B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1262/2018
Sen t en z a d e l 1 0 ap r i l e 201 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di rie-
same o una domanda multipla);
decisione della SEM del 22 gennaio 2018.
D-1262/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato
nella provincia di Erbil ed è cresciuto a Mosul. Egli ha raggiunto la Svizzera
e presentato domanda d'asilo in data 22 ottobre 2013 (cfr. verbale d'audi-
zione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
B.
Con decisione del 4 aprile 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM;
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata do-
manda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione. Con sentenza
D-2157/2014 del 10 luglio 2015 il Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) ha accolto il ricorso del 22 aprile 2014 limitatamente alla
questione dell'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 del dispositivo
di suddetta decisione sono stati annullati e gli atti di causa ritornati alla SEM
per la pronuncia di una nuova decisione.
C.
Con decisione del 7 marzo 2016 l'autorità inferiore si è nuovamente pro-
nunciata sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Re-
gione Autonoma del Kurdistan (ARK) in Iraq, segnatamente nella provincia
di Erbil, ritenendola ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possi-
bile. Il Tribunale, con sentenza D-2135/2016 del 9 novembre 2017, ha re-
spinto il ricorso del 7 aprile 2016 e confermato l'ammissibilità, l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
D.
In data 11 gennaio 2018 l'interessato ha presentato all'attenzione della
SEM una "domanda di riesame con richiesta di effetto sospensivo". A so-
stegno della sua domanda egli ha fatto valere da una parte che l'esecu-
zione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile né possibile e dall'altra che egli avrebbe reso verosimile la sua situa-
zione di persecuzione, in particolare grazie alla copia del mandato di cat-
tura. Egli ha allegato diversi articoli di giornale, un rapporto di Amnesty In-
ternational e l'estratto del codice penale militare iracheno.
Sostanzialmente, il richiedente ha allegato che la polizia militare irachena
lo avrebbe ricercato presso la casa dello zio, altresì egli farebbe sicura-
mente oggetto di un arresto qualora dovesse transitare dall'aeroporto di
Bagdad. Infine, dagli articoli di giornale si potrebbe dedurre il deteriora-
mento della situazione generale nella Regione Autonoma del Kurdistan
D-1262/2018
Pagina 3
dopo la votazione sul referendum per l'indipendenza nel settembre 2017,
per questo motivo l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.
E.
Con decisione del 22 gennaio 2018, notificata il 30 gennaio 2018 (cfr. risul-
tanze processuali), la SEM, qualificando l'istanza dell'interessato
dell'11 gennaio 2018 quale domanda d'asilo multipla, l'ha respinta, ha con-
siderato passate in giudicate ed esecutive le decisioni del 4 aprile 2014 e
del 7 marzo 2016, ha fissato un emolumento di CHF 600.– ed ha stabilito
che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
F.
Il 1° marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
2 marzo 2018) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale po-
stulando in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti alla SEM per la verifica dei
motivi d'asilo e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. In subor-
dine, ha chiesto che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq sia di-
chiarata inesigibile. Altresì, ha depositato una richiesta di assistenza giudi-
ziaria e di gratuito patrocinio con protestate tasse, spese e ripetibili.
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 marzo 2018, ha constatato
che i ricorsi contro le decisioni della SEM successive a nuove domande
d'asilo sono assortiti ex lege dell'effetto sospensivo ed inoltre, conto tenuto
dell'assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso, ha respinto la suc-
citata domanda di assistenza giudiziaria (presentata con contestuale di-
pendente richiesta di gratuito patrocinio) invitandolo a corrispondere un an-
ticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il ricorrente ha tempe-
stivamente versato suddetto anticipo.
H.
Con scritto del 12 aprile 2018, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale copia
del mandato d'arresto del 1.12.2013, e relativa traduzione in italiano,
emesso a seguito di una richiesta del Tribunale iracheno, dal quale risulte-
rebbe che egli era un ufficiale dell'esercito e pertanto necessiterebbe di
protezione e non potrebbe rientrare in Iraq. L'insorgente ha altresì tra-
smesso un articolo di giornale e relativa traduzione dal quale risulterebbe
che in presenza dell'ambasciatore svizzero Heinz Peter Linz, il ministro ira-
cheno degli sfollati e della migrazione avrebbe comunicato il rifiuto dell'Iraq
di accettare i rimpatri dei rifugiati iracheni dall'Europa. Anche per questo
motivo dunque l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile.
D-1262/2018
Pagina 4
I.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 giugno 2018, conto tenuto de-
gli atti relativi alla procedura Dublin-In avviata dalla Germania ha fissato un
termine alla patrocinatrice per comunicare al Tribunale il luogo di residenza
del ricorrente e per produrre una dichiarazione sottoscritta dal medesimo
mediante la quale egli doveva manifestare la volontà alla continuazione
della procedura di ricorso con comminatoria di stralcio dai ruoli del ricorso
in caso di scadenza infruttuosa del termine.
J.
Con scritto del 26 giugno 2018 la patrocinatrice ha informato il Tribunale
che il ricorrente, dopo essersi allontanato verso la Germania, aveva ora
fatto ritorno in Svizzera e risiedeva presso una famiglia di conoscenti. Nel
contempo il ricorrente medesimo ha sottoscritto la dichiarazione per con-
fermare la propria volontà di proseguire con il ricorso.
K.
La SEM il 20 settembre 2018 ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova
in originale (mandato di arresto della Corte di Suleimaniya del 1.12.2013)
ricevuto dall'insorgente.
L.
Con scritti del 23 gennaio 2019 e del 22 febbraio 2019 il ricorrente ha chie-
sto al Tribunale conferma della ricezione del mezzo di prova in originale,
ha trasmesso la relativa traduzione in originale ed ha chiesto ragguagli
sullo stato della procedura. Il Tribunale ha confermato la ricezione del
mezzo di prova in originale e risposto alle richieste dell'insorgente con
scritto dell'8 marzo 2019.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
D-1262/2018
Pagina 5
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi-
zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto qualificato la domanda
dell'interessato dell'11 gennaio 2018 quale nuova domanda d'asilo dal mo-
mento che egli farebbe valere dei fatti nuovi – la ricerca della polizia militare
irachena a casa dello zio – sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima proce-
dura d'asilo. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che i fatti e i mezzi di
prova allegati non sarebbero tuttavia suscettibili di indurre una diversa va-
lutazione del caso. Il Tribunale si sarebbe invero già espresso sui motivi
d'asilo e i rispettivi mezzi di prova prodotti così come sull'esistenza di un
timore di essere esposto a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.
Di conseguenza, circa la riesamina del punto dell'asilo, la SEM ha rilevato
D-1262/2018
Pagina 6
che a nulla gioverebbe il codice penale militare iracheno così come il rap-
porto di Amnesty International. Altresì, l'affermazione secondo cui la polizia
militare irachena avrebbe recentemente fatto visita al domicilio dello zio
sarebbe una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun ele-
mento concreto. In ugual modo, gli articoli di varie testate giornalistiche non
sarebbero in grado di provare una situazione attuale di violenza generaliz-
zata nelle province della Regione Autonoma del Kurdistan e segnatamente
nella provincia di Erbil.
4.2 Nel gravame, l'insorgente osserva, per quanto riguarda l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento che la domanda di riesame (recte: la
nuova domanda d'asilo) non sarebbe basata unicamente sul referendum,
ma la situazione sarebbe bensì ancora più instabile a seguito delle dimis-
sioni del leader curdo Masoud Barzani. La SEM non si sarebbe inoltre
espressa sulla difficoltà di approvvigionamento delle scorte di medicinali.
Altresì, la Confederazione considererebbe questo paese a rischio per la
sicurezza come risulterebbe anche dai consigli di viaggio emessi dal Di-
partimento federale degli Affari esteri (DFAE). Pertanto, non si comprende-
rebbe come il paese potrebbe invece essere sicuro per il ricorrente. L'ana-
lisi della situazione del Kurdistan iracheno effettuata dal Tribunale nella
sentenza E-5390/2017 del 2 novembre 2017 non rispecchierebbe la situa-
zione attuale del paese e sarebbe ormai superata dagli eventi. Per quanto
riguarderebbe invece l'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento,
l'autorità inferiore non avrebbe specificato in che termini non si ravvedreb-
bero problemi, malgrado la sottolineata difficoltà di accedere ad un'amba-
sciata irachena per il rilascio del passaporto e ritenuta l'esistenza di un
mandato d'arresto nei suoi confronti. Per quanto concerne i motivi d'asilo,
ed in particolare la ricerca da parte della polizia presso la casa degli zii, il
ricorrente ritiene che la SEM non abbia effettuato una valutazione comples-
siva attinente alla verosimiglianza di tali allegazioni. Non sarebbe compren-
sibile sulla base di quale valutazione l'autorità inferiore non abbia ritenuto
tale allegazione veritiera. Se lo fosse, allontanando l'insorgente si rischie-
rebbe di ledere i principi di cui all'art. 3 e 4 CEDU. Il ricorrente richiama
pertanto quanto già esposto nella domanda di riesame e si ribadisce nelle
conclusioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel caso in disamina, la SEM ha trattato la richiesta dell'interessato intito-
lata "domanda di riesame" esclusivamente quale domanda multipla ai
sensi dell'art. 111c LAsi. L'insorgente, in sede ricorsuale, pur non conte-
stando esplicitamente la qualifica effettuata dall'autorità inferiore, continua
D-1262/2018
Pagina 7
a definire la propria istanza quale domanda di riesame. È d'uopo pertanto
analizzare in primo luogo questo punto.
5.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità am-
ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza
di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente
dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto
dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle
decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid.
2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173).
La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in ma-
teria d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vi-
gore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza,
un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situa-
zioni seguenti: quando la stessa costituisce una “domanda di riconsidera-
zione qualificata”, ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si av-
vale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedente-
mente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure
quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in
cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze
(di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale
finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39
consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Oc-
corre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di
riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento"
può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontana-
mento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il ricono-
scimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una do-
manda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1998 n. 1). In altre parole, a seguito di una richiesta di adattamento,
per poter dunque delimitare se la richiesta va trattata come domanda di
riesame (art. 111b LAsi) oppure come domanda multipla (art. 111c LAsi)
occorre esaminare se, sulla base del contenuto dell'istanza, viene richiesto
un nuovo apprezzamento della qualità di rifugiato (domanda multipla) op-
pure se vengono fatti valere dei nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allonta-
namento (domanda di riesame).
5.2 Altresì, è d'uopo effettuare un'ulteriore distinzione tra domanda di rie-
same/domanda multipla e revisione. Qualora l'istanza è fondata su dei
nuovi mezzi di prova, essa può fondare una domanda di riesame o multipla
D-1262/2018
Pagina 8
unicamente qualora tali documenti siano successivi alla sentenza del Tri-
bunale. Una revisione di una sentenza del Tribunale è in effetti unicamente
possibile qualora il documento sia antecedente alla sentenza, ma non ab-
bia potuto essere prodotto in sede ricorsuale (cfr. per ulteriori riferimenti
sub. consid. 8.1).
5.3 Nel caso in disamina, l'istanza dell'11 gennaio 2018 trasmessa alla
SEM costituisce essenzialmente una richiesta di adattamento a seguito del
cambiamento delle circostanze. In particolare, l'interessato ha fatto valere
dei fatti nuovi inerenti alla qualità di rifugiato – ovvero il fatto di essere stato
ricercato dalla polizia militare presso l'abitazione dello zio – e dunque da
trattare nel quadro di una domanda multipla, ma anche inerenti all'esecu-
zione dell'allontanamento, quindi da trattare quale domanda di riesame.
Avendo l'autorità inferiore trattato l'istanza unicamente quale domanda
multipla, non ha creato alcun pregiudizio al richiedente. Infatti, da una
parte, giusta l'art. 42 LAsi, egli ha il diritto di soggiornare in Svizzera fino a
conclusione della procedura, e dall'altra il ricorso ha, ex lege, effetto so-
spensivo (cfr. anche la decisione incidentale del Tribunale del
27 marzo 2018). Altresì, la qualificazione dell'istanza quale seconda do-
manda d'asilo, comporta anche un nuovo esame dell'esecuzione dell'allon-
tanamento. Pertanto, non vi è nella fattispecie motivo di discostarsi dalla
qualifica effettuata dalla SEM, dal momento che per il ricorrente non ne è
conseguito alcun pregiudizio giuridico.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi
(art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe-
ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
D-1262/2018
Pagina 9
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
7.
Nella fattispecie, per quanto riguarda l'asserita ricerca dell'insorgente da
parte della polizia militare irachena presso l'abitazione dello zio, il Tribunale
rileva che come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, che la stessa risulta es-
sere un'affermazione di parte prodotta per i bisogni della causa. Altresì, non
risulta neppure essere corroborata dal benché minimo elemento di consi-
stenza. Invero, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio in merito, non ha
indicato in che modalità la polizia si sarebbe presentata presso l'abitazione
dello zio. A titolo di esempio, l'insorgente non ha indicato quanti agenti fos-
sero, quando esattamente sarebbe successo, che cosa di preciso avreb-
bero chiesto ai parenti. Va oltretutto rilevato che tali motivi, fanno riferi-
mento alla diserzione del ricorrente, la quale tuttavia è stata considerata
inverosimile (cfr. decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 confermata dalla
D-1262/2018
Pagina 10
sentenza del Tribunale del 10 luglio 2015 consid. 5.3). Altresì, sembra
poco probabile che l'interessato sia stato improvvisamente ricercato dalle
autorità dopo ben più di cinque anni e malgrado i parenti vivessero a Erbil
già da diverso tempo e dopo la sua partenza non abbiano avuto alcun tipo
di problema (cfr. atto A18, D77-D79). A nulla giova l'allegazione ricorsuale
secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione com-
plessiva delle allegazioni. È proprio da questo esame complessivo che si
conclude all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo.
8.
8.1 Per quanto concerne invece il mandato d'arresto della corte di Sulei-
maniya del 1° dicembre 2013, il Tribunale rileva che tale documento è stato
prodotto in copia al Tribunale unitamente al ricorso del 7 aprile 2016 contro
la decisione della SEM del 7 marzo 2016 inerente esclusivamente alla que-
stione dell'esecuzione dell'allontanamento. Con scritto dell'11 settem-
bre 2018 l'insorgente ha trasmesso all'autorità inferiore l'originale di questo
mandato d'arresto, autorità che ha trasmesso il documento al Tribunale in
data 20 settembre 2018. Orbene è anzitutto d'uopo osservare che, contra-
riamente a quanto scritto dall'interessato nell'istanza dell'11 gennaio 2018
(cfr. pto. 3: "Quanto alla decisione della SEM sul non riconoscimento della
qualità di rifugiato del 4 aprile 2014, si tiene a sottolineare che l'istante ha
reso verosimile la sua situazione di persecuzione che potrebbe avere in
Iraq, mediante […] in particolare la copia del mandato di cattura"), il man-
dato di arresto non era mai stato inoltrato alla Segreteria di Stato nel corso
della prima procedura. Tale documento risulta infatti essere agli atti del Tri-
bunale inerenti alla causa D-2135/2016, la quale trattava unicamente la
questione dell'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, la pre-
sente procedura non risulta essere la sede adeguata per l'apprezzamento
di tale documento. Il mezzo di prova risulta infatti essere antecedente alla
prima sentenza del Tribunale D-2157/2014, la quale confermava l'inverosi-
miglianza dei motivi d'asilo ed essendo tale punto cresciuto in giudicato,
avrebbe dunque dovuto essere allegato in un'istanza di revisione della sen-
tenza D-2157/2014 giusta gli art. 121 LTF segg. in combinato disposto con
l'art. 45 LTAF.
Dal momento tuttavia che il Tribunale si è chinato su questo aspetto mate-
riale, a prescindere dai rimedi di diritto e a scanso d'equivoci, si rileva ad
ogni modo che, non risulta chiaro come l'interessato sia potuto entrare in
possesso di tale documento, essendo stato emesso per i posti di blocco e
per i quartieri generali delle forze di sicurezza e della polizia. Per il che già
per questo motivo sorgono dei ragionevoli dubbi in merito alla sua autenti-
D-1262/2018
Pagina 11
cità. In seguito, vi è da chiedersi se il mandato di cattura risulta tuttora at-
tuale, essendo passati più di sei anni dalla sua emissione. A questo propo-
sito si rileva infatti che diverse fonti hanno riportato di amnistie intervenute
a seguito di numerose diserzioni di soldati (cfr. Institute for the Study of War
(ISW), The Struggles of the Iraqi Security Forces: 2013 Iraq, 21.08.2013,
forces.html >, consultato il 03.04.2019).
8.2 Quand'anche si dovesse tuttavia partire dal presupposto che l'insor-
gente sia effettivamente ricercato per essere arrestato per diserzione, il
Tribunale, per buona pace del ricorrente, osserva quanto segue.
8.2.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurispru-
denza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi
sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo
con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida
(cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione
per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in
materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso
quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno
dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare
consid. 5.9).
La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata indipenden-
temente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito com-
porta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la parte-
cipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di com-
battere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida
con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situa-
zione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5; GICRA
2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asyl-
verfahrens, 1990, pag. 116; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critè-
res à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).
8.2.2 Nel caso in disamina non vi sono indizi per ritenere che tali condizioni
eccezionali siano adempiute. Da una parte va osservato che l'interessato
si è arruolato volontariamente presso l'esercito e non ha fatto valere di aver
avuto alcun problema a causa della sua etnia o di altro tipo. Il ricorrente
D-1262/2018
Pagina 12
non ha peraltro neppure reso verosimile di essere esposto a una sanzione
disproporzionata in ragione della sua etnia curda, dal documento prodotto
risulta infatti soltanto che egli debba essere fermato, non che sia già stato
condannato e a che pena. Altresì, si rileva che l'asserita diserzione dell'in-
teressato è da ricondurre alle minacce subite da parte di terzi mentre si
trovava al negozio di famiglia e non al servizio militare stesso (cfr. atto A18,
D21, D22). Infine, si osserva che né l'interessato né i famigliari sono mai
stati attivi politicamente o hanno avuto qualsivoglia problema con le auto-
rità irachene per il che anche da questo punto di vista non risultano motivi
per ritenere che la pena sia aggravata per uno dei motivi di cui all'art. 3
LAsi.
8.2.3 Alla luce di quanto sopra dunque, l'asserita diserzione dell'interes-
sato non parrebbe rilevante in materia d'asilo.
8.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
10.
Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dell'allontana-
mento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A dire del ricorrente
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe nella fattispecie inammissibile,
inesigibile e impossibile. Da una parte sostiene che l'allontanamento sa-
rebbe contrario agli art. 3 e 4 CEDU e dall'altra rinvia a quanto già scritto
nella domanda di riesame (recte: domanda multipla).
D-1262/2018
Pagina 13
11.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am-
missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4).
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in-
ternazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esau-
risce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di di-
ritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren-
dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiu-
dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio la regione autonoma del Kur-
distan iracheno è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi
e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
D-1262/2018
Pagina 14
Altresì, Il Tribunale ha stabilito già avuto modo di stabilire che l'esecuzione
dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non ri-
sulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento
E-3737/2015 consid. 6.3.2 e riferimento ivi citato).
Infine, non vi è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio per-
sonale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3
Conv. tortura. Come già rilevato dal Tribunale nel corso della procedura
precedente (cfr. sentenza D-2135/2016) dal mandato di arresto risulta uni-
camente che egli debba essere fermato. Esso non contiene tuttavia ulte-
riori indicazioni in merito ad esempio ad eventuali condanne e pene da
scontare.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la
violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
D-1262/2018
Pagina 15
Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente nella provincia di Erbil da un lato e dalla sua situazione personale
dall'altro.
11.1.1 Il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ha attualiz-
zato la prassi stabilita dalla DTAF 2008/5 e considerato che malgrado l'av-
vento dello "Stato Islamico" in Siria e Iraq – ed in particolare la sua pre-
senza nell'Iraq centrale – abbia causato un importante numero di profughi
interni e spinto le autorità dell'ARK ad inasprire le condizioni d'entrata ed
intensificare le misure di sicurezza al fine di evitare l'entrata eventuali infil-
trati o simpatizzanti dello "Stato Islamico", nelle province curde di Dohuk,
Erbil, Suleimaniya e Halabja non vige una situazione di violenza generaliz-
zata (cfr. E-3737/2015 consid. 7.3-7.4). Di conseguenza, se l'interessato
proviene da una delle summenzionate province e vi sono delle circostanze
individuali favorevoli – una rete socio-famigliare o legami con i partiti domi-
nanti – l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi tuttora ragione-
volmente esigibile (cfr. E-3737/2015 consid. 7.4.5 e DTAF 2008/5 con-
sid. 7.5). Anche a seguito dei recenti avvenimenti il Tribunale ha confer-
mato la validità di tale valutazione (cfr. a titolo d'esempio tra le ultime sen-
tenze del TAF D-5890/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 5.4;
D-1779/2016 del 6 dicembre 2018 consid. 7.3.2; D-1477/2018 del 10 ago-
sto 2018 consid. 7.3.7). Altresì, si aggiunge che contrariamente a quanto
allegato dal ricorrente con la sua nuova domanda d'asilo, gli aeroporti di
Erbil e Suleimaniya sono stati riaperti al traffico internazionale, pur essendo
controllati dalle autorità di Baghdad (cfr. Iraq, accordo con il Kurdistan del
17.01.2018, cordo-kurdistan/ > consultato il 03.04.2019; Riaprono gli aeroporti del Kur-
distan iracheno del 21.03.2018, gli-aeroporti-del-kurdistan-iracheno/ > consultato il 03.04.2019).
11.1.2 Quanto alla situazione personale personale del ricorrente, egli non
ha fatto valere di non adempire ai criteri favorevoli stabiliti dalla giurispru-
denza. In particolare, non vi è stato alcun cambiamento quanto all'esi-
stenza di una rete sociale e famigliare. Come già stabilito nella sentenza
D-2135/2016, il ricorrente, di etnia curda, è originario di Erbil (cfr. sentenza
D-2135/2016 consid. 7), è di giovane età, celibe e con esperienza profes-
sionale nel commercio di generi alimentari (cfr. atto A6, pag. 4). Egli parla
sia il curdo kurmanci, sia il badini, sia l'arabo (cfr. atto A6, pag. 3). A Erbil
risiedono i genitori, la sorella, cinque tra zii e zie e 23 cugini con i quali
l'insorgente è in regolare contatto ed in buoni rapporti (cfr. atto A18, D65;
atto A32, D10-D11, D35-D36, D38-D39). I genitori e la sorella del ricorrente
D-1262/2018
Pagina 16
– malgrado il padre percepisca una pensione dignitosa che può essere
prelevata presso i competenti uffici di Erbil senza difficoltà – sono ospitati
dallo zio materno il quale dispone di una spaziosa villa ed ha inoltre facili-
tato la loro registrazione presso l'ufficio della sicurezza (cfr. atto A18, D65
e atto A32, D16-D24). Sulla base delle sue stesse allegazioni (cfr. atto A32,
D44-D45), l'insorgente godrebbe inoltre degli stessi privilegi dei suoi geni-
tori, per il che, può essere presupposto un suo insediamento ad Erbil privo
di particolari difficoltà. Alla luce di tutto ciò, un'integrazione del ricorrente
nella provincia curda appare altamente plausibile.
Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una suo perma-
nenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e rela-
tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
11.2 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi
e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.3 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
D-1262/2018
Pagina 17
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di
CHF 1'500.– versato il 6 aprile 2018.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1262/2018
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'500, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500 versato il
6 aprile 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: