Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1279/2009
Sentenza dell'8 luglio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 gennaio 2009 / N […].
D-1279/2009
Pagina 2
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
23 giugno 2007;
i verbali d'audizione del 3 luglio 2007 (di seguito: verbale 1) e del
5 settembre 2007 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
23 gennaio 2009, notificata all'interessato in data 27 gennaio 2009 (cfr.
avviso di ricevimento [act. A 21/1]);
il ricorso del 26 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 2 marzo 2009);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) dell'11 marzo 2009 con la quale il Tribunale ha informato il
ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura, ha respinto la domanda d'assistenza parziale e dunque anche
la dispensa del versamento delle spese processuali ed ha invitato il
ricorrente a versare entro il 23 marzo 2009 un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso
d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dal
richiedente il 18 marzo 2009;
lo scritto della polizia cantonale del 30 aprile 2011 secondo cui
l'insorgente risulterebbe scomparso dal 24 aprile 2011;
l'ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2011 con la quale il
rappresentante dell'insorgente è stato invitato a comunicare al Tribunale il
nuovo indirizzo del suo rappresentato ed a presentare una dichiarazione
sottoscritta dal richiedente atta a manifestare la sua volontà nella
continuazione della procedura di ricorso;
lo scritto del 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 26 maggio 2011) da parte del rappresentante del richiedente in
cui indica che lo stesso avrebbe soggiornato per circa tre mesi presso la
fidanzata a B._______ e che sarebbe nel frattempo rientrato in Ticino e la
D-1279/2009
Pagina 3
dichiarazione autografata del richiedente allegata allo scritto in cui egli
indica la sua volontà di mantenere il ricorso;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
D-1279/2009
Pagina 4
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che dalle audizioni si evince che l'interessato, di etnia Igbo e di religione
cattolica, é cittadino nigeriano nato nello stato di Imo con ultimo domicilio
a C._______ nello stato dell'Anambra (cfr. verbale 1, pag. 1);
che il richiedente ha dichiarato di essere espatriato per il timore di trovare
la morte per mano dei militari nigeriani; che, infatti, una sera di giugno del
2006, dei militanti del gruppo chiamato Efruefu – vigilanti dello stato di
Anambra – avrebbero arrestato presso la loro residenza il ricorrente e
suo padre, responsabile regionale del Movimento per l'attualizzazione
della sovranità dello stato del Biafra (Movement for the actualization of
the Sovereign State of Biafra; di seguito: MASSOB), al fine di condurli
presso la caserma militare di C._______ e consegnarli quindi ai militari;
che questi ultimi avrebbero interrogato il padre affinché fornisse delle
informazioni concernenti l'armamento del gruppo MASSOB della zona;
che, durante il detto interrogatorio, i militari l'avrebbero colpito
violentemente a più riprese procurandogli infine la morte; che, una volta
deceduto il padre, i militari avrebbero cominciato ad interrogare ed a
torturare il richiedente intimandogli di collaborare; che, dopo essere
svenuto a causa delle torture, avrebbe promesso di fornire le informazioni
che questi ultimi andavano cercando a condizione che lo trasportassero
all'ospedale dove avrebbe potuto ricevere le cure necessarie; che, una
volta ricoverato in ospedale, sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe
recato a D._______ da un cugino, presso lo stato nigeriano Delta, per poi
proseguire giungendo a E._______ luogo dal quale poi sarebbe
espatriato nel mese di maggio del 2007;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed
incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare
quo all'arresto avvenuto il mese di giugno 2006, in relazione agli scontri
avvenuti a C._______ nel marzo 2006 tra membri del MASSOB e le
autorità nigeriane a causa del censimento, all'UFM appare inverosimile
che le autorità nigeriane abbiano atteso fino alla fine di giugno prima di
D-1279/2009
Pagina 5
arrestare il padre del richiedente, quale responsabile locale del MASSOB,
per aver partecipato a detti scontri e per la detenzione di armi da guerra;
che l'UFM indica, inoltre, che non sarebbe logico, vista la funzione di
rilievo del padre del ricorrente, che egli non abbia adottato alcuna misura
di sicurezza continuando a vivere allo stesso domicilio, rischiando dunque
di farsi arrestare; che, inoltre, parrebbe inverosimile che le autorità
nigeriane, dopo essersi accanite contro il padre con brutale violenza, al
punto tale da causarne il decesso, abbiano accettato di portare il
richiedente in ospedale prima di fargli dire dove erano custodite le armi;
che, per di più, non sarebbe verosimile che una volta portato in ospedale,
i militari non abbiano assicurato una sorveglianza continua, limitandosi
invece a controllare di tanto in tanto la presenza e permettendogli così di
fuggire fin troppo facilmente;
che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente
non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi
ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile
e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo che, durante le audizioni il ricorrente non avrebbe mai messo
in relazione l'arresto del padre avvenuto nel giugno 2006 con gli scontri
avvenuti a causa del censimento nel marzo 2006; che, seppure esistesse
un nesso di causalità tra gli scontri del marzo 2006 ed il successivo
arresto, il fatto che quest'ultimo evento abbia avuto luogo solo a giugno
non risulterebbe incompatibile con l'esperienza generale di vita o con la
logica dell'agire visto che prima di poterlo arrestare occorreva effettuare
delle indagini; che, per quanto concerne l'inverosimiglianza rilevata
dall'UFM nel comportamento del padre nel non aver adottato delle misure
di sicurezza dopo gli scontri del marzo 2006, il ricorrente rileva che
l'autorità inferiore non avrebbe avuto i mezzi necessari per desumere
l'assenza di dette misure di sicurezza in quanto il ricorrente non sarebbe
mai stato interrogato in modo specifico sul periodo trascorso dal marzo
2006 al giugno del detto anno; che, altresì, il ricorrente sottolinea che il
fatto di non aver cambiato domicilio dopo gli scontri del marzo 2006 –
come secondo l'UFM egli avrebbe dovuto fare conformemente
all'esperienza generale di vita o alla logica dell'agire – non sarebbe
inverosimile in quanto è risaputo che già per il fatto d'appartenere al
MASSOB ne conseguirebbe un rischio di subire dei maltrattamenti e degli
arresti da parte delle autorità; che, di conseguenza, avrebbe dovuto
vivere nella clandestinità tutta la vita e non cominciare a fuggire solo dopo
D-1279/2009
Pagina 6
detta manifestazione; che, oltreacciò, non sarebbe inverosimile il fatto
che i militari abbiano portato il ricorrente all'ospedale; che, infatti, avendo
causato la morte del padre durante l'interrogatorio i militari non avrebbero
raggiunto il loro scopo, nonché quello di sapere dove sarebbero custodite
le armi, e che pertanto le autorità non potevano rischiare di uccidere
anche il figlio e perdere l'occasione d'ottenere detta informazione; che,
inoltre, egli contesta l'inverosimiglianza concernente il racconto della sua
fuga dall'ospedale siccome assolutamente verosimile; che, infine, ha
ritenuto come non lecita ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in
Nigeria, poiché, in casu, l'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) vi troverebbe applicazione ed a causa della totale assenza di
rete sociale in patria;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e la concessione dell'asilo, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
D-1279/2009
Pagina 7
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1. e
GICRA 1995 n. 23);
che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in imprecise affermazioni, non corroborate da elementi
consistenti; che, inoltre l'insorgente, con riferimento ai fatti evocati, si è
limitato a pure congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo;
che, a titolo d'esempio, il richiedente asserisce d'aver partecipato con il
padre alle manifestazioni ed ai seguenti scontri avvenuti a C._______ nel
marzo 2006 – orchestrati apparentemente dal gruppo MASSOB del
quale, come detto in precedenza, il padre sarebbe un responsabile
regionale – a causa del censimento organizzato dal governo nigeriano,
mentre in un secondo momento ha dichiarato di non aver mai svolto
attività politiche e di non essere né membro né simpatizzante di partiti o
movimenti politici ed in seconda audizione afferma che solo il padre
avrebbe manifestato contro il censimento (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg. e
verbale 2, pag. 5);
che, in particolare, quo all'arresto del richiedente e del rispettivo padre
avvenuto al loro domicilio, l'interessato si è contraddetto più volte
affermando una prima volta che membri del gruppo Efruefu sarebbero
entrati nella loro abitazione di notte "buttando giù la porta", mentre una
seconda volta ha affermato che i membri di detto gruppo avrebbero
suonato il campanello di casa durante la notte per poi in seguito asserire
di non sapere in che modo detti militanti siano entrati in casa (cfr.
verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 5 seg.); che, per giunta, interrogato
D-1279/2009
Pagina 8
sulle citate contraddizioni, il richiedente si è limitato ad affermare che non
sarebbe al corrente di come questi ultimi siano entrati in casa, ma che il
padre lo avrebbe informato una volta già arrestati che dette persone
avrebbero buttato giù la porta (verbale 2, pag. 10);
che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, dopo il loro arresto, i membri
dell'Efruefu li avrebbero condotti in una caserma militare a C._______ e
consegnati ai militari; che, questi ultimi avrebbero interrogato e
malmenato brutalmente il padre procurandogli la morte; che, per giunta,
avrebbero interrogato e torturato il richiedente ponendogli le mani sul
fuoco e colpendolo con il calcio del fucile in bocca fino al suo svenimento;
che, una volta rinvenuto avrebbe promesso di parlare e quindi di indicare
dove suo padre terrebbe le armi del gruppo regionale dei MASSOB a
condizione che lo portassero all'ospedale per potersi medicare; che, mal
si comprende – come giustamente rilevato dall'UFM – che da un tale
accanimento verso i prigionieri, come quello descritto dal ricorrente, i
suddetti aguzzini gli avrebbero improvvisamente e tranquillamente
permesso di stare due settimane all'ospedale senza porgli ulteriori
domande e senza sorvegliarlo in modo accurato per evitare una sua
eventuale fuga (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg. e verbale 2, pagg. 5-8);
che, dopo la fuga dall'ospedale, egli ha dichiarato più volte d'essersi
recato dal cugino a D._______ il quale si sarebbe preso cura di lui
occupandosi delle ferite – un'ustione alla mano destra e denti rotti – a
causa delle quali il ricorrente continuava a soffrire per poi
improvvisamente asserire d'aver trascorso diversi mesi in un ospedale a
D._______ e solo in seguito si sarebbe trasferito a casa del cugino (cfr.
verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 6 e 8);
che, apparentemente egli sarebbe fuggito da C._______ verso il mese di
luglio 2006 per evitare d'essere ucciso dai militari nigeriani; che dopo il
suo soggiorno a D._______ e quello a E._______ egli ha affermato di
non aver mai ricevuto ulteriori minacce e di non sapere in modo certo se i
militari lo stessero davvero cercando ma di presumerlo vista la sua fuga;
che ha indicato, infine, d'essere espatriato anche perché l'amico del
cugino, il quale lo avrebbe ospitato a E._______, gli avrebbe consigliato
di espatriare in quanto le cicatrici che il ricorrente porta sul corpo
sarebbero troppo sospette ed apparirebbe palese agli occhi di tutti che il
richiedente é ricercato dai militari nigeriani; che giova ricordare che
nell'ambito della prima audizione l'auditore ha chiesto al ricorrente di quali
cicatrici stesse parlando visto che non ne vedeva ed il ricorrente gli ha
D-1279/2009
Pagina 9
risposto che si tratterebbe della cicatrice sulla mano e dei denti rotti (cfr.
verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 8 seg.);
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle
considerazioni della decisione dell'UFM;
che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non
circostanziate dal ricorrente, che portano su punti essenziali della sua
domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti
addotti;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o
D-1279/2009
Pagina 10
all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, nel frattempo
maggiorenne, egli è giovane, con una formazione scolastica obbligatoria
completa ed ha lavorato con il padre come imbianchino (cfr. verbale 1,
pag. 2); che, inoltre, dispone di una discreta rete sociale in patria,
segnatamente il cugino con il quale il ricorrente è a tutt'ora in contatto ed
il pastore che lo ha ospitato a E._______ con il quale ha vissuto per 3 o 4
mesi (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
D-1279/2009
Pagina 11
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese
processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in
data 18 marzo 2009;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1279/2009
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 18 marzo 2009.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: