Corte IV
D-1287/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato l'(...),
Macedonia,
patrocinato dall'avvocato Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
25 gennaio 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1287/2008
Fatti:
A.
Il 21 febbraio 2007, l'interessato – cittadino macedone di etnia (...),
originario di B._______ – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 28 febbraio 2007 e del 18 luglio 2007) di essere
espatriato a causa di problemi sorti con i vicini di casa di etnia
albanese circa la costruzione di un muro di separazione tra le loro
case. Secondo il suo racconto, il ricorrente e la sua famiglia si
sarebbero opposti alla costruzione del muro, ragione per cui la famiglia
albanese si sarebbe accanita contro di loro, minacciando e
maltrattando il ricorrente, suo fratello e la moglie di quest'ultimo. Le
denunce inoltrate presso le autorità di polizia ed il comune non
avrebbero condotto ad un miglioramento della situazione. Dopo la fuga
del fratello, gli albanesi si sarebbero accaniti in special modo contro il
ricorrente, ragione per cui egli avrebbe deciso di lasciare la Macedonia
e raggiungere, facendo tappa a C._______, la Svizzera.
B.
Il 25 gennaio 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessato. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia.
C.
Il 27 febbraio 2008, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore,
ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti
di causa all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova
valutazione, ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In via
subordinata egli ha chiesto la concessione dell'ammissione
provvisoria.
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 12 marzo 2008, ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura e lo ha
invitato a versare, entro il 27 marzo 2008, un anticipo di CHF 600.-
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
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20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria
d'inammissiblità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E.
Il 25 marzo 2008 l'interessato ha tempestivamente effettuato il
versamento richiesto.
F.
Tramite decisione incidentale del 7 aprile 2008, il TAF ha invitato
l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 7 maggio 2008.
G.
Tramite risposta del 30 aprile 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
H.
In data 6 maggio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine
scadente il 21 maggio 2008 per introdurre l'atto di replica.
I.
Il 21 maggio 2008, il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire il
suo atto di replica.
J.
Con scritto inoltrato il 16 giugno 2009, il ricorrente ha sollecitato
l'emanazione di una decisione in merito alla procedura d'asilo
pendente presso il TAF.
K.
Tramite decisione incidentale del 16 settembre 2009, il TAF ha invitato
il patrocinatore del ricorrente a comunicare l'indirizzo attuale di
quest'ultimo e a presentare una dichiarazione sottoscritta da
quest'ultimo mediante la quale abbia a manifestare la volontà alla
continuazione della procedura di ricorso, con la comminatoria dello
stralcio dai ruoli del ricorso pendente in caso d'inottemperanza.
L.
Il patrocinatore dell'insorgente ha ottemperato tempestivamente a
quanto richiesto dal TAF tramite scritto del 25 settembre 2009,
inoltrando copia della dichiarazione del ricorrente a voler continuare la
procedura ricorsuale pendente e comunicandone l'indirizzo attuale in
Ticino.
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Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi
contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che le
dichiarazioni del richiedente non sarebbero verosimili in quanto in
diversi aspetti incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica
dell'agire. Non sarebbe infatti possibile che l'interessato – benché
abbia avuto da anni problemi con loro ed abbia sollecitato le autorità
ad intraprendere delle misure nei loro confronti – non sia a
conoscenza di maggiori informazioni (quali il cognome) circa i suoi
vicini. Inoltre, sarebbe illogico che i vicini insistano sulla costruzione di
un muro da parte della famiglia dell'interessato, quando ne avrebbero
già costruito uno loro stessi. Anomalo risulterebbe pure il
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comportamento del fratello del richiedente, che avrebbe lasciato
l'abitazione comune, senza avvertire alcun familiare della sua
partenza. Infine, l'interessato non avrebbe presentato alcun mezzo di
prova a sostegno del fatto che egli si sarebbe rivolto alla polizia ed al
comune per ricevere aiuto. Oltre a ciò, l'UFM ha sottolineato come il
richiedente avrebbe (avuto) la possibilità di rivolgersi alle autorità
macedoni per domandare protezione, ragione per cui le sue
dichiarazioni in merito ai maltrattamenti subiti da terzi non sarebbero
pertinenti ai fini dell'asilo. Per di più, l'autorità inferiore ha ritenuto che,
in caso di rientro in Patria, il ricorrente non rischierebbe di essere
esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Da
ultimo, né la situazione politica vigente in Macedonia né altri motivi si
opporrebbero ragionevolmente ad un rientro del richiedente in Patria.
Oltre che possibile ed esigibile, l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe infine pure possibile.
6.
Nel gravame, il ricorrente ha dapprima rilevato che la decisione
dell'UFM sarebbe stata resa su dei fatti erronei e dovrebbe essere
quindi annullata: le sue audizioni, a suo dire, si sarebbero svolte in
presenza di una persona di origine albanese e in un clima di
pressione. A causa del suo stato confusionale e dei problemi alla
memoria, egli non avrebbe potuto spiegare serenamente i fatti
accadutigli. Pertanto, l'incarto dovrebbe essere ritornato all'autorità di
prime cure per una terza audizione ed una nuova valutazione. Ad ogni
modo, egli contesta il giudizio d'inverosimiglianza da parte dell'UFM.
La sua non conoscenza delle generalità dei vicini sarebbe da spiegarsi
col fatto che non lui – come erroneamente compreso dall'UFM –, bensì
suo fratello fosse sempre stato il diretto vicino degli aggressori
albanesi. Inoltre, non essendosi recato da solo in polizia, sarebbe
possibile che, al momento della denuncia, non sia stato lui a fare i
nomi degli aggressori. Anche per tale ragione, sarebbe da ritenersi
verosimile che egli non sappia indicare le generalità di questi ultimi.
Per quanto attiene al muro oggetto della diatriba, il ricorrente reputa le
considerazioni dell'UFM come irrilevanti o per lo meno secondarie
rispetto alla questione di fondo circa le differenze culturali e religiose a
base delle aggressioni subite. Egli è dell'opinione che le valutazioni
dell'UFM avrebbero dovuto tenere conto anche di tali aspetti del
contrasto tra le due famiglie (e non limitarsi, cioè, a constatare
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l'esistenza o meno di un muro tra di loro), ragione per cui sarebbero
incomplete ed approssimative. In merito alla partenza del fratello,
l'insorgente sottolinea nuovamente il suo stato di confusione durante
le audizioni, che lo avrebbe indotto a non poter spiegare come
stessero realmente le cose: contrariamente a quanto compreso
dall'UFM, infatti, la famiglia sarebbe stata sì al corrente della partenza
del fratello, ma avrebbe dovuto mantenerne l'assoluto riserbo.
L'insorgente, inoltre, censura il rimprovero, da parte dell'UFM, di non
avere inoltrato alcun mezzo di prova a sostegno dei suoi motivi: i
problemi di natura culturale tra rom ed albanesi sarebbero fatto
storicamente notorio e le ferite alla nuca da lui riportate in seguito alle
violenze subite la prova vivente degli episodi realmente accaduti. In
merito alla possibilità di rivolgersi alle autorità macedoni per chiedere
protezione, il ricorrente fa notare che egli avrebbe a più riprese
dichiarato che le autorità di polizia non lo avrebbero aiutato in alcun
modo e che le stesse sarebbero tuttora corrotte e divise al loro interno
a causa di differenze etniche. Secondo lui non sarebbe possibile
ammettere che la Macedonia sia in grado di garantire protezione ai
suoi cittadini e che al suo interno il controllo delle autorità
internazionali sia effettivo. Infine, ritenuta la conflittualità sempre
esistente tra etnia rom ed albanese ed appellandosi all'art. 3 CEDU,
l'insorgente chiede di essere messo a beneficio dell'ammissione
provvisoria.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato l'assenza di fatti o
mezzi di prova nuovi atti a modificare la decisione di cui all'atto
impugnato ed ha quindi rinviato ai considerandi di quest'ultimo,
proponendo al contempo la reiezione del gravame.
8.
Nell'atto di replica, l'insorgente ribadisce di essere dovuto fuggire dal
suo Paese per cercare rifugio in Svizzera, da una parte, per via della
diatriba con la famiglia albanese, e, dall'altra, a causa delle autorità
macedoni rimaste sorde di fronte alle denunce dei maltrattamenti
subiti e totalmente inattive malgrado la situazione di violenza suscitata
dalle differenze etniche tra la famiglia del ricorrente e la famiglia
albanese in questione.
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9.
9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio
non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21
consid. 6.1).
10.
10.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni
rilevanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere
affermazioni di parte, in parte contraddittorie tra loro ed illogiche, non
corroborate da elementi di seria consistenza, e, per questo,
inverosimili.
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A titolo esemplificativo ed oltre ai punti sollevati a giusta ragione
dall'UFM, basti rilevare che l'insorgente, spiegando la ragione a monte
della diatriba tra la sua famiglia ed i vicini albanesi, riporta in un primo
momento l'iniziativa di costruire un muro tra le due famiglie ad una
volontà sua e della sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del
28 febbraio 2007 [in seguito verbale 1] pagg. 4-5: "Nous voulons
construire un grand mur [...]", "On veut s'enfermer comme eux ils le
font"), per poi, qualche minuto dopo, descriverla invece come gesto
voluto dalla famiglia albanese e per nulla condiviso dalla sua famiglia
(cfr. verbale 1 pag. 5: "C'est eux qui veulent le mur dans notre cour",
"Ce sont eux qui nous demandent à nous de faire le mur et nous ne
voulons pas [...]" e verbale d'audizione del 18 luglio 2007 [in seguito
verbale 2] pag. 6: "Nous, on ne voulait pas qu'ils construisent ce mur
car nous voulions vivre librement dans notre maison."). Del tutto
illogiche e contraddittorie con quanto dichiarato in sede di prima
audizione – sempre in merito alla costruzione del muro, aspetto
principe dell'intera storia a monte della sua domanda d'asilo – sono
pure le allegazioni dell'insorgente secondo cui, da una parte, la
famiglia albanese avrebbe avuto intenzione di costruire un muro (cfr.
verbale 2 pag. 11: "La famille albanaise veut construire un mur et elle
veut que nous, nous en construision un aussi."), e, dall'altra, la stessa
ne avrebbe già edificato uno alto tre-quattro metri, ma avrebbe preteso
che la famiglia del ricorrente facesse altrettanto (cfr. verbale 2 pag.
11), tanto più che, come conferma il ricorrente stesso (cfr. ibidem), la
separazione eretta dagli albanesi adempirebbe già di per sé allo scopo
di rendere invisibili le loro donne. Esortato poi a spiegare il
comportamento anomalo della famiglia albanese nell'insistere
sull'erezione di un secondo muro alto vari metri, l'insorgente non è
stato in grado di presentare argomenti attendibili, dando risposte
evasive ed illogiche (cfr. verbale 2 pagg. 11-12). Inoltre, per quel che
riguarda la collocazione temporale dell'origine della diatriba tra le due
famiglie ed essendo quest'ultima, come già evidenziato, all'origine
della fuga del ricorrente verso la Svizzera, ci si potrebbe
ragionevolmente attendere che egli sia in grado di rendere una
dichiarazione priva di contraddizioni in merito, cosa che invece non ha
saputo fare, indicando che il problema esisterebbe da (...) anni
(cfr. verbale 1 pag. 5), rispettivamente da molto tempo quando lui e
suo fratello erano ancora piccoli (cfr. verbale 2 pag. 9). L'inconsistenza
del racconto è anche alimentata dal fatto che il ricorrente, invitato a
raccontare l'episodio di minaccia e violenza a causa del quale egli
avrebbe dovuto trascorrere un mese in ospedale, si è limitato a
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rendere indicazioni vaghe e stereotipate (cfr. verbale 2 pag. 8), dando
l'impressione di non avere effettivamente vissuto l'accaduto. Circa la
reazione della polizia alle sue denunce, poi, il ricorrente – in sede di
prima audizione – ha lamentato che le autorità non avrebbero fatto
nulla (cfr. verbale 1 pag. 5), per poi invece smentirsi durante
l'audizione sui motivi raccontando di uno-due sopralluoghi ed
interrogatori da parte della polizia presso il suo domicilio (cfr. verbale 2
pag. 6). Per di più, va rilevato che anche in merito al lasso di tempo
intercorso tra la sua fuga e quella del fratello il ricorrente si è
contraddetto, parlando dapprima di un (...)-(...) (cfr. ibidem pag. 5), ed
in seguito di (...) (cfr. ibidem pag. 10). A tale proposito, mal si capisce
come mai, essendo, a sua detta, i problemi con i vicini albanesi
tutt'altro che risolti, il ricorrente abbia aspettato così a lungo prima di
seguire le orme del fratello e lasciare il suo villaggio. Ilogico è pure il
fatto che egli abbia optato d'acchito per la soluzione estrema
dell'espatrio, senza invece dapprima cercare rifugio in un'altra città o
regione del suo Paese. Non compatibile con l'esperienza generale di
vita risulta infine essere il fatto che il ricorrente non ha saputo
presentare alcun mezzo di prova circa la diatriba connessa alla
costruzione del muro di separazione e le asserite violenze subite,
nonostante – come egli stesso ha dichiarato – egli si sarebbe rivolto al
comune, avrebbe denunciato i maltrattamenti subiti alla polizia (che
avrebbe fatto annotazioni nell'ambito di sopralluoghi in loco) ad
avrebbe trascorso un mese in ospedale in stato comatoso.
Pertanto, vi è ragione di concludere all'inverosimiglianza della vicenda
resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo.
10.2 Del resto, non soccorrono il ricorrente nemmeno le allegazioni
presentate in sede di ricorso. In effetti, innanzitutto, la censura
secondo cui gli avvenimenti ritenuti dall'UFM sarebbero in parte
assolutamente errati, perchè basati su delle audizioni durante le quali
il ricorrente, a causa del suo stato di confusione, del clima di
pressione e della presenza di un interprete di origine albanese, non
avrebbe potuto esporre serenamente la realtà dei fatti, non può essere
condivisa. È infatti d'uopo rilevare che il ricorrente ha apposto la sua
firma in calce ai protocolli di audizione dopo dovuta rilettura con
corrispettiva traduzione delle sue dichiarazioni. Con essa, egli ha
pertanto confermato appieno la veridicità delle sue allegazioni ed ha
così anche accettato implicitamente le modalità con cui si sono svolte
le audizioni. Pertanto, non si può parlare, come il ricorrente pretende
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di fare, di accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità inferiore.
In tale ottica ed alla luce della chiara situazione di fatto (v. punto 10.1),
non vi è neppure la necessità, come richiesto dal ricorrente, di
ordinare un'audizione complementare. Secondariamente, alcune
allegazioni nell'atto ricorsuale sono manifestamente discordanti in
relazione alle dichiarazioni rese in fase di audizione e ne rafforzano
pertanto il giudizio d'inverosimiglianza di cui al punto 10.1: tale è il
caso, ad esempio, per l'affermazione secondo cui il fratello del
ricorrente si sarebbe trasferito a tre chilometri di distanza dalla casa
della famiglia del ricorrente (cfr. ricorso II.3 pag. 2) e che sarebbe stato
lui (e non il ricorrente) ad essere il diretto vicino della famiglia
albanese (cfr. ibidem III.2.a pag. 6). Orbene, tale versione non
combacia con la versione resa dal ricorrente nel corso dell'intera
audizione sui motivi secondo cui, invece, tutta la famiglia, ricorrente e
fratello compresi, avrebbe sempre vissuto sotto lo stesso tetto (cfr.
verbale 2 pag. 4: "Notre maison c'est une vielle maison." e ibidem pag.
5: "Nous étions dans la même maision mais il vivait séparément car il
était marié."). Lo stesso dicasi per l'affermazione nel gravame secondo
cui "[...] ogni qualvolta che il ricorrente e la sua famiglia si recavano
presso il fratello nascevano delle diatribe con la famiglia albanese" (cfr.
ricorso II.3 pag. 2): si noti infatti come il ricorrente non abbia mai
menzionato delle tali visite ed abbia anzi dichiarato di avere avuto
problemi con i vicini albanesi unicamente a partire dal momento della
fuga del fratello (cfr. verbale 2 pag. 4). Anche in merito a quest'ultima,
tra l'altro, la versione in sede ricorsuale, secondo cui tutta la famiglia
ne sarebbe stata al corrente, ma ne avrebbe dovuto mantenere
l'assoluto riserbo (cfr. ricorso III.2.c pag. 7), discorda con quella
dell'audizione sui motivi, dando in tal guisa nuovamente l'impressione
di avere verosimilmente adattato la versione ai bisogni della causa.
Inoltre, il ricorrente dichiara irrilevanti alcuni aspetti sollevati dall'UFM
nella decisione impugnata, sottolineando invece l'asserito problema di
fondo della differenza etnica tra le due famiglie, che sarebbe sfociata
in una diatriba ed in violenze (cfr. ricorso III.2.a-b pag. 6). Se il
ricorrente abbia o meno vissuto vicino agli albanesi e per quali ragioni
essi abbiano voluto costruire un muro di separazione, sono, infatti –
sebbene non rappresentino il problema di fondo sensu stricto tra il
ricorrente e la famiglia albanese –, elementi citati dal ricorrente stesso
e parte integrante della vicenda narrata a sostegno della sua
domanda, ragione per cui devono anch'essi essere inclusi nell'esame
di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. In tale ottica, quindi, non si
può certo parlare di aspetti irrilevanti della causa, ed al modo di
Pagina 10
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procedere dell'UFM nulla può essere rimproverato. Per quel che
concerne, infine, i mezzi di prova a dimostrazione del pericolo che
correrebbe il ricorrente in Patria, le allegazioni ricorsuali in merito (cfr.
ibidem III.2.d pagg. 7-8 e replica II.6 pag. 3) si limitano a congetture di
parte non corroborate da alcun elemento valido e consistente. In
particolare, non si evince come le ferite alla (...) del ricorrente possano
essere, senza alcun mezzo di prova inoltrato in merito (come ad
esempio un certificato medico), riportate con certezza all'asserita
violenza subita da parte degli albanesi. Lo stesso dicasi per la fuga del
fratello e della di lui moglie, per nulla comprovata. Inoltre, a differenza
di quanto allegato dal ricorrente – che lamenta l'assenza di indagini
complementari in merito da parte dell'UFM –, va rilevato che spetta al
ricorrente inoltrare indizi o mezzi di prova che comprovino la sua
situazione di pericolo. Anche su tale aspetto, quindi, non vi è nulla da
rimproverare alle autorità di prime cure.
10.3 I motivi del ricorrente a sostegno della sua domanda, oltre che a
non superare il giudizio di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, non
risultano nemmeno realizzare le condizioni per il riconoscimento della
qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi.
Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), infatti, una
persecuzione, di cui gli autori – come in casu – non sono né lo Stato,
né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il
riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere
una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della
sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a
garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni
luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un
carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo
di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richie-
dente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo
Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
Nella fattispecie il ricorrente non è stato in grado di corroborare
l'allegata (cfr. ricorso III.3 pag. 8 e replica II.2. pag. 2) incapacità delle
autorità macedoni di accordargli un'appropriata protezione contro
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l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti.
Anzi, egli stesso, allegando in sede di audizione di essersi recato più
volte presso la polizia e che – in seguito alle denunce inoltrate –
questa le avrebbe registrate (cfr. verbale 1 pag. 5), avrebbe effettuato
un sopralluogo in loco e parlato separatamente con entrambe le parti
in causa (cfr. verbale 2 pagg. 5-6), ha chiaramente rilevato la volontà
della polizia di interessarsi al suo caso e prestare aiuto alla sua
famiglia. Inoltre, sia le dichiarazioni rese in sede di audizione secondo
cui la polizia non si preoccuperebbe dei problemi dei rom allo stesso
modo come lo farebbe invece per albanesi (cfr. verbale 2 pagg. 3 e 7),
come pure secondo cui il comune non aiuterebbe i rom (cfr. ibidem
pag. 7), sia gli assunti ricorsuali, che vedrebbero le autorità macedoni
corrotte, divise in considerazione delle differenze etniche presenti e,
pertanto, non in condizione di garantire protezione ai cittadini (cfr.
ricorso III.3 pag. 8), sono rimaste, nell'intero corso della procedura,
mere allegazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza. Infine, il ricorrente stesso ha amesso di
non avere mai avuto problemi di alcun tipo con le autorità macedoni
(cfr. verbale 1 pag. 6).
10.4 Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che i motivi presentati dal ricorrente non
adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, sul punto di
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
11.2
11.2.1 A titolo preliminare, questo Tribunale osserva che il diritto di
soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso
all'art. 8 CEDU presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con
un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre,
dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera
("gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza
Pagina 12
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svizzera, ma anche in caso di possesso di un permesso di dimora o di
soggiorno basato su una pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale
federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007
consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio
2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del
Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II
335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e
pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti;
GICRA 2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb,
GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF D-6582/2006 del
27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU
possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli
minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, anche il
concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al
matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. GICRA 1993 n. 24;
inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], secondo la
quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre,
vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari
prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla
famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno
altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché
tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare,
l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un
rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza (cfr.
Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002
consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257
consid. 1d-f pag. 26 segg.).
11.2.2 La questione a sapere se una persona può prevalersi dell'art.
8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità
cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è
tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di
dimora. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame
dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso (v.
DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d,
GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza
del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006
del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato
dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di
dimora, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve
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pronunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale
può annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla
sussistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di
dimora ai sensi dell'art. 8 CEDU (v. GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11).
11.2.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente
abbia inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia
degli stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora in
applicazione dell'art. 8 CEDU. In siffatte circostanze, e conto tenuto di
quanto esposto ai considerandi 11.2.1-11.2.2, l'esame
dell'applicazione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di codesto
Tribunale, il quale nel caso di specie non è, di principio, nemmeno
tenuto ad esaminare se per il ricorrente sussiste in generale un diritto
ai sensi della suddetta norma.
11.2.4 A titolo abbondanziale, tuttavia, il TAF osserva che dagli atti
non si evince che il ricorrente intrattenga rapporti per i quali egli
potrebbe evocare il principio dell'unità della famiglia. Il ricorrente, dopo
aver contratto matrimonio in Svizzera con una cittadina (...) in
possesso di un permesso B in data (...)(cfr. A12/7), è stato messo a
beneficio di un permesso B con validità dal (...) fino al (...) (cfr. A12/7),
e non risulta che tale permesso sia più stato rinnovato. La relazione
con la moglie risulta inoltre essersi deteriorata al punto tale da indurre
il ricorrente a trasferirsi durevolmente presso il (...) in D._______ (cfr.
A15/2, A23/4 e scritto del patrocinatore del ricorrente del 28 settembre
2009). Secondariamente, il (...) del ricorrente soggiorna sì anch'esso
in Svizzera, ma come richiedente l'asilo – grazie quindi ad un
permesso N (v. D-[...]) –, e, inoltre, dagli atti non si evince che ad esso
il ricorrente sia legato da un legame di dipendenza. Di conseguenza,
la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente non lede
il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi.
11.2.5 Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le
condizioni in virtù delle quali si giustifica l'astensione dalla pronuncia
dell'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv.
1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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11.3
11.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo la prassi, per l'esame della
possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento determinante è la situazione al momento della
presa di decisione.
11.3.2 Per gli stessi motivi citati ai considerandi 10.1-10.3 del
presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr., RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nel principio
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a dette disposizioni; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio
reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In
altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo
ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono
contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che
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regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio
secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid.
10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Né la situazione
generale dei diritti umani, né quella delle minoranze quali i rom (v. a
tale proposito consid. 11.3.3.2) lasciano apparire l'esecuzione
dell'allontanamento in Macedonia come di per sé inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
11.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione
personale del ricorrente (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.3.3.1 Come noto, in Macedonia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio
nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è
pertanto ragionevolmente esigibile.
11.3.3.2 Per quanto attiene alla situazione generale dei rom in
Macedonia, non viene messa in dubbio la difficoltà, per questi ultimi,
ad esercitare i loro diritti fondamentali. Come traspare da diverse fonti,
infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in ambito
sociale ed economico, che rendono difficili l'accesso ad esempio
all'educazione, al mercato del lavoro ed all'assistenza sanitaria
(cfr. Consiglio d'Europa, Report by the Commissioner for Human
Rights Mr. Thomas Hammarberg, 11 settembre 2008, cap. 5.3 "The
Roma Minority: Concerns facing the Roma Population"; U. S.
Department of State, 2008 Human Rights Report: Macedonia,
25 febbraio 2009, cap. "National/Racial/Ethnic Minorities"). Tuttavia,
non si può certo qui parlare di una politica discriminatoria ufficiale
dello Stato nei confronti della minoranza rom. Inoltre, va notato che
difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della
popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione
minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione
per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé
ostative all'esecuzione dell'allontanamento. ll TAF ha del resto già più
volte giudicato un rinvio in Macedonia di persone appartenenti all'etnia
rom come di principio esigibile (cfr. ad esempio Sentenze del TAF D-
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5603/2009 dell'11 settembre 2009 e D-3717/2009 dell'11 giugno
2009).
Dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Macedonia. Difatti,
egli è attualmente (...), senza famiglia a carico e con un'esperienza
lavorativa come (...) ed (...) alle spalle (cfr. verbale 1 pag. 2). Prima
della sua fuga, inoltre, egli era attivo professionalmente come (...) (cfr.
ibidem pag. 2 e verbale 2 pag. 4) ed abitava con la famiglia in una
casa di loro proprietà in un quartiere misto di B._______ (cfr. verbale 2
pag. 4). Oltre alla sua lingua madre ([...]), egli possiede conoscenze
linguistiche del (...) (lingua, peraltro, in cui si sono svolte le audizioni) e
del (...) (cfr. ibidem pag. 2). In Patria, egli dispone di una rete familiare,
potendo fare capo a B._______ per lo meno a due fratelli, una sorella,
zii e zie (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 pag. 3 e 10). Vi è dunque motivo
di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Macedonia.
11.3.3.3 Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici.
11.3.3.4 In considerazione di quanto precede, questo Tribunale reputa
l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come ragionevolmente
esigibile.
11.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il
25 marzo 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 25 marzo 2008, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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