B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1287/2018
Sen t en z a d e l 1 3 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nata il (…),
Afghanistan,
tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone,
Consultorio giuridico di SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 30 gennaio 2018.
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Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini afgani originari di Kabul, sono espatriati il 3 febbraio
2016 per poi giungere in Svizzera il 20 marzo 2016 e depositarvi una
domanda d’asilo il 24 marzo 2016 (cfr. atti A10 e A11).
B.
Sentiti approfonditamente sui motivi alla base della medesima, i richiedenti
hanno dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine in quanto
A._______, che era a capo dell’Ufficio di sanità di F._______ e G._______,
avrebbe subito delle pressioni da parte del locale Prefetto, il quale, nel
tentativo di affermare la propria egemonia sulla regione, si sarebbe
adoperato senza successo per farlo licenziare e sostituirlo con un suo
pupillo. A ciò si sarebbero aggiungente delle minacce telefoniche ad opera
dei Talebani ed ingenerate dalla sua qualità di dipendente del governo (cfr.
atti A38, A39, A40, A41).
A sostegno della loro domanda, gli insorgenti hanno versato agli atti, oltre
ai relativi passaporti, i seguenti documenti:
- diploma universitario e distinta dei voti di A._______;
- lettera del Prefetto di F._______ finalizzata al licenziamento di
A._______;
- lettera del Ministero della salute attestante l’illegalità del licenziamento;
- lettera di A._______ indirizzata al Vice-Presidente afgano;
- scritto di risposta del Vice-Presidente afgano;
- relazioni delle commissioni d’inchiesta concludenti all’assenza di
appropriazioni indebite da parte di A._______;
- lettera di raccolta firme a sostegno di A._______;
- querela trasmessa alla polizia da A._______;
- scritto di nomina di A._______ quale capo dell’(…) di G._______;
- ordine di arresto per titolo di peculato emesso dalla (…) di F._______
nel luglio del 2016 a carico di A._______;
- certificato di lavoro emesso dall’AADA;
- lettere di ringraziamento per le mansioni svolte;
- certificato attestante la nascita di C._______;
- certificato attestante la nascita di D._______;
- tessera di vaccinazioni di D._______;
- tesserino di riconoscimento di A._______;
- laurea e voti di B._______.
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C.
Con decisione del 30 gennaio 2018, notificata ai ricorrenti il 31 gennaio
2018 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera salvo poi ammetterli
provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione del medesimo.
D.
In data 2 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), i ricorrenti sono
insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via
principale, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione
dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per una
nuova valutazione di tale aspetto; contestualmente e con protesta di spese
e ripetibili, la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
E.
Il 12 marzo 2018 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame.
F.
Con scritto del 23 aprile 2018, gli insorgenti hanno versato agli atti un
estratto del settimanale “La voce di cittadini di Bamiyan” da cui si
evincerebbero le accuse mosse nei confronti del ricorrente.
G.
Con decisione incidentale del 29 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di
un’attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dagli
interessati.
H.
Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha retrocesso il gravame per conoscenza
alla SEM concedendole facoltà di esprimersi al riguardo.
I.
La SEM ha presentato la propria risposta il 21 novembre 2018.
J.
Il ricorrente si è espresso in replica il 26 novembre 2018.
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K.
Con ulteriori osservazioni del 10 dicembre 2018, trasmesse per
informazione agli insorgenti, l’autorità inferiore ha riproposto la reiezione
del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
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consid. 2). Secondo il principio di articolazione delle censure
("Rügeprinzip") l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 30 gennaio 2018 e non avendo essi
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di
rifugiato e la concessione dell’asilo.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della
vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 in fine LAsi).
5.
5.1 L’autorità inferiore ha considerato irrilevanti le pressioni politiche subite
da A._______ nell’ambito della sua attività lavorativa. In relazione a ciò,
quest’ultimo sarebbe invero stato fortemente sostenuto ed appoggiato da
diversi enti governativi. Il paventato licenziamento non avrebbe d’altro
canto nemmeno avuto luogo. Non vi sarebbero dunque fondati motivi per
ritenere che sussista un rischio che una persecuzione nei suoi confronti si
attui con grande probabilità in un prossimo futuro.
5.2 Gli insorgenti ritengono che tale conclusione si fondi su di un esame
solo parziale delle allegazioni e dei mezzi di prova. Il Prefetto avrebbe
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infatti tentato di ottenere il suo licenziamento con diversi stratagemmi,
giungendo sino ad accusarlo di corruzione e peculato. A sostegno di tale
tesi, i ricorrenti producono quella che sarebbe una lettera risalente al 28
gennaio 2015 indirizzata ai dipendenti di A._______ e per il cui tramite gli
sarebbero state rivolte false accuse su verosimile istigazione del Prefetto.
Pertanto, i timori dell’insorgente relativamente a quest’ultimo ed al suo
gruppo di potere sarebbero oggettivamente fondati. Quandanche egli si sia
battuto per il riconoscimento della sua integrità, il persecutore avrebbe
proseguito con le sue manovre, di modo che, i suoi timori sarebbero attuali.
6.
6.1 Ora, a prescindere dal fatto di sapere se A._______ possa o meno
avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione con la
problematica esposta, rispetto a cui la valutazione della SEM è senz’altro
in parte condivisibile, è d’uopo rammentare che la definizione dello statuto
di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso
che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a
lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza
del Tribunale D-1302/2017 del 18 settembre 2018 consid. 5.2). Ciò detto,
appare indubbio che in specie le vicissitudini intercorse con il Prefetto di
F._______ non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi
(razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o opinioni politiche). L’insorgente medesimo ha infatti ricondotto le
stesse a delle richieste di favori a carattere nepotistico da parte di tale
persona; richieste alle quali egli non sarebbe stato intenzionato a dare
seguito (cfr. atto A11, pag. 9, atto A39, pag. 3). Non di meno, il ricorrente
ha precisato di non appartenere a nessuna forza politica, per il che fa
manifestamente difetto una motivazione pertinente rispetto ai disposti
citati, non potendosi dedurre nemmeno dall’estrazione etnica degli
interessati (cfr. atto A39, pag. 4). In altri termini, gli atti in questione risultano
dettati dalla volontà di imporre il proprio potere da parte di tale individuo e
possono essere apparentati a criminalità comune rispetto alla quale la
protezione convenzionale non è opponibile. Oltremodo, per essere
considerate rilevanti materia d’asilo, le misure adottate debbono
raggiungere un’intensità tale da rendere l’esistenza nel paese d’origine
oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
condizione che di principio non può dirsi soddisfatta in casu rispetto a
quanto avvenuto a discapito del ricorrente antecedentemente al suo
espatrio. Pertanto, la questione è effettivamente priva di pertinenza e non
giustifica il riconoscimento dello statuto di rifugiato né la concessione
dell’asilo.
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6.2 Lo stesso vale d’altro canto rispetto alla sua condizione di impiegato
della pubblica amministrazione che, quandanche permetta di inserirlo nelle
categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire
persecuzioni rilevanti in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-
2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2 e riferimenti citati), non
legittima ad essa sola l’esistenza di un fondato timore di esposizione a
misure contrarie all’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4942/2016 del
3 luglio 2018 consid. 4.3 - 4.4).
7.
7.1 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha altresì giudicato
inverosimile la versione degli insorgenti in re alle presunte minacce ad
opera dei Talebani. Secondo la SEM, le dichiarazioni di A._______ al
riguardo si sarebbero rivelate insufficientemente motivate, essendosi
quest’ultimo limitato a riferire informazioni generiche ed accessibili a
chiunque, peraltro in modo asettico e distaccato. Egli, nel corso
dell’audizione sui motivi d’asilo, avrebbe inoltre omesso ogni riferimento
agli avvertimenti ricevuti dalla Guardia Nazionale. Dal canto suo, ha
proseguito l’autorità di prima istanza, B._______ si sarebbe contraddetta
proprio in merito al momento in cui avrebbe appreso di tali minacce,
avendolo collocato dapprima successivamente all’espatrio ed in seguito
durante il soggiorno a Kabul, e ciò senza essere stata in misura di chiarire
tale incongruenza.
7.2 Secondo i ricorrenti, tale valutazione non sarebbe condivisibile. Non si
comprenderebbe invero in che modo le allegazioni di A._______ siano
insufficientemente dettagliate. Egli avrebbe invero risposto a quanto gli era
stato chiesto. Il ricorrente, con riferimento al rimprovero della SEM circa la
sua impossibilità a dettagliare il tipo di collaborazione richiesta dai talebani,
ribadisce di aver dichiarato che questi gli avrebbero intimato di lasciare il
suo impiego. Nella prima occasione, egli avrebbe appeso il telefono mentre
nella terza avrebbe risposto di essere alle dipendenze di uno Stato
islamico. Del resto, nulla dovrebbe essere dedotto dall’assenza di
riferimenti circa gli avvertimenti della guardia nazionale, posto in particolare
che l’insorgente non sarebbe stato questionato al riguardo nel corso della
seconda audizione. Per il resto, il ricorrente avrebbe risposto in modo
completo aggiungendo elementi non richiesti dall’autorità ed esprimendo il
suo disagio in ordine agli ostacoli della vita e della crescita professionale.
Pertanto, tali riferimenti sarebbero chiaramente legati alla sua storia
personale. Non vi sarebbe quindi nulla di asettico, esteriore e distaccato
nelle allegazioni dell’insorgente. La valutazione della SEM risulterebbe di
fatto atomizzata in quanto si limiterebbe a valutare l’inconsistenza delle
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dichiarazioni relativamente alle telefonate di minaccia, senza che siano
state prese in considerazione la natura convincente ed il carattere
dettagliato di quanto illustrato a riguardo delle problematiche con il Prefetto,
del partito di appartenenza di quest’ultimo, eccetera. Altresì, in riferimento
alla presunta incongruenza nelle asserzioni della moglie, occorrerebbe
rammentare la diversa natura delle audizioni a cui quest’ultima sarebbe
stata sottoposta. Del resto, non si tratterebbe nemmeno di vere e proprie
contraddizioni: la ricorrente avrebbe già saputo in Afghanistan
dell’esistenza di problemi il cui contenuto le sarebbe stato esplicitato solo
dopo l’espatrio. La medesima sarebbe del resto stata la sola incompatibilità
riscontrabile nel suo esposto.
8.
8.1 A tal riguardo, si rammenti come a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi,
chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la
sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità
la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono
inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo
poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in
modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
8.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
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oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
9.
9.1 Ebbene, il Tribunale non può che condividere la valutazione
dell’autorità di prima istanza circa l’insufficiente caratterizzazione delle
presunte minacce da parte dei Talebani. Il ricorrente si è infatti limitato ad
esporre in modo piuttosto generico e distaccato le telefonate minatorie
ricevute. Chiamato ad esprimersi sul contenuto delle medesime, egli non
ha inizialmente fatto alcuna distinzione tra gli episodi, affermando che nei
contesti in parola il gruppo fondamentalista gli avrebbe fatto notare ch’egli
era alle dipendenze di uno Stato alimentato da infedeli, invitandolo a
collaborare con loro (cfr. atto A39, pag. 6). A parte il fatto che in tale
esposto è pure difficile identificare dove risieda la minaccia, resta il fatto
che l’assenza di differenziazione tra le diverse telefonate nel racconto
spontaneo instilla forti dubbi in merito alla verosimiglianza di tali allegazioni.
Gli stessi non vengono d’altro canto dissipati nemmeno dalle successive
richieste di chiarimento della SEM. L’interessato ha infatti asserito di non
sapere in cosa consistesse la collaborazione richiesta dai Talebani ed ha
poi ripetuto quanto addotto in precedenza, ossia che questi consideravano
il suo lavoro contrario alla legge islamica (cfr. atto A39, pag. 6). Incalzato
dall’autorità inferiore, egli ha quindi specificato brevemente il contenuto
dell’intimidazioni indirizzategli nel corso della terza telefonata, asserendo
che i Talebani gli avrebbero significato che se avrebbe continuato a
lavorare con gli infedeli, questi avrebbero avuto il potere di eliminarlo. In
buona sostanza, tutto ciò si caratterizza per genericità e non si
contraddistingue del resto da elementi notori in merito all’usuale modus
operandi del gruppo armato in questione (cfr. sentenza del Tribunale D-
780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5). In accordo con l’autorità
intimata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente, conto tenuto della sua
estrazione socioculturale, qualora avesse vissuto realmente gli eventi in
questione, avrebbe dovuto illustrali in modo ben più dettagliato, come del
resto avvenuto per le ulteriori circostanze alla base del suo espatrio, già
giudicate irrilevanti sub. consid. 5. D’altro canto, la tesi della lettura
disgiunta non giunge in soccorso del ricorrente. È infatti indubbio ch’egli
sia stato in misura di descrivere in modo concludente aspetti relativi alle
problematiche con il Prefetto, all’estrazione politica di quest’ultimo nonché
in merito ad altri aspetti riconducibili a tali questioni (cfr. ricorso pag. 4).
Sennonché, le predette null’hanno a che vedere con le presunte diffide da
parte dei Talebani. Non solo dunque non contribuiscono a rendere
verosimili le sue allegazioni al riguardo, ma proprio se contrapposte ai
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lacunosi esposti in re alle telefonate minatorie, denotano un’indubbia ed
ingiustificata carenza di dettaglio ed approfondimento.
9.2 A ciò si aggiunge la fondamentale, seppur singola contraddizione nel
resoconto di B._______, la quale ha dapprima espressamente asserito di
aver appreso dell’esistenza di minacce da parte dei Talebani
successivamente all’espatrio alla volta della Turchia (cfr. atto A10, pag. 9)
per poi modificare sostanzialmente la sua versione dei fatti dichiarando di
essere già stata a conoscenza di tali vicissitudini prima di lasciare il paese
(cfr. atto A28, pag. 4). Anche a tal riguardo, la lettura proposta in sede
ricorsuale non regge. L’incongruenza verte infatti su di un aspetto centrale
della vicenda rispetto al quale era quantomeno lecito attendersi una certa
linearità del narrato.
Dette allegazioni non soddisfano pertanto le condizioni di verosimiglianza
poste dall’art. 7 LAsi.
10.
In conclusione è quindi a giusto che la SEM non ha riconosciuto la qualità
di rifugiato ai ricorrenti omettendo di concedergli asilo. Il ricorso non merita
dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale
accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del
29 ottobre 2018, non sono riscosse spese.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non sono riscosse spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli