B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1270/2016
Sen t en z a d e l 4 mar zo 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione della SEM del 26 febbraio 2016 / N (…).
D-1270/2016
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 gennaio 2016
in Svizzera,
i verbali d'audizione del 26 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del
16 febbraio 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 26 febbraio 2016, notificata all'interessato il giorno stesso
(cfr. atto A17/1), con la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera,
il ricorso del 29 febbraio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 1° marzo 2016) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una decisione e, in subordine, la concessione dell'ammissione
provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente, secondo il senso,
alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili,
l'incarto della SEM trasmesso via telefax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 1° marzo 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
D-1270/2016
Pagina 3
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano minorenne, nato e cresciuto a D._______, Edo
State (cfr. verbale 1, pagg. 1, 3, 5 e 7); che avrebbe lasciato la Nigeria nel
2015 poiché i genitori si sarebbero separati e non si sarebbero presi cura
di lui (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 5),
che nella decisione contestata, la SEM ha ritenuto il richiedente come
maggiorenne ed ha concluso che lo stesso non avrebbe inoltrato domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà
d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni,
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente ha reiterato essere minorenne e allegato che la
SEM avrebbe dovuto garantirgli una persona di fiducia quale minore non
accompagnato; che egli è dell'opinione che l'autorità inferiore avrebbe
conferito un'eccessiva importanza all'esame osseo il quale stabilisce la sua
età di diciannove anni; che nel merito, egli ha indicato che il mancato aiuto
da parte dei suoi genitori e dello Stato nigeriano per la sua sussistenza
sarebbe un motivo d'asilo sufficiente per ottenere la protezione della
Svizzera; che, altresì, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile
ed inammissibile vista la situazione drammatica causata dai conflitti e le
violenze presenti in Nigeria come pure le sue personali difficoltà,
che preliminarmente v'è da stabilire se la SEM ha correttamente ritenuto
l'insorgente come maggiorenne,
che nella presente fattispecie l'insorgente non ha consegnato documenti di
identità o di viaggio atti a provare la sua identità; che pertanto,
conformemente alla prassi, l'autorità inferiore ha proceduto ad un
apprezzamento globale di tutti gli elementi per giungere correttamente a
D-1270/2016
Pagina 4
stabilire l'inverosimiglianza dell'allegata minore età giusta l'art. 7 LAsi
(cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata),
che l'insorgente ha invero indicato in maniera incoerente la sua data di
nascita come pure le date della sua cronistoria con le esperienze maturate
nel Paese d'origine e non ha saputo fornire neppure l'età dei suoi fratelli
(cfr. verbale 1, pagg. 4-6); che contrariamente a quanto allegato in sede
ricorsuale, la SEM non si è basata unicamente sull'esame osseo
(cfr. atto A9/2), dal quale si evince che l'età dell'insorgente è stimata a
diciannove anni o più, per esaminare la verosimiglianza della sua minore
età, bensì sugli elementi sopracitati (cfr. verbale 1, pag. 10); che se da un
lato, come indicato dall'insorgente, presentare la propria cronistoria
comporti una certa capacità di calcolo e una buona memoria, dall'altro lato
lo stesso non ha saputo fornire indicazioni concrete e collimanti circa gli
anni di scuola frequentati e le attività svolte dopo la fine della scuola
(cfr. verbale 1, pag. 4 e 6 e verbale 2, pag. 3),
che sia come sia pur considerandolo alla soglia della maggiore età, nella
presente fattispecie, l'assenza della persona di fiducia sembra quivi non
determinante poiché l'insorgente non ha comunque formulato alcuna
domanda di protezione ai sensi dell'art. 18 LAsi; che pertanto un eventuale
rinvio della causa su questo punto, per la particolarità del caso si specie,
non sarebbe giustificato,
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che
segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici,
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma
anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3
seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati),
D-1270/2016
Pagina 5
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva,
nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una
persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione,
la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel
Paese in questione, può essere confrontata,
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico e
famigliare, ovvero ragioni legate alle conseguenze economiche riscontrate
dopo la separazione dei suoi genitori (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2,
pagg. 5 seg.); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato
giusta l'art. 18 LAsi,
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Nigeria possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che nonostante si siano registrati episodi di violenza, la situazione in
Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale (cfr. sentenza del TAF E-3915/2013 del
25 febbraio 2016 consid. 8.2),
D-1270/2016
Pagina 6
che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio ed
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41
consid. 8.3.5 e riferimenti ivi citati),
che egli è giovane e in buona salute e gode di una buona rete famigliare in
patria composta dai fratelli, da zie e dal nonno dal quale ha alloggiato
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
D-1270/2016
Pagina 7
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1270/2016
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: