili è
fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 400.–
(disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 64 su
rinvio dell’art. 68 cpv. 2 PA, art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è accolta.
2.
La sentenza del Tribunale D-1101/2018 del 27 febbraio 2018 è annullata.
3.
La procedura ricorsuale è riaperta ai ruoli D-2244/2018.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Il Tribunale verserà all’istante CHF 400.– a titolo di indennità per spese
ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale
competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Hans Schürch Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: