Corte IV
D-1292/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Antonella Guarna.
A.________, Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1292/2009
Fatti:
A.
L'11 gennaio 2009, l'interessato ha depositato una domanda d’asilo in
Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale
d'audizione del 20 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009) egli si è
presentato sotto altre generalità ed ha dichiarato d'essere nato e di
aver vissuto tutta la sua vita a B._______ (Algeria), sino al suo
espatrio avvenuto il 1° gennaio 2009. L'interessato avrebbe lasciato
l'Algeria, in quanto sarebbe stato minacciato di morte da parte di terzi
sconosciuti, rispettivamente terroristi, i quali avrebbero ucciso in sua
presenza un suo amico. Egli sarebbe ricercato dalla Polizia per
testimoniare riguardo all'uccisione del suo amico. L'interessato ha
inoltre affermato di avere un altro problema in Algeria, in quanto non
avrebbe fatto il sevizio militare. Da B._______ - viaggiando per (...)
giorni in un container di una nave mercantile - l'interessato avrebbe
raggiunto C._______, da dove successivamente sarebbe ripartito in
treno alla volta della Francia (D._______), dove vi sarebbe rimasto per
qualche giorno. Da D._______, avrebbe poi continuato il viaggio in
treno fino a raggiungere la Svizzera, arrivando dapprima a E._______
e poi continuando fino a F._______.
B.
Il 26 gennaio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata
un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale due esaminatori si sono
pronunciati rispettivamente con un rapporto (perizia) LINGUA e con
una presa di posizione. Nel rapporto LINGUA del [...], l'esaminatore
(cognito, in particolare, della lingua araba e dei relativi dialetti, così
come della regione della Tunisia e delle zone frontiere dell'Algeria e
della Libia), ha indicato che dall'analisi emerge che la parlata
dell'interessato presenta caratteristiche tipiche del dialetto tunisino
piuttosto che dell'Algeria, malgrado le somiglianze che possono
esistere tra i due dialetti. Inoltre, l'interessato, non è stato
sostanzialmente in grado di dimostrare di avere delle conoscenze
sull'Algeria e sulla sua cultura, in particolare riguardo alla geografia,
alla storia, come pure alla moneta, all'amministrazione o alle tradizioni
di questo Paese. L'esaminatore ha quindi escluso senza equivoci che
il luogo di socializzazione primario dell'interessato sia l'Algeria, bensì,
ha determinato con certezza che si tratta della Tunisia. Le risultanze
dell'esame LINGUA e le conclusioni del relativo rapporto sono andate
a confermare la presa di posizione dell'altro esaminatore - altrettanto
Pagina 2
D-1292/2009
cognito nella materia - il quale aveva condotto personalmente il
colloquio telefonico con l'interessato (cfr. agli atti).
C.
Il 13 febbraio 2009, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere
sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito
all'inganno sulla sua identità.
D.
Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine - la Tunisia -
siccome lecita, esigibile e possibile.
E.
Il 27 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
Pagina 3
D-1292/2009
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle
risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il ricorrente ha ingannato
le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Dal rapporto sull'esame LINGUA
emergerebbe con certezza che, da un lato, il luogo di socializzazione
dell'interessato sarebbe la Tunisia, e dall'altro, sarebbe escluso con
altrettanta certezza che la socializzazione dell'interessato si sarebbe
compiuta in Algeria. In effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto
di essere nato e di aver vissuto a B._______ sino al suo espatrio, il
modo di esprimersi del richiedente sarebbe tipico della lingua parlata
in Tunisia e non in Algeria. Inoltre, il richiedente non avrebbe
dimostrato di conoscere - tra gli altri - né la suddetta città, né i dintorni
della stessa, e tantomento la storia, gli uomini politici, la data del
giorno dell'indipendenza o la descrizione della bandiera algerina, così
come la moneta, i prezzi in uso o le pietanze tipiche in Algeria.
L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che nell'ambito dell'audizione
concernente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato
rapporto, l'interessato avrebbe cercato dapprima di controbattere,
asserendo di essere analfabeta e negando il tutto, mentre che solo
infine avrebbe ammesso essere cittadino tunisino, nato a G._______,
declinando quella che sarebbe la sua vera identità ed allegando di
Pagina 4
D-1292/2009
temere persecuzioni nel suo Paese per aver disertato il servizio
militare. Secondo l'UFM, tale allegazione sarebbe tardiva ed - alla luce
del comportamento del richiedente - lascerebbe presagire che egli non
teme in realta persecuzioni di sorta legate a presunte diserzioni. Infine,
l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine.
6.
Nel gravame, il ricorrente ha ammesso d'essere cittadino tunisino,
allegando di aver fornito inizialmente una cittadinanza errata per paura
di essere rimandato in Tunisia, dove la sua vita sarebbe in pericolo, e
spinto dai cattivi consigli ricevuti. L'insorgente ha addotto di essere
figlio di un maggiore dell'esercito tunisino e di essere fuggito per
evitare il servizio militare. Per questi motivi - in caso di rientro in Patria
- egli finirebbe in galera per molto tempo e in condizioni terribili, ciò
che comprometterebbe la sua salute e metterebbe in grave pericolo la
sua vita.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
7.1 Questo Tribunale osserva che l’esame LINGUA va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e,
dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel
merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un
inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta
d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal
Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
7.2 Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo
svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione
del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al
riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del
TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile
Pagina 5
D-1292/2009
di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, visto che il ricorrente ha
dichiarato lui stesso di essere effettivamente cittadino tunisino (cfr.
verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3), confermandolo
anche in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), non v'è motivo di
soffermarsi sugli elementi esaminati nel rapporto LINGUA, così come
sulle risultanze dello stesso che già hanno condotto gli esaminatori ha
dichiarare con certezza che il luogo di socializzazione del ricorrente è
la Tunisia e non l'Algeria. In tale contesto, nonché alla luce del
comportamento del ricorrente che solo alla fine dell'audizione del 13
febbraio 2009 ha finalmente ammesso la sua vera identità e la sua
vera provenienza, non si giustifica la generica, nonché inverosimile
argomentazione secondo cui egli non avrebbe fornito inizialmente la
sua vera identità, in quanto sarebbe stato mal consigliato ed avrebbe
avuto paura di essere rimandato in Tunisia (cfr. verbale d'audizione del
13 febbraio 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2).
8.
Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta
l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
9.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
10.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1).
10.1 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
suo effettivo Paese d'origine - la Tunisia- possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
Pagina 6
D-1292/2009
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
10.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura.
10.3 Il TAF osserva che il timore evocato dal ricorrente di essere
messo in detenzione in condizioni terribili per non aver dato seguito
all'obbligo di compiere il servizio militare, essendo tra l'altro suo padre
un maggiore tunisino (cfr. ricorso pag. 2), non trova alcun fondamento.
Su tal punto, le allegazioni presentate dal ricorrente sono totalmente
inconsistenti, poiché s'esauriscono in generiche affermazioni di parte,
nonché in mere congetture circa l'eventualità d'esposizione a seri
pregiudizi in caso di rientro in Patria. È infatti inverosimile che il
ricorrente avrebbe rifiutato di ottemperare il servizio militare ritenuto
che - al di là della violazione del dovere di collaborazione riguardo alla
sua vera identità - l'insorgente ha mentito su tante circostanze del suo
racconto, dichiarando per esempio solo alla fine di aver vissuto in
H._______ prima di giungere in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del
13 febbraio 2003). Inoltre egli inizialmente ha affermato che suo padre
era un commerciante, che comprava e rivendeva bestiame (cfr. verbale
d'audizione del 20 gennaio 2009 pag. 3) e non un maggiore
dell'esercito (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3 e
ricorso pag. 2). In siffatte circostanze, vi è ragione di concludere
all'inesistenza per l'insorgente del pericolo d'esposizione al rischio
Pagina 7
D-1292/2009
reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art.
3 Conv. tortura in Patria.
10.4 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
11.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.1 ll TAF osserva che in Tunisia - Paese confermato sia dal rapporto
LINGUA sia dal ricorrente stesso come quello d'origine - non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
11.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, questo
Tribunale constata che egli è giovane, celibe ed ha una certa
esperienza professionale. Peraltro, il ricorrente in Patria può
beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che egli ha affermato
che la sua famiglia si trova ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del
13 febbraio 2009 pag. 3). Il medesimo non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Patria.
11.3
Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali
emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano
alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il
ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione.
12.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
Pagina 8
D-1292/2009
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate ai considerandi 10, 11 e 12 del presente
giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è
divenuta senza oggetto.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-1292/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- I._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 10