Corte IV
D-1274/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Nigeria, alias
B._______, Nigeria, alias
C.______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1274/2009
Fatti:
A.
Il 30 novembre 2008, l'interessato, originario di D._______ (Nigeria),
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato il [...] o il
[...] per il timore di essere ucciso dai suoi zii, i quali avrebbero ucciso il
padre dell'interessato a causa del suo rifiuto di prendere il posto di
stregone al momento della morte del loro padre. L'interessato sarebbe
fuggito con l'aiuto del datore di lavoro illegalmente verso E._______
(Repubblica del Benin), dove avrebbe preso un volo verso un Paese a
lui sconosciuto. Da lì avrebbe proseguito in treno, arrivando dopo
cinque giorni in Svizzera.
B.
Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti), con
particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS), è
emerso che l'interessato, in data [...], ha tentato una prima volta di
entrare in Svizzera dichiarando il nome di B._______. È stato
intercettato alla frontiera italo-svizzera ed in seguito respinto con
procedura semplificata in Italia.
C.
Il [...], l'interessato ha tentato una seconda volta di entrare in Svizzera
(cfr. rapporto agli atti) dichiarando però il nome di C._______. È stato
nuovamente intercettato alla frontiera italo-svizzera ed in seguito
respinto con procedura semplificata in Italia.
D.
Il 17 febbraio 2009, le autorità italiane si sono dichiarate disposte ad
accettare nuovamente l'interessato sul loro territorio.
E.
Il 23 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita,
esigibile e possibile (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del
[...]).
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F.
Il 27 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che il richiedente sarebbe stato
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respinto già due volte dalla Svizzera e consegnato alle autorità
italiane, le quali peraltro, in data [...], si sarebbero dichiarate disposte
a riammetterlo sul loro territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe
presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione, secondo
la quale in Italia ci sarebbe una protezione effettiva dal respingimento.
Dalle dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera
vivono persone con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi
parenti prossimi. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la storia
resa dallo stesso a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che le
sue dichiarazioni sono vaghe, stereotipate e contraddittorie. In
particolare, egli si sarebbe contraddetto sulla data del decesso del
nonno e dell'incendio della casa di famiglia, nonché sulla persona, la
quale lo avrebbe informato della morte del padre. Per conseguenza,
l'UFM ha considerato che il richiedente non adempie manifestamente
la qualità di rifugiato, in quanto non esistono motivi manifesti per
ritenere che egli possa essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai
sensi dell'art. 3 LAsi.
5.
Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere in sostanza di non
condividere l'opinione dell'autorità inferiore, ribadendo di essere stato
fermato dalle guardie di frontiera, ma di non avere saputo dove si
trovasse. Inoltre, avrebbe raccontato tutta la verità e fornito delle
spiegazioni sulle contraddizioni ed inesattezze riscontrate nel suo
racconto. Infine, il ricorrente ha allegato che il suo rinvio verso l'Italia
non sarebbe esigibile poiché in suddetto Paese non beneficierebbe di
alcuna protezione effettiva, e sarebbe lasciato a se stesso senza
assistenza, abitazione né lavoro.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
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manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, ritenuti gli incontestabili respingimenti del
ricorrente verso l'Italia, avvenuti alla frontiera il [...] ed il [...] (cfr.
rapporti agli atti), da dove egli proveniva sotto altre identità. Tale fatto
è, peraltro, in netta contraddizione con l'inverosimile racconto reso dal
medesimo circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio e
rispettivamente della sua entrata in Svizzera, secondo cui egli avrebbe
viaggiato in aereo da E._______ fino ad un Paese a lui sconosciuto
senza ricordarsi la data del volo, né subire controlli personali
all'aeroporto o pagare il viaggio. Pertanto, v'è motivo di ritenere che
l'insorgente abbia soggiornato in Italia antecedentemente la sua
entrata illegale in Svizzera, al fine di inoltrare la sua domanda d'asilo.
Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo
sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva
per l'allontanamento verso tale Stato (v. sentenza del TAF
D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia
- designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data [...].
Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di
riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e
tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente.
Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
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argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti rilevare che - come rettamente constatato
dall'UFM - l'insorgente si è contraddetto in maniera palese su punti
essenziali del proprio racconto. A titolo d'esempio, nell'ambito
dell'audizione del [...], il ricorrente ha situato la morte del nonno e del
padre, come anche l'incendio della sua abitazione ed il suo viaggio
d'espatrio nel [...] ([...]) mentre che, durante l'audizione del [...],
confrontato con i due tentativi di entrata in Svizzera avvenuti nell'[...],
ha cambiato versione dei fatti, asserendo che i citati eventi sarebbero
avvenuti già nel mese di [...]. Inoltre, l'insorgente si è contraddetto
sulla persona, la quale lo avrebbe informato della morte del padre (il
datore di lavoro durante l'audizione del [...], o la madre durante
l'audizione del [...]), sull'indirizzo del suo domicilio ([...]), come anche
sulla richiesta di un passaporto o di una carta d'identità ([...]). Mal si
comprende dunque come tali contraddizioni e incongruenze - che tra
l'altro il ricorrente non ha nemmeno contestato in sede di ricorso -
possano giustificarsi con una certa confusione e difficoltà di memoria
da parte del ricorrente ([...]). Infine, il TAF osserva che l'insorgente si è
limitato a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e
concreto sull'eventualità di persecuzione - a cui tra l'altro egli non fa
riferimento alcuno in sede di ricorso - a causa delle presunte minacce
da parte dei suoi familiari. Non appare, dunque, motivo per ritenere
che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti. In siffatto contesto, codesto
Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte
dell'insorgente è inverosimile. In virtù di quanto precede, nel caso di
specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è
applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
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un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una formazione scolastica
perlomeno di base nonché un'esperienza professionale quale
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meccanico ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici.
10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali, è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di
probabilità d'esito favorevole.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras
Data di spedizione:
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